Decreto cautelare 23 luglio 2025
Ordinanza cautelare 9 settembre 2025
Ordinanza cautelare 21 gennaio 2026
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 22/04/2026, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01859/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02778/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2778 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Rachele Vacca De Dominicis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in IL, via Freguglia, 1;
Ats IL Città Metropolitana, non costituita in giudizio;
nei confronti
Cerba Healthcare Lombardia S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della decisione dell'8 aprile 2025 della Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi della L.R. 66/1981 presso la Regione Lombardia, comunicata ai ricorrenti a mezzo PEC il 19 maggio 2025, pronunciata all'esito del ricorso proposto dai Sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS- avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva del calcio emesso nei confronti di quest'ultima da AT IL con nota prot. 00595/B/321 del 07/02/2025;
- di tutti gli atti della relativa istruttoria, ivi compresi i verbali della Commissione Regionale d'Appello ed in particolare del verbale della Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi della L.R. 66/1981 presso la Regione Lombardia di riunione della Commissione dell'8 aprile 2025;
- del giudizio di non idoneità alla pratica sportiva del calcio emesso da AT IL con nota prot. 00595/B/321 del 07/02/2025 nei confronti dell'atleta -OMISSIS-;
- della deliberazione di Giunta Regionale - Regione Lombardia n. 2455 del 7 ottobre 2014 avente ad oggetto “approvazione del regolamento di funzionamento della Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi dell'art. 10 della L.R. N. 66/1981” e del regolamento di funzionamento della Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi dell'art. 10 della L.R. N. 66/1981 presso la Regione Lombardia;
- delle norme per la presentazione dei ricorsi innanzi la Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi dell'art. 10 della L.R. N. 66/1981;
- di ogni altro atto e provvedimento, comprese deliberazioni interne o verbali di organi e commissioni valutative, comunque presupposto, correlato, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti.
Con riserva espressa di formulare motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della Nota trasmissione prot. n. G1.2025.0039910 del 13/10/2025 del parere/verbale di riesame della Commissione e dell’allegato Parere/verbale di riesame della Commissione emesso in data 22/09/2025 unitamente all’all. n° 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del riesame medesimo, conosciuto in data 13 ottobre 2025;
- della Deliberazione di Giunta Regionale n. XII/1813 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto “ Approvazione del regolamento di funzionamento della commissione regionale d’appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche istituita ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 66/8 ”;
nonché
- della decisione dell’8 aprile 2025 della Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi della L.R. 66/1981 presso la Regione Lombardia, comunicata ai ricorrenti a mezzo PEC il 19 maggio 2025, pronunciata all'esito del ricorso proposto dai Sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS- avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva del calcio emesso nei confronti di quest’ultima da AT IL con nota prot. 00595/B/321 del 07/02/2025;
- di tutti gli atti della relativa istruttoria, ivi compresi i verbali della Commissione Regionale d'Appello ed in particolare del verbale della Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi della L.R. 66/1981 presso la Regione Lombardia di riunione della Commissione dell’8 aprile 2025;
- del giudizio di non idoneità alla pratica sportiva del calcio emesso da AT IL con nota prot. 00595/B/321 del 07/02/2025 nei confronti dell'atleta -OMISSIS-;
- delle norme per la presentazione dei ricorsi innanzi la Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi dell'art. 10 della L.R. N. 66/1981;
- di ogni altro atto e provvedimento, comprese deliberazioni interne o verbali di organi e commissioni valutative, comunque presupposto, correlato, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2026 il dott. EA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, i Sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato, in qualità di genitori della minore -OMISSIS-, il giudizio di non idoneità di quest’ultima alla pratica sportiva del calcio emesso dalla Commissione Regionale d’Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi della L.R. 66/1981 presso la Regione Lombardia.
