Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 26/03/2026, n. 5641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5641 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05641/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10656/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10656 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolo’, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, via Atellana 3 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento dell’illegittimità
del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 28.07.2025 all’Ambasciata d’Italia a Islamabad.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. AN NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La vicenda per cui è causa può essere così sinteticamente descritta:
(i) in data 22 aprile 2024 il ricorrente presentava domanda di visto per lavoro subordinato presso gli uffici della società BLS, agenzia esterna delegata dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad all’acquisizione delle richieste in argomento;
(ii) non avendo ottenuto riscontro, in data 28 luglio 2025 presentava istanza di accesso ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241/1990, chiedendo di essere informato circa lo stato della pratica;
(iii) decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 9 settembre 2025, il ricorrente ha chiesto di dichiarare l’illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso e di ordinare «all’Ambasciata d’Italia a Islamabad di rilasciare copia conforme degli atti del fascicolo».
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha chiesto di respingere il ricorso, in ragione dell’inutilità del ricorso, derivante dalla sospensione degli effetti del nulla osta al lavoro subordinato disposta dall’art. 3 del d.l. 145/2024 (conv. con mod. in l. 187/2024); ha inoltre depositato tutta la documentazione in possesso dell’Ambasciata.
Con successiva memoria, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
All’udienza camerale del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per definire integralmente la controversia ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., in quanto il deposito della documentazione in possesso della Sede diplomatica ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio.
Quanto alle spese di lite, se ne deve disporre la compensazione, in considerazione del comportamento collaborativo tenuto dalla pubblica amministrazione. Si dispone tuttavia, a carico dell’amministrazione resistente, la restituzione alla parte ricorrente delle somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dispone la compensazione delle spese di lite e condanna l’Amministrazione resistente alla restituzione in favore della parte ricorrente delle somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RZ, Presidente
AN NI, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NI | AN RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.