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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 424/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 14/05/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
LL BE, RE
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 918/2023 depositato il 07/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300586U'/2022 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 , con ricorso depositato in data 09/02/2023, impugna l'avviso di accertamento n. TDY01T300586/2022 relativo al periodo d'imposta 2016 per IRPEF ed Addizionali, notificato dall'Agenzia delle Entrate di Catanzaro, con il quale l'Ufficio ha rideterminato il reddito imponibile per l'anno 2016 in virtù dell'omessa dichiarazione di redditi da lavoro dipendente e/o assimilati per l'importo di euro 7.877,00, già oggetto di precedente comunicazione di regolarizzazione (c.d. lettera di compliance). Parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto impositivo per violazione del principio di collaborazione e buona fede, sostenendo di aver provveduto alla regolarizzazione della propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa e il contestuale versamento delle somme dovute tramite ravvedimento operoso, ancorché intervenuto successivamente alla notifica dell'invito alla compliance ma prima dell'emissione dell'accertamento impugnato.
L'Ufficio si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate in data 02/05/2023, insistendo per la legittimità del proprio operato. L'Amministrazione finanziaria sostiene che la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente sia da considerarsi tardiva e inefficace in quanto intervenuta quando la violazione era già stata formalmente constatata e portata a conoscenza dell'interessato tramite l'attività istruttoria culminata nell'atto impugnato, richiamando a supporto l'orientamento di legittimità sulla preclusione al ravvedimento operoso in presenza di atti impositivi già notificati.
Il Collegio, all' udienza del 14/05/2025, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia verte sulla validità della dichiarazione integrativa presentata dal Ricorrente_1 e sull'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso alla luce della cronologia dei fatti documentati.
Dagli atti di causa emerge che, in data 29/01/2020, l'Agenzia delle Entrate ha inviato al contribuente la comunicazione di anomalia (ID: CV2016TDX3689598), segnalando il reddito non dichiarato di euro 7.877,00.
Risulta documentato che il contribuente ha effettuato versamenti tramite modelli F24 in data 31/07/2020 e
30/09/2020 per saldare il debito d'imposta emerso presentando, successivamente, dichiarazione integrativa per l'anno 2016 (modello RPF 2017) in data 22.11.2022.
Questa Corte ritiene che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento.
La questione centrale riguarda il perimetro applicativo dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e il rapporto tra la comunicazione di compliance e l'esercizio del potere di accertamento.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, recepito anche nelle più recenti pronunce, la comunicazione inviata dall'ufficio ai sensi dell'art. 1, commi 634-636, della Legge n. 190/2014 ha lo scopo precipuo di instaurare un dialogo tra fisco e contribuente, invitando quest'ultimo a correggere errori od omissioni beneficiando di sanzioni ridotte. Tale istituto non costituisce un atto di accertamento né una formale contestazione della violazione idonea a precludere tout court il ravvedimento operoso, ma rappresenta anzi lo strumento volto a favorire l'adempimento spontaneo. Nel caso di specie, il contribuente ha aderito allo spirito della norma, provvedendo alla regolarizzazione prima che l'Amministrazione procedesse alla notifica dell'avviso di accertamento formale (notificato solo nel
2022).
La Cassazione Civile, Sez. V, 30 luglio 2025, n. 21899 (a conferma di orientamenti precedenti, come la sentenza, della Sez. V, 17 luglio 2015, n. 14999), ha ribadito che il contribuente può integrare la dichiarazione fino a quando non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Tuttavia, la lettera di compliance non integra tale preclusione in senso assoluto, poiché la ratio legis mira proprio a consentire al contribuente di emendare la propria posizione.
Il comportamento del sig. Ricorrente_1 risulta improntato ai canoni di correttezza e buona fede sanciti dall'art. 10 dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000). Avendo egli documentato l'avvenuto versamento delle maggiori imposte con gli interessi e le sanzioni ridotte prima dell'emissione dell'avviso di accertamento
TDY01T300586/2022, l'atto impugnato risulta privo di fondamento giuridico, configurandosi come una duplicazione di una pretesa tributaria già soddisfatta o in corso di soddisfazione mediante gli strumenti deflativi previsti dall'ordinamento.
L'Ufficio avrebbe dovuto verificare l'avvenuta regolarizzazione spontanea e, se del caso, limitarsi a contestare eventuali differenze di calcolo nel ravvedimento, anziché emettere un nuovo avviso di accertamento per l'intero importo originario.
Per quanto riguarda le sanzioni, l'avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso estingue la contestazione sanzionatoria contenuta nell'avviso di accertamento relativo ai medesimi rilievi.
L'accoglimento del ricorso nel merito assorbe ogni altra eccezione sollevata dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione 03, definitivamente pronunciando:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. TDY01T300586/2022;
-Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.200,00 per onorari, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e
Cassa Prev. come per legge.
Così deciso in Catanzaro, il 14 maggio 2025.
Il Giudice RE (Dott. Roberto Garzulli)
Il Presidente (Dott. Giuseppe Alcaro)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 14/05/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
LL BE, RE
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 918/2023 depositato il 07/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300586U'/2022 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 , con ricorso depositato in data 09/02/2023, impugna l'avviso di accertamento n. TDY01T300586/2022 relativo al periodo d'imposta 2016 per IRPEF ed Addizionali, notificato dall'Agenzia delle Entrate di Catanzaro, con il quale l'Ufficio ha rideterminato il reddito imponibile per l'anno 2016 in virtù dell'omessa dichiarazione di redditi da lavoro dipendente e/o assimilati per l'importo di euro 7.877,00, già oggetto di precedente comunicazione di regolarizzazione (c.d. lettera di compliance). Parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto impositivo per violazione del principio di collaborazione e buona fede, sostenendo di aver provveduto alla regolarizzazione della propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa e il contestuale versamento delle somme dovute tramite ravvedimento operoso, ancorché intervenuto successivamente alla notifica dell'invito alla compliance ma prima dell'emissione dell'accertamento impugnato.
L'Ufficio si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate in data 02/05/2023, insistendo per la legittimità del proprio operato. L'Amministrazione finanziaria sostiene che la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente sia da considerarsi tardiva e inefficace in quanto intervenuta quando la violazione era già stata formalmente constatata e portata a conoscenza dell'interessato tramite l'attività istruttoria culminata nell'atto impugnato, richiamando a supporto l'orientamento di legittimità sulla