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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 7754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7754 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 28 ottobre 2025 , la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 19829 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024 cui è riunita la causa iscritta al n. 1 688 RG 2025 TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via M. Cervantes 55/5 presso lo studio dell'Avvocato Armando Rossi, dal quale è rapp.to e difeso, come da atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via Cilea n. 136, presso lo studio legale dell'avv. Erminio Mazzone, da cui è rapp.ta e difesa come da atti RESISTENTE E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_2
elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede ), presso l'avv. CP_2
LE IA NG che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22.3.2024 (rep. 37875) Per_1 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- I RICORSI INTRODUTTIVI L'opponente in epigrafe propone due distinti ricorsi, rispettivamente – ricorso RG 19829\2024 -avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – di seguito anche CPI - n. non notificata ma da lui ritirata in data 9.7.2024, PartitaIVA_1 relativa a diversi crediti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito, nonché – ricorso RG 1688\2025 - avverso l' intimazione di pagamento n. 071 2024 90419503 74/000, non notificata ma ritirata in data 21.1.2.2024, relativa a diversi crediti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito, in parte coincidenti con quelli di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Eccepisce la mancata previa notificazione degli atti esecutivi presupposti e richiamati negli atti impugnati. CP_
Eccepisce la prescrizione della pretesa nonché la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo. Chiede, pertanto, previa sospensione degli atti impugnati, dichiarare la nullità degli stessi per i motivi di cui sopra.
- LA COSTITUZIONE DELLE PARTI CONVENUTE Si è costituita la convenuta – in seguito anche Controparte_1 CP_3 resistendo al ricorso con vari argomenti. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva per ogni motivo di opposizione CP_ relativo agli avvisi di addebito, formati dall' e pertanto riconducibili alla legittimazione passiva dell'ente previdenziale impositore. Deduce l'infondatezza dei motivi di opposizione, asserendo l'avvenuta notificazione di atti interruttivi dei termini di decadenza e prescrizione e quindi l'infondatezza delle relative eccezioni. Conclude quindi per la declaratoria di inammissibilità e per il rigetto del ricorso.
CP_ Si è costituito il convenuto resistendo al ricorso con vari argomenti. Deduce l'infondatezza dei motivi di opposizione relativi alla omessa notifica degli atti esecutivi presupposti di quelli impugnati, ritualmente avvenuta. Deduce quindi che l'Avviso di addebito 37120180015593305000, tra quelli impugnati, risulta sgravato parzialmente in data 04/02/2025, per i periodi contributivi non dovuti – Contributo Fisso emissione 2009-2010-2011-2012-2013, rata 1 a seguito di cancellazione della posizione debitoria per intervenuta prescrizione. Deduce, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e di decadenza, anche in virtù alla sospensione del termine prescrizionale introdotta dalla normativa emergenziale per la pandemia da Covid 19.
Eccepisce quindi la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al compimento di atti di pertinenza dell'agente per la riscossione.
Conclude per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi regolarmente il contraddittorio, a seguito di udienza di discussione e di fissazione di termine per il deposito di note di trattazione scritta, le cause sono prevenute all'odierna udienza e, previa riunione di esse, sono decise con la presente sentenza.
- GIURISDIZIONE E COMPETENZA Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del giudice del lavoro sulla controversia in esame, determinate in ragione della natura contributiva della pretesa creditoria oggetto degli atti impugnati.
Deve, in particolare, ritenersi che il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato e la conseguente iscrizione, ha la funzione e l' efficacia, analogamente al preavviso di fermo amministrativo di veicolo, di portare a conoscenza del contribuente una precisa e definitiva pretesa, con conseguente interesse ad impugnare l'atto, ex art. 100 c.p.c., dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del contestato gravame, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo – vedi Cass. 14045\2017. Deve, inoltre, ritenersi che, vertendosi in tema di omissioni contributive previdenziali, la tutela giudiziaria esperibile avverso l'atto in esame, alla stregua di quanto previsto per la tutela esperibile nei confronti del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, operato dall' in sede di riscossione dei contributi previdenziali ex art. 77 del d.P.R. n. CP_2
602 del 1973, si realizza nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi e, ove l'opposizione sia proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, come nel caso in esame, non risultando iniziata l'esecuzione con il pignoramento, la competenza, per territorio e per materia, spetta - in forza del rinvio operato dall'art. 618 bis, primo comma, cod. proc. civ. alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro - al tribunale, in funzione di giudice del lavoro (v. Cass Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22730 del 11/12/2012; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 9553 del 30/04/2014).
