Sentenza 19 settembre 2018
Massime • 1
La notifica a mezzo della posta eseguita al domicilio dichiarato mediante consegna dell'atto a persona abilitata diversa dal destinatario si perfeziona con la ricezione della relativa raccomandata, mentre l'ulteriore comunicazione al destinatario preordinata ad informarlo del recapito dell'atto a soggetto abilitato, ex art. 7, comma 2, della legge 20 novembre 1982, n. 890, costituisce solo una modalità di rafforzamento della procedura di notificazione già perfezionatasi, con la conseguenza che non è necessaria la prova che il destinatario la abbia ricevuta, ma è sufficiente l'attestazione dell'invio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2018, n. 3514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3514 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2018 |
Testo completo
03514-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.2195 Presidente Dott.ssa MARIA VESSICHELLI Consigliere - Dott. UMBERTO LUIGI SCOTTI UP 19/09/2018 - - Consigliere relatore - R.G.N. 35424/2017 Dott.ssa ROSSELLA CATENA Consigliere - Dott.ssa BARBARA CALASELICE Dott.ssa ELISABETTA MOROSINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso, avverso la sentenza del Giudice di pace di Larino emessa in data 08/05/2017 nel processo nei confronti di De SA LA, nato a [...], il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministerc, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.G. previa verifica della regolarità della notifica all'imputato personalmente dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Larino assolveva LA De SA dal fatto di danneggiamento, in quanto non previsto dalla legge come 1 fo reato, dichiarando non doversi procedere nei confronti del predetto, in riferimento al reato di cui all'art. 581 cod. pen., per remissione di querela. L'imputazione era formulata nei seguenti termini: del reato p. e p. dagli artt. 581 e 635 cod. pen., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, e con fare minaccioso, raggiungeva e colpiva ripetutamente con calci e pugni NA NE e, nel medesimo contesto di luogo e di tempo, danneggiava, lanciandogli contro tazzine da caffè e prodotti esposti destinati alla libera vendita, ivi compreso il dispositivo utilizzato per il pagamento delle bollette ed installato all'interno del bar gestito dalla società Fiardi Trading s.r.l. di Termoli;
in Termoli, il 20/05/2013 2. Con ricorso depositato in data 19/06/2017 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze ricorre per violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 635 cod. pen., in quanto la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede rende ancora penalmente rilevante la condotta di danneggiamento. CONSIDERATO IN DIRITTO Va preliminarmente osservato che come richiesto dal P.G. all'udienza di trattazione del ricorso il Collegio ha verificato la regolarità dell'avviso all'imputato dell'udienza odierna. Ed infatti il De SA, assistito da difensore d'ufficio, ha ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in Cassazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, recapitata al domicilio del ricorrente e ricevuta dalla figlia dello stesso, in data 15/06/2018; in pari data è stata inviata la comunicazione di avvenuta notifica, come attestato in calce alla ricevuta di ritorno della raccomandata stessa, da parte dell'ufficiale postale. Detta attestazione appare assolutamente rituale ai fini della regolarità della notifica, pur non risultando pervenuta la ricevuta di ritorno della raccomandata stessa. Va ricordato, infatti, che nel caso in esame la notifica risulta effettuata a mezzo ufficiale postale, come consentito dall'art. 1 della legge 20/11/1982 n. 890 e successive modifiche. L'art. 7 della legge citata come modificato dall'art. 36, comma c.
2-quater, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla I. 28 febbraio 2008, n. 31 prevede che "L'agente postale consegna il piego - nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al 2 servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata." Nel caso di specie, quindi, essendo avvenuta la notifica a mani della figlia convivente del destinatario, allo stesso è stato inviato avviso della notificazione a mezzo di lettera raccomandata. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "La notifica a mezzo della posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, senza l'ulteriore adempimento della spedizione allo stesso della lettera raccomandata che lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, ma non è necessaria la prova che il destinatario abbia ricevuto detta raccomandata." (Sez. 3, sentenza n. 36598 del 02/02/2017, Pittalis, Rv. 270729). In motivazione la pronuncia citata ha osservato come si fossero delineati due distinti orientamenti: uno, più risalente, secondo cui, sebbene notifica a mezzo posta sia eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, essa non possa considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, senza l'ulteriore adempimento della mera spedizione allo stesso destinatario della lettera raccomandata che lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo (Sez. 6, sentenza n. 3827 del 17/11/2010, dep. 02/02/2011, Parolini, Rv. 249370); il secondo, più recente (Sez. 2, sentenza n. 13900 del 5/2/2016, Firenze, Rv. 26671801), non ritiene, invece, sufficiente la sola spedizione della seconda raccomandata, ritenendo, invece, necessaria la prova certa anche della ricezione della stessa da parte del destinatario. 