1.1. In fatto, è stato dedotto che -OMISSIS- è stata sottoposta, a soli 14 mesi di età, ad un intervento di enucleazione primaria dell’occhio sinistro con impianto orbitario a causa di un “ retinoblastoma avanzato unilaterale ”. Da allora è seguita regolarmente da specialisti e, dall’ultima visita oncologica oculare, effettuata il 28 maggio 2025, è risultato un quadro oftalmico dell’occhio destro nella norma e la cavità orbitaria dell’occhio sinistro è risultata in ordine.
Nonostante la sua sfortunata storia medica, -OMISSIS- è sempre stata una bambina molto sportiva ed ha praticato molti sport e dal 2021 si dedica con grande passione al calcio. Una volta compiuti i 12 anni, nel febbraio 2025 la minore si è sottoposta alla visita medica specialistica in Medicina dello Sport presso una struttura autorizzata dall’AST IL Città Metropolitana per ottenere il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica prescritto dal D.M. 18 febbraio 1982. All’esito della visita, è stato rilasciato il certificato di non idoneità alla pratica sportiva del calcio dall’AT IL con nota prot. 00595/B/321 del 07/02/2025, per “ enucleazione occhio sinistro per retinoblastoma (monocola) ”, come si legge nel certificato prodotto sub doc. n° 4.
Nell’interesse di -OMISSIS- è stato quindi presentato, in data 19 marzo 2025, ricorso alla Commissione Regionale d’Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche di cui all’art. 10 L.R. 66/1981, sfociato nella determinazione impugnata.
1.2. Il ricorso introduttivo è affidato ai motivi di diritto sintetizzati come segue:
I) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.M. 18 febbraio 1982. Violazione e falsa applicazione della deliberazione di Giunta Regionale – Regione Lombardia n. 2455 del 7 ottobre 2014. Violazione e falsa applicazione artt. 1, 2 e 3 legge 241/90. Eccesso di potere per carenza di istruttoria”.
La determinazione impugnata sarebbe stata assunta senza la presenza di uno specialista oftalmologo, nonostante il caso riguardasse una patologia oculare. L’istruttoria sarebbe quindi carente e inadeguata rispetto alla complessità del caso.
II) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per radicale difetto di motivazione. Eccesso di potere per omessa o solo apparente motivazione e comunque tautologica, carente, generica, lacunosa ed insufficiente. Sviamento di potere”.
Si deduce che la motivazione del provvedimento sarebbe solo apparente: la Commissione si limiterebbe a richiamare il rischio di traumi senza spiegare realmente le ragioni del diniego né valutare le soluzioni proposte.
III) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 3 della L.R. Lombardia n° 66/1981. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Travisamento dei fatti ”.
La Commissione non avrebbe valutato i documenti prodotti dalla ricorrente né avrebbe effettuato alcun confronto con casi analoghi di atleti in condizioni simili. Non sarebbe stato svolto alcun bilanciamento tra la tutela della salute e il diritto allo sport, e l’istruttoria svolta sarebbe lacunosa e viziata da travisamento dei fatti.
IV) “ Violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L. 67/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà ed illogicità. Ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per disparità di trattamento ”.
La decisione è ritenuta irragionevole e discriminatoria, perché tratterebbe la ricorrente in modo deteriore rispetto ad altri atleti in condizioni analoghe e ignora soluzioni che avrebbero consentito la pratica sportiva in sicurezza.
2. Si sono costituite le amministrazioni intimate, deducendo l’infondatezza del ricorso.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 9 settembre 2025 l’intestato Tribunale ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, in particolare con riferimento alla prospettata possibilità di consentire lo svolgimento dell’attività agonistica mediante l’utilizzo di un apposito dispositivo di protezione da utilizzare durante gli allenamenti e durante le partite.
4. La Commissione Regionale d’Appello, riunitasi in data 22.9.2025 per ottemperare all’ordinanza, ha ritenuto che la prescrizione di utilizzare l’apposito dispositivo di protezione non fosse idonea a salvaguardare la salute dell’atleta nello svolgimento dell’attività sportiva.