- MOTIVI DI OPPOSIZIONE
Deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorso recante RG 19829\2024 è stato depositato in data 17.9.2024 e il ricorso RG 1688\2025 in data 24.1.2025, ben oltre i termini di venti giorni a decorrere dalla conoscenza degli atti impugnati – secondo le allegazioni attoree avvenuta rispettivamente in data 9.7.2024 per la CPI e in data 21.12.2024 per l'intimazione di pagamento opposte -, fissati per proporre l'opposizione agli esecutivi, per i motivi attinenti al quomodo dell'esecuzione – vizi di notificazione;
decadenza - dal disposto degli articoli 617 c.p.c e 29 D. Lgs. n. 46 del 1999; il ricorso RG 19829\2024 risulta depositato anche oltre il termine di quaranta giorni fissato dall'art. 24 d. lgs. n. 46 del 1999 per proporre l'opposizione all'esecuzione per motivi di merito – prescrizione. Deve pertanto ritenersi le opposizioni tardivamente proposte, con conseguente decadenza e inammissibilità delle opposizioni proposte in parte qua. Per la parte dei motivi di opposizione non coperti dalla inammissibilità, va ritenuto quanto segue. Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla CP_ parte di credito , che risulta oggetto di sgravio nelle more dei procedimenti. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). L'Istituto previdenziale ha invero allegato e documentato di aver proceduto allo sgravio parziale dell'avviso di addebito 37120180015593305000, per i periodi contributivi non dovuti perché prescritti – Contributo Fisso emissione 2009-2010-2011-2012-2013, rata 1-, sicchè su tale parte della pretesa non è più sussistente alcun interesse ad un provvedimento contenzioso. Ciò premesso, occorre esaminare la sollevata eccezione di prescrizione dei crediti, con riguardo particolare alle allegazioni e documentazione, versate dalle parti convenute, circa la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione eccepita, validi e efficaci, oltre che tempestivi rispetto alla decorrenza del termine quinquennale. Gli atti esecutivi a cui si fa riferimento nella CPI e nell'intimazione di pagamento sono i CP_ seguenti e per gli stessi risultano gli atti interruttivi evidenziati – vedi fascicoli telematici e . CP_3
1. AVV. ADD. n. 37120140009982821000 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento di contributi IVS (anno 2009-2013; emissione 2013 rate n. 2 e 3), risulta notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento per “compiuta giacenza” in data 8.10.2014; in riferimento a tale avviso risulta la notificazione di intimazione di pagamento 07120189056082949000, a mezzo raccomandata, con le modalità di cui agli artt. 139 e 140 c.p.c., in data 7.2.2019;
2. ADD. n. 37120180004795567000 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento di contributi IVS (anno 2017) risulta notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento per “compiuta giacenza” in data 2.8.2018; in riferimento a tale avviso risulta la notificazione di preavviso di fermo amministrativo di veicolo n.