3 fu La sentenza della Sez. 3, in esame, ha aderito al primo orientamento, in quanto ritenuto maggiormente aderente al contenuto letterale della disposizione in esame. Con argomentazione condivisa da questo Collegio, infatti, è stato osservato che la necessità dell'ulteriore avviso al destinatario - introdotta nell'art. 8 della legge 890/1992 dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (art. 2, comma 4, lett. c), dopo l'intervento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 346 del 1998, aveva dichiarato incostituzionale il secondo comma di tale disposizione "nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento" - è stata estesa all'art. 7 della legge 890\1982 con il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, introducendo il comma 6, il quale, tuttavia, non prevede per il perfezionamento della notifica, il decorso di un determinato periodo di tempo dall'invio della raccomandata, assumendo quindi rilievo la mera spedizione della stessa. In realtà, come condivisibilmente affermato, le disposizioni in esame rappresentano una "cautela accessoria", finalizzata, cioè, ad offrire maggiore garanzia di conoscenza dell'atto, atto che, per ciò che concerne le ipotesi di cui all'art. 7, è comunque pervenuto all'indirizzo ove era destinato, seppure consegnato a persona diversa dal destinatario ma, comunque, capace e non estranea al destinatario medesimo, trattandosi di familiare convivente, persona addetta alla casa o al servizio del destinatario, ovvero portiere dello stabile o persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta. La posizione di tali soggetti e le modalità di consegna del plico, peraltro, sono attestate dall'agente postale, il quale riceve anche la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento ed il registro di consegna. Inoltre va ricordato che il successivo art. 8, a sua volta, riguarda una modalità di notifica che ha come presupposto la mancata consegna dell'atto per temporanea assenza del destinatario, con deposito presso l'ufficio postale ed avviso del deposito con la successiva raccomandata;
in tal caso la notificazione si considera come eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito, la cui decorrenza, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è fissata non con riguardo alla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, bensì con riferimento alla data dell'invio della stessa (Sez. 5, sentenza n. 7276 del 11/11/2014, dep. 18/02/2015, Buttaccio, Rv. 26261901; Sez. 3, sentenza n. 32119 del 4 11/6/2013, Busetto, Rv. 25705201; Sez. 1, n. 6325 del 11/1/2013, Frati, Rv. 25453001). Ne discende che, a maggior ragione, nelle ipotesi disciplinate dall'art. 7, in assenza di specifiche indicazioni, non può che ritenersi perfezionata la notifica all'atto della ricezione della raccomandata consegnata a soggetto diverso dal destinatario nel caso di specie alla figlia convivente e la successiva ― comunicazione costituisca solo una ulteriore modalità di rafforzamento della procedura di notificazione già perfezionatasi. Pertanto, ai fini della validità della notifica, l'attestazione da parte dell'ufficiale postale sulla ricevuta di ritorno - della raccomandata consegnata alla figlia convivente del destinatario della spedizione della comunicazione appare idonea ai fini della integrazione del procedimento di notificazione, attestando l'avvenuto adempimento di cui all'art. 7 citato, funzionale ad una ulteriore cautela accessoria non incidente sul completamento dell'iter procedimentale. Tanto premesso, va detto che il ricorso appare fondato, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 635 cod. pen., che descrive la condotta penalmente rilevante - "chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui...." - nel caso in cui venga commessa con violenza alla persona, come contestato nel caso di specie. Come si evince, infatti, dalla formulazione dell'editto accusatorio, la circostanza aggravante della violenza alle persone secondo la formulazione del testo previgente dell'art. 635, comma secondo, cod. pen. era stata, in fatto, contestata all'imputato, il quale, pertanto, aveva avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa nel corso del giudizio, anche in riferimento alla circostanza aggravante menzionata. Del tutto erroneamente, quindi, il Giudice di pace aveva ritenuto depenalizzata una fattispecie di reato che, proprio in virtù della contestata aggravante, non rientrava, palesemente, nella disciplina di cui al d.lgs. 15 gennaio 2016, n.
7. Inoltre, la circostanza che fosse stata contestata, pacificamente, la fattispecie di cui all'art. 635, comma secondo, cod. pen., avrebbe dovuto indurre il Giudice di pace a rilevare la proprio incompetenza per materia e trasmettere gli atti al pubblico ministero competente, ai sensi dell'art. 23 cod. proc. pen. (Corte costituzionale, sentenza n. 76 del 11/03/1993). Va aggiunto che l'art. 4, lett. a), d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui fissa la competenza per materia del Giudice di pace in relazione al reato di cui all'art. 635, comma 1, cod. pen., deve essere considerato riferibile unicamente al previgente testo dell'art. 635 cod. pen., il cui comma primo non conteneva alcun riferimento alla violenza alle persone ("chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa 5 fino ad euro 309"); detto riferimento, infatti, era contenuto nella previsione del comma secondo della citata disposizione, che prevedeva l'aggravante della violenza alla persona o della minaccia, in conseguenza della quale la pena prevista reclusione da sei mesi a tre anni determinava la competenza per materia del Tribunale in composizione monocratica. Allo stato, invece, per effetto delle modifiche introdotte dal d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il comma primo dell'art. 635 cod. pen. è stato sostituito dall'attuale formulazione che, come noto, prevede la rilevanza penale della condotta solo nel caso in cui la condotta di distruzione, dispersione, deterioramento, ecc., sia posta in essere con violenza alla persona oppure minaccia, ovvero sia commessa in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico, aperto al pubblico, ovvero, infine, in occasione della commissione del delitto di cui all'art. 331 cod. pen. (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità). Ne consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 635 cod. pen., con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Larino per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 635 cod. pen. (danneggiamento aggravato) e dispone trasmettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale di Larino per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 19/09/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Maria Vessichelli Darbure De proble City DEPOSITATA IN CANCEL FRIA 24 GEN. 2019 Il Funzionaria Giudiziario Diana UBANDY 6