5. I ricorrenti hanno impugnato con motivi aggiunti, con contestuale istanza di misure cautelari, la nuova determinazione di diniego.
5.1. A sostegno del ricorso per motivi aggiunti, sono stati articolati i motivi sintetizzati come segue:
I) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.M. 18 febbraio 1982. Violazione e falsa applicazione della D.G.R. XII/1813 del 29/01/2024 recante “Approvazione del regolamento di funzionamento della commissione regionale d’appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche istituita ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 66/81”. Violazione e falsa applicazione artt. 1, 2 e 3 legge 241/90. Eccesso di potere per carenza di istruttoria”.
La Commissione, anche in sede di riesame, avrebbe deciso senza la presenza di uno specialista oftalmologo e senza richiedere una consulenza tecnica, violando le regole sul funzionamento della CRA.
II) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento di potere ” .
La Commissione avrebbe travisato la letteratura scientifica citata, interpretandola in senso restrittivo, mentre essa mirava ad ampliare i casi di idoneità con valutazioni individuali. Inoltre, si sarebbe spinta oltre i limiti fissati dal TAR, affrontando temi non richiesti e utilizzando il riesame per contestare la posizione del medico di parte, invece di valutare concretamente l’idoneità dei dispositivi di protezione.
III) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L. 67/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà ed illogicità. Ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per disparità di trattamento”.
La valutazione della Commissione sui dispositivi di protezione sarebbe illogica e priva di base scientifica, ignorerebbe elementi tecnici (efficacia degli occhiali, uso in altri sport più rischiosi, precedenti analoghi) e giungerebbe a conclusioni contraddittorie e discriminatorie.
6. Con ordinanza del 21 gennaio 2026, n. 103, questo Tribunale ha respinto la domanda di misure cautelari.
7. In vista della trattazione del merito, le parti hanno svolto attività difensiva.
8. All’udienza pubblica del 13 aprile 2026, la causa è passata in decisione.
9. Preliminarmente, ai fini di determinare la procedibilità del ricorso introduttivo o l’ammissibilità dei motivi aggiunti, deve essere qualificato l’atto di conferma adottato dalla Commissione Regionale d’Appello (CRA) in data 22/09/2025, in ottemperanza alla ordinanza 911/2025 del 09/09/2025 emessa dall’intestato Tribunale.
Tale provvedimento deve essere qualificato come confermativo in senso proprio, con conseguente onere di impugnazione della parte interessata – onere in effetti soddisfatto – e improcedibilità del ricorso introduttivo avverso il primo atto, definitivamente superato dalla nuova manifestazione di volontà provvedimentale.
In proposito, si ricorda che dottrina e giurisprudenza distinguono due categorie di atti confermativi, contrapponendo la conferma propria all’atto meramente confermativo (o conferma impropria). La distinzione si basa sul fatto che l’adozione dell’atto sia preceduta o meno da una rinnovata valutazione istruttoria ad opera dell’amministrazione. Solo l’atto di conferma propria, adottato all’esito di una nuova istruttoria e di una riponderazione, anche nel merito, dei presupposti di fatto e di diritto sottesi all’emanazione del provvedimento originario può essere considerato un provvedimento di secondo grado, interamente sostitutivo del precedente. Ciò comporta, sul versante processuale, che solo il provvedimento di conferma proprio è idoneo a far decorrere un nuovo termine di impugnazione (e deve anzi essere impugnato poiché ha travolto e assorbito l’atto confermato (cfr., ex plurimis , TAR Lombardia, IL, Sez. II, n. 2126 del 29 settembre 2022; Cons. St., Sez. II, 12 giugno 2020, n. 3746; Cons. St., Sez. V, 10 aprile 2018, n. 217).
Ciò posto, va evidenziato come nella vicenda all’esame la Commissione Regionale d’Appello abbia in effetti provveduto sull’istanza, proposta ai sensi della Legge Regionale 30 novembre 1981, n. 66 (artt. 9 e 10), di revisione del certificato di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato dal medico competente.
Ed infatti, la Commissione ha proceduto ad una nuova valutazione della fattispecie relativa all’atleta -OMISSIS-. Il dichiarato intento della Commissione di valutare espressamente “ se l’utilizzo di apposito dispositivo di protezione fosse idoneo a salvaguardare la salute dell’atleta nello svolgimento dell’attività sportiva agonistica del calcio ” costituisce una mera specificazione dei profili da valorizzare in ottemperanza all’ordinanza dell’intestato Tribunale, ma non toglie che il nuovo provvedimento sia stato adottato all’esito di una rinnovata istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi, di modo che l’interesse all’annullamento si è definitivamente trasferito sul nuovo provvedimento negativo.
In proposito va riaffermato il costante orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui – con riferimento alle conseguenze processuali di atti adottati in esecuzione di pronunce emesse “ai fini del riesame” – l’adozione di un nuovo atto, non meramente confermativo del provvedimento precedente già oggetto di impugnazione giurisdizionale, costituendo (nuova) espressione di una funzione amministrativa (e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale), porta ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente), oppure d’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l’interesse del ricorrente dall’annullamento dell’atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, a quest’ultimo (cfr., ex multis , T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 8 febbraio 2019, n. 258; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 15 ottobre 2018, n. 2104; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 30 marzo 2017, n. 293; T.A.R. Lombardia, IL, Sez. I, 3 febbraio 2015, n. 366; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 22 gennaio 2015, n. 443).
Da ciò consegue l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo.
Nel caso di specie, peraltro, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo non ha ricadute pratiche significative, poiché i motivi aggiunti ripropongono le medesime censure già formulate con il primo ricorso, sicché nel merito verranno esaminati comunque tutti i vizi dedotti.
10. Il ricorso per motivi aggiunti deve invece essere respinto, in quanto infondato.
10.1. Il primo motivo, con il quale si censura la mancanza, nella Commissione Regionale d'Appello riunitasi ai sensi dell'art. 10 della L.R. Lombardia n° 66/1981, del prescritto “componente specialista nella patologia relativa ai ricorsi da esaminare”, in quanto nessuno specialista in Oftalmologia era presente alla seduta, è infondato.
Giova osservare che la disciplina e il funzionamento della Commissione Regionale d’Appello (CRA) per l’idoneità sportiva in Lombardia trova il proprio referente normativo nella Legge Regionale Lombardia 30 novembre 1981, n. 66, recante “ Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive ”.
In particolare, l’articolo 10 prevede l’istituzione della Commissione Regionale d’Appello presso la Giunta Regionale, con il compito di riesaminare i certificati di non idoneità alla pratica sportiva agonistica.
La Commissione opera nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dal D.M. Sanità 18 febbraio 1982.
Il funzionamento della Commissione regionale d’appello è attualmente delineato dal Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. XII/1813 del 29 gennaio 2024.
Orbene, l’art. 6, co. 3, del D. M. 18 febbraio 1982 prevede che la commissione regionale sia composta da: “ un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche funzioni di presidente; un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti; un medico specialista o docente in cardiologia; un medico specialista o docente in ortopedia; un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni ”.
Il comma 4 del medesimo articolo aggiunge che “ La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico ”.
L’art. 1 del Regolamento di cui alla DGR n. XII/1813 ribadisce la composizione della commissione ricalcando pedissequamente quanto previsto dal DM 18 febbraio 1992.
L’art. 9 del Regolamento stabilisce invece che “ La seduta della CRA è valida quando sono presenti almeno 3 dei suoi componenti: devono comunque essere sempre presenti il Presidente e i componenti specialisti nelle patologie relative ai ricorsi da esaminare ”.