07180201900051226000, a mezzo raccomandata, con le modalità di cui agli artt. 139
e 140 c.p.c., in data 23.9.2019;
3. AVV. ADD. n. 37120180016693305000 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento di contributi IVS (anno 2017/2018) e relative somme aggiuntive, somme aggiuntive tardivo versamento (anno 2009-2014) risulta notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento per “compiuta giacenza” in data 14.12.2018;
4. AVV. ADD. n. 37120190006710441000 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento di contributi IVS (anno 2018) risulta notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento per “compiuta giacenza” in data 19.7.2019;
5. AVV. ADD. n. 37120210009391231000 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento di contributi IVS (anno 2019) risulta notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto, in data 23.12.2021;
Per gli avvisi di addebito di cui sopra i nn. 2, 3, 4, e 5 risulta notificata intimazione di pagamento n. 071 2024 90419503 74/000, oggetto di impugnativa con il ricorso RG
1688\2025, avvenuta in data 21.12.2024, secondo le stesse allegazioni attoree;
6. AVV. ADD. n. 37120220007691334000 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento di contributi IVS (anno 2020) risulta notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento per “compiuta giacenza” in data 2.8.2022 ;
7. AVV. ADD. n. 37120230014000656000 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento di contributi IVS (anno 2018-2022) risulta notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto 16.1.2024;
Alla stregua della documentazione di cui sopra, che non risulta contestata se non in maniera generica dalla difesa della parte ricorrente, deve ritenersi comprovata la sussistenza di validi ed efficaci atti interruttivi della prescrizione della pretesa creditoria azionata. Tali atti risultano invero essere giunti a conoscenza del destinatario, anche in applicazione della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.. Ai fini del computo del termine prescrizionale, va considerato, del resto, il periodo di sospensione legale introdotta dall'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020), cui si somma quella introdotta dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, per il numero di 182 giorni, corrispondenti all'intero periodo di sospensione per il periodo dal 31 dicembre 2020, al 30 giugno 2021, per un numero complessivo di 311 giorni di sospensione, che vanno ad aggiungersi ai cinque anni previsti per i crediti contributivi. Considerato l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione per quanto sopra, deve ritenersi che il termine prescrizionale è stato tempestivamente interrotto in data 3.3.2022 e non nuovamente interamente decorso per il periodo successivo. In conclusione, l'opposizione va respinta in parte qua. Deve ritenersi che la soccombenza reciproca – anche alla stregua del criterio della soccombenza virtuale sulla parte di pretesa per cui è stata dichiarata la cessata materia del contendere- induce a ritenere sussistere ragioni oggettive per la compensazione delle spese di lite per un terzo, mentre per il resto le stesse restano a carico di parte ricorrente, con liquidazione come in dispositivo, quale parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: CP_ dichiara cessata la materia del contendere sulla pretesa di cui sopra;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa per un terzo le spese di lite e condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore delle resistenti, della restante parte delle stesse, che liquida, per tale parte, in euro 1.800,00 in favore di ciascuna delle convenute, oltre accessori di legge. Napoli, 28.10.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 28 ottobre 2025 , la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 19829 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024 cui è riunita la causa iscritta al n. 1 688 RG 2025 TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via M. Cervantes 55/5 presso lo studio dell'Avvocato Armando Rossi, dal quale è rapp.to e difeso, come da atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via Cilea n. 136, presso lo studio legale dell'avv. Erminio Mazzone, da cui è rapp.ta e difesa come da atti RESISTENTE E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_2
elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede ), presso l'avv. CP_2
LE IA NG che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22.3.2024 (rep. 37875) Per_1 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- I RICORSI INTRODUTTIVI L'opponente in epigrafe propone due distinti ricorsi, rispettivamente – ricorso RG 19829\2024 -avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – di seguito anche CPI - n. non notificata ma da lui ritirata in data 9.7.2024, PartitaIVA_1 relativa a diversi crediti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito, nonché – ricorso RG 1688\2025 - avverso l' intimazione di pagamento n. 071 2024 90419503 74/000, non notificata ma ritirata in data 21.1.2.2024, relativa a diversi crediti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito, in parte coincidenti con quelli di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Eccepisce la mancata previa notificazione degli atti esecutivi presupposti e richiamati negli atti impugnati. CP_
Eccepisce la prescrizione della pretesa nonché la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo. Chiede, pertanto, previa sospensione degli atti impugnati, dichiarare la nullità degli stessi per i motivi di cui sopra.
- LA COSTITUZIONE DELLE PARTI CONVENUTE Si è costituita la convenuta – in seguito anche Controparte_1 CP_3 resistendo al ricorso con vari argomenti. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva per ogni motivo di opposizione CP_ relativo agli avvisi di addebito, formati dall' e pertanto riconducibili alla legittimazione passiva dell'ente previdenziale impositore. Deduce l'infondatezza dei motivi di opposizione, asserendo l'avvenuta notificazione di atti interruttivi dei termini di decadenza e prescrizione e quindi l'infondatezza delle relative eccezioni. Conclude quindi per la declaratoria di inammissibilità e per il rigetto del ricorso.
