TAR Milano, sez. V, sentenza 22/04/2026, n. 1859
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Decreto cautelare 23 luglio 2025
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Ordinanza cautelare 9 settembre 2025
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Ordinanza cautelare 21 gennaio 2026
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Sentenza 22 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.M. 18 febbraio 1982. Violazione e falsa applicazione della deliberazione di Giunta Regionale – Regione Lombardia n. 2455 del 7 ottobre 2014. Violazione e falsa applicazione artt. 1, 2 e 3 legge 241/90. Eccesso di potere per carenza di istruttoria

    La censura è infondata in quanto l'art. 9 del Regolamento non obbliga la Commissione a nominare specialisti esterni, ma presuppone che uno dei componenti sia specialista nella patologia in rilievo. La Commissione, non avendo esercitato la scelta facoltativa di avvalersi di consulenze esterne, non ha illegittimamente composto l'organo.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per radicale difetto di motivazione. Eccesso di potere per omessa o solo apparente motivazione e comunque tautologica, carente, generica, lacunosa ed insufficiente. Sviamento di potere

    Non condivisibile la doglianza di sviamento di potere. L'ordinanza cautelare ha enucleato un profilo da valutare nel riesame, ma ciò non incide sul potere dell'amministrazione di rivalutare l'affare nella sua interezza. Il giudizio medico legale appare adeguatamente motivato.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 3 della L.R. Lombardia n° 66/1981. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Travisamento dei fatti

    Il giudizio medico legale contestato è fondato su cognizioni mediche specialistiche e dati di esperienza tecnico-discrezionale. Non è riscontrabile travisamento dei fatti o macroscopica illogicità.

  • Rigettato
    Violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L. 67/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà ed illogicità. Ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per disparità di trattamento

    Non si condivide la censura di illogicità e discriminazione. Gli esempi presentati non erano pertinenti in quanto riferiti ad atleti operanti in Paesi con normative differenti o con condizioni cliniche diverse. La valutazione della specificità del singolo caso concreto rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.M. 18 febbraio 1982. Violazione e falsa applicazione della D.G.R. XII/1813 del 29/01/2024. Violazione e falsa applicazione artt. 1, 2 e 3 legge 241/90. Eccesso di potere per carenza di istruttoria

    La censura è infondata in quanto l'art. 9 del Regolamento non obbliga la Commissione a nominare specialisti esterni, ma presuppone che uno dei componenti sia specialista nella patologia in rilievo. La Commissione, non avendo esercitato la scelta facoltativa di avvalersi di consulenze esterne, non ha illegittimamente composto l'organo.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento di potere

    Non condivisibile la doglianza di sviamento di potere. L'ordinanza cautelare ha enucleato un profilo da valutare nel riesame, ma ciò non incide sul potere dell'amministrazione di rivalutare l'affare nella sua interezza. Il giudizio medico legale appare adeguatamente motivato.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L. 67/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà ed illogicità. Ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per disparità di trattamento

    Il giudizio medico legale contestato è fondato su cognizioni mediche specialistiche e dati di esperienza tecnico-discrezionale. Non è riscontrabile travisamento dei fatti o macroscopica illogicità. La Commissione ha ritenuto che gli occhiali protettivi non siano dispositivi medici e siano meno efficaci contro traumatismi dell'orbita oculare. Non si condivide la censura di illogicità e discriminazione rispetto ad altri atleti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 22/04/2026, n. 1859
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1859
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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