La presenza necessaria dei componenti specialisti nelle patologie relative ai ricorsi da esaminare (art. 9 del Regolamento), ad avviso del Collegio, presuppone che uno dei componenti della Commissione (come sopra individuati) sia effettivamente specialista nella patologia che viene in rilievo.
L’art. 9 non obbliga la Commissione a nominare “ sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico”, trattandosi di una scelta facoltativa in base all’art. 6 del D. M. 18 febbraio 1982, che evidentemente presuppone la valutazione discrezionale della stessa Commissione circa l’assenza, al proprio interno, delle competenze necessarie per l’espressione del giudizio.
Laddove, come nel caso di specie, la Commissione non abbia esercitato tale scelta facoltativa, l’assenza degli specialisti non può riverberarsi nella illegittima composizione dell’organo.
Ne consegue l’infondatezza della censura.
10.2. Con il secondo motivo si deduce che il provvedimento impugnato sarebbe fondato su un’istruttoria carente e su un’errata valutazione dei fatti, in quanto la Commissione avrebbe travisato la letteratura scientifica, non si sarebbe avvalsa di uno specialista oftalmologo e non avrebbe svolto una valutazione individuale dell’atleta; inoltre, avrebbe ecceduto i limiti del riesame imposto dal TAR, affrontando questioni non richieste (condizioni generali dell’atleta, operato di altri medici) invece di concentrarsi sull’idoneità del dispositivo di protezione.
10.3. Con il terzo motivo, si prospetta l’illogicità del provvedimento impugnato, che impedisce alla minore la pratica a livello agonistico di un’attività sportiva sinora svolta senza alcuna protezione proprio allorquando ella intende ricorrere a dispositivi di protezione mai utilizzati prima. Inoltre i rischi di traumatismi sarebbero stati solo astrattamente evocati dalla Commissione, senza alcun ricorso a dati statistici o di esperienza. La decisione gravata sarebbe connotata da illogicità e discriminatorietà rispetto ad altri atleti non vedenti da un occhio.
10.4. I due motivi appena riportati, esaminabili congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati.
Innanzitutto, non sono condivisibili le doglianze di sviamento di potere del provvedimento emanato all’esito del remand , basate sul fatto che la Commissione avrebbe svolto valutazioni estranee rispetto all’oggetto del riesame disposto da questo Tribunale.
Al riguardo, si osserva che l’ordinanza cautelare n. 911/2025 ha enucleato un profilo che avrebbe dovuto essere valutato dall’amministrazione nel riesame del provvedimento, ma ciò non incideva sul potere per l’amministrazione di rivalutare l’affare nella sua interezza, nel rispetto del vincolo conformativo stabilito. Occorre al riguardo rammentare che il c.d. remand costituisce una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza proprio per il fatto di rimettere in gioco l'assetto di interessi definiti con l’atto impugnato, restituendo alla p.a. l'intero potere decisionale iniziale, senza pregiudicarne il risultato finale ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 4 luglio 2025, n. 13205 e T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 23 giugno 2025, n. 1173).
Sugli ulteriori profili di censura, giova anzitutto osservare che l’accertamento svolto dalla Commissione regionale d’appello è fondato su cognizioni della scienza medica e specialistica e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di accertamenti tecnici ed in particolare sanitari, il sindacato di legittimità sui giudizi espressi dalle commissioni mediche nell'esercizio di discrezionalità tecnica deve intendersi necessariamente limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili; non è infatti consentito al giudicante sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di un'attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale del giudice. Tale sindacato, pertanto, deve restare circoscritto ad ipotesi di omessa considerazione o palese travisamento di circostanze di fatto, ovvero di manifesta irragionevolezza, essendo censurabile dal giudice amministrativo la sola valutazione che si ponga al di fuori del perimetro dell'opinabilità, a pena di esondare nell'ambito delle attribuzioni riservate all'amministrazione (Cons. Stato, sez. II, 14/03/2022, n.1786, 11 ottobre 2021, n. 6796, 26 ottobre 2020, n. 6483; sez. IV, 18 giugno 2019, n. 4126).