CP_ Si è costituito il convenuto resistendo al ricorso con vari argomenti. Deduce l'infondatezza dei motivi di opposizione relativi alla omessa notifica degli atti esecutivi presupposti di quelli impugnati, ritualmente avvenuta. Deduce quindi che l'Avviso di addebito 37120180015593305000, tra quelli impugnati, risulta sgravato parzialmente in data 04/02/2025, per i periodi contributivi non dovuti – Contributo Fisso emissione 2009-2010-2011-2012-2013, rata 1 a seguito di cancellazione della posizione debitoria per intervenuta prescrizione. Deduce, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e di decadenza, anche in virtù alla sospensione del termine prescrizionale introdotta dalla normativa emergenziale per la pandemia da Covid 19.
Eccepisce quindi la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al compimento di atti di pertinenza dell'agente per la riscossione.
Conclude per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi regolarmente il contraddittorio, a seguito di udienza di discussione e di fissazione di termine per il deposito di note di trattazione scritta, le cause sono prevenute all'odierna udienza e, previa riunione di esse, sono decise con la presente sentenza.
- GIURISDIZIONE E COMPETENZA Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del giudice del lavoro sulla controversia in esame, determinate in ragione della natura contributiva della pretesa creditoria oggetto degli atti impugnati.
Deve, in particolare, ritenersi che il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato e la conseguente iscrizione, ha la funzione e l' efficacia, analogamente al preavviso di fermo amministrativo di veicolo, di portare a conoscenza del contribuente una precisa e definitiva pretesa, con conseguente interesse ad impugnare l'atto, ex art. 100 c.p.c., dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del contestato gravame, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo – vedi Cass. 14045\2017. Deve, inoltre, ritenersi che, vertendosi in tema di omissioni contributive previdenziali, la tutela giudiziaria esperibile avverso l'atto in esame, alla stregua di quanto previsto per la tutela esperibile nei confronti del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, operato dall' in sede di riscossione dei contributi previdenziali ex art. 77 del d.P.R. n. CP_2
602 del 1973, si realizza nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi e, ove l'opposizione sia proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, come nel caso in esame, non risultando iniziata l'esecuzione con il pignoramento, la competenza, per territorio e per materia, spetta - in forza del rinvio operato dall'art. 618 bis, primo comma, cod. proc. civ. alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro - al tribunale, in funzione di giudice del lavoro (v. Cass Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22730 del 11/12/2012; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 9553 del 30/04/2014).
- MOTIVI DI OPPOSIZIONE
Deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorso recante RG 19829\2024 è stato depositato in data 17.9.2024 e il ricorso RG 1688\2025 in data 24.1.2025, ben oltre i termini di venti giorni a decorrere dalla conoscenza degli atti impugnati – secondo le allegazioni attoree avvenuta rispettivamente in data 9.7.2024 per la CPI e in data 21.12.2024 per l'intimazione di pagamento opposte -, fissati per proporre l'opposizione agli esecutivi, per i motivi attinenti al quomodo dell'esecuzione – vizi di notificazione;
decadenza - dal disposto degli articoli 617 c.p.c e 29 D. Lgs. n. 46 del 1999; il ricorso RG 19829\2024 risulta depositato anche oltre il termine di quaranta giorni fissato dall'art. 24 d. lgs. n. 46 del 1999 per proporre l'opposizione all'esecuzione per motivi di merito – prescrizione. Deve pertanto ritenersi le opposizioni tardivamente proposte, con conseguente decadenza e inammissibilità delle opposizioni proposte in parte qua. Per la parte dei motivi di opposizione non coperti dalla inammissibilità, va ritenuto quanto segue. Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla CP_ parte di credito , che risulta oggetto di sgravio nelle more dei procedimenti. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). L'Istituto previdenziale ha invero allegato e documentato di aver proceduto allo sgravio parziale dell'avviso di addebito 37120180015593305000, per i periodi contributivi non dovuti perché prescritti – Contributo Fisso emissione 2009-2010-2011-2012-2013, rata 1-, sicchè su tale parte della pretesa non è più sussistente alcun interesse ad un provvedimento contenzioso. Ciò premesso, occorre esaminare la sollevata eccezione di prescrizione dei crediti, con riguardo particolare alle allegazioni e documentazione, versate dalle parti convenute, circa la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione eccepita, validi e efficaci, oltre che tempestivi rispetto alla decorrenza del termine quinquennale. Gli atti esecutivi a cui si fa riferimento nella CPI e nell'intimazione di pagamento sono i CP_ seguenti e per gli stessi risultano gli atti interruttivi evidenziati – vedi fascicoli telematici e . CP_3
1. AVV. ADD. n. 37120140009982821000 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento di contributi IVS (anno 2009-2013; emissione 2013 rate n. 2 e 3), risulta notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento per “compiuta giacenza” in data 8.10.2014; in riferimento a tale avviso risulta la notificazione di intimazione di pagamento 07120189056082949000, a mezzo raccomandata, con le modalità di cui agli artt. 139 e 140 c.p.c., in data 7.2.2019;
2. ADD. n. 37120180004795567000 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento di contributi IVS (anno 2017) risulta notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento per “compiuta giacenza” in data 2.8.2018; in riferimento a tale avviso risulta la notificazione di preavviso di fermo amministrativo di veicolo n.