Nel caso di specie non è riscontrabile alcuna di queste ipotesi.
Il giudizio medico legale contestato con il ricorso appare invero adeguatamente motivato sul presupposto che, in presenza di una condizione di visione monoculare, la perdita dell’unico occhio funzionante comporterebbe una cecità irreversibile.
La Commissione ha evidenziato che dal punto di vista funzionale, il soggetto monocolo presenta una minore reattività, dovuta alla riduzione del campo visivo, con conseguente maggiore esposizione al rischio di traumi, e che tale vulnerabilità risulta particolarmente rilevante negli sport di contatto come il calcio.
L’amministrazione ha inoltre fatto riferimento alla recente letteratura scientifica in materia, richiamando la Proposta di revisione dei criteri di idoneità agonistica oftalmica , pubblicata nel Notiziario della Società Oftalmologica Italiana (SOI) (Allegato 01), che conferma il “mantenimento della non idoneità negli sport a “medio” e “alto” rischio nei monocoli (rischio per l’occhio funzionante), tra i quali rientra il calcio.
Alla luce di ciò, è stato ritenuto che, nella fattispecie in esame, si configurasse per l’atleta un rischio concreto di danno irreversibile all’unico occhio funzionante.
La Commissione si è poi puntualmente pronunciata sull’idoneità nel caso di specie dell’utilizzo degli occhiali protettivi, evidenziando che questi ultimi, sebbene possano offrire una certa protezione da lesioni corneali e congiuntivali, non sono dispositivi medici, e risultano meno efficaci rispetto ai traumatismi dell’orbita oculare. L’amministrazione ha altresì osservato che le stesse istruzioni fornite dal produttore degli occhiali, specificano che tali dispositivi “proteggeranno gli occhi da vento, polvere e fango”, aggiungendo che “nessuna protezione è in grado di offrire un completo riparo dalle lesioni.” Inoltre, la Commissione ha ritenuto che, in caso di trauma diretto nella regione frontale, sussista il rischio di gravi complicanze, come il distacco di retina.
La determinazione dell’amministrazione, in base a quanto esposto, appare scevra dai vizi di legittimità dedotti nel ricorso introduttivo, come integrato da motivi aggiunti. Essa costituisce, ad avviso del Collegio, il frutto di una istruttoria puntuale e calibrata sul caso di specie, ed è altresì sorretta da un idoneo apparato motivazionale, avendo l’amministrazione adeguatamente dato conto dei profili di rischio concreto di danni irreversibile derivanti dallo svolgimento dell’attività agonistica del calcio nel caso di specie.
Non può condividersi neppure la censura di illogicità e discriminazione rispetto ad altri atleti, avendo la commissione ritenuto – con statuizione adeguatamente motivata e non esorbitante dal margine della sua discrezionalità – che gli esempi presentati in fase di ricorso da parte dell'atleta non fossero pertinenti in quanto riferiti ad atleti operanti in Paesi con normative differenti da quelle italiane, oppure a soggetti con condizioni cliniche diverse rispetto a quelle dell’atleta in esame.
Del resto, anche nel ricorso per motivi aggiunti si fa riferimento a un ex calciatore di serie A il quale tuttavia, secondo quanto risultante dagli atti (Doc. 23 allegato al ricorso introduttivo) presentava un quadro clinico diverso, essendo affetto da glaucoma e non da monocularità. Rientra, comunque, nell’ambito di discrezionalità tecnica dell’amministrazione chiamata a svolgere accertamenti sanitari la valutazione della specificità del singolo caso concreto, a prescindere dai possibili punti di contatto con altre fattispecie.
11. Conclusivamente, alla stregua di quanto esposto, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
12. Le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- respinge i motivi aggiunti;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in IL nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST EL, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
EA AR, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| EA AR | ST EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.