07180201900051226000, a mezzo raccomandata, con le modalità di cui agli artt. 139
e 140 c.p.c., in data 23.9.2019;
3. AVV. ADD. n. 37120180016693305000 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento di contributi IVS (anno 2017/2018) e relative somme aggiuntive, somme aggiuntive tardivo versamento (anno 2009-2014) risulta notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento per “compiuta giacenza” in data 14.12.2018;
4. AVV. ADD. n. 37120190006710441000 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento di contributi IVS (anno 2018) risulta notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento per “compiuta giacenza” in data 19.7.2019;
5. AVV. ADD. n. 37120210009391231000 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento di contributi IVS (anno 2019) risulta notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto, in data 23.12.2021;
Per gli avvisi di addebito di cui sopra i nn. 2, 3, 4, e 5 risulta notificata intimazione di pagamento n. 071 2024 90419503 74/000, oggetto di impugnativa con il ricorso RG
1688\2025, avvenuta in data 21.12.2024, secondo le stesse allegazioni attoree;
6. AVV. ADD. n. 37120220007691334000 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento di contributi IVS (anno 2020) risulta notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento per “compiuta giacenza” in data 2.8.2022 ;
7. AVV. ADD. n. 37120230014000656000 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento di contributi IVS (anno 2018-2022) risulta notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto 16.1.2024;
Alla stregua della documentazione di cui sopra, che non risulta contestata se non in maniera generica dalla difesa della parte ricorrente, deve ritenersi comprovata la sussistenza di validi ed efficaci atti interruttivi della prescrizione della pretesa creditoria azionata. Tali atti risultano invero essere giunti a conoscenza del destinatario, anche in applicazione della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.. Ai fini del computo del termine prescrizionale, va considerato, del resto, il periodo di sospensione legale introdotta dall'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020), cui si somma quella introdotta dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, per il numero di 182 giorni, corrispondenti all'intero periodo di sospensione per il periodo dal 31 dicembre 2020, al 30 giugno 2021, per un numero complessivo di 311 giorni di sospensione, che vanno ad aggiungersi ai cinque anni previsti per i crediti contributivi. Considerato l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione per quanto sopra, deve ritenersi che il termine prescrizionale è stato tempestivamente interrotto in data 3.3.2022 e non nuovamente interamente decorso per il periodo successivo. In conclusione, l'opposizione va respinta in parte qua. Deve ritenersi che la soccombenza reciproca – anche alla stregua del criterio della soccombenza virtuale sulla parte di pretesa per cui è stata dichiarata la cessata materia del contendere- induce a ritenere sussistere ragioni oggettive per la compensazione delle spese di lite per un terzo, mentre per il resto le stesse restano a carico di parte ricorrente, con liquidazione come in dispositivo, quale parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: CP_ dichiara cessata la materia del contendere sulla pretesa di cui sopra;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa per un terzo le spese di lite e condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore delle resistenti, della restante parte delle stesse, che liquida, per tale parte, in euro 1.800,00 in favore di ciascuna delle convenute, oltre accessori di legge. Napoli, 28.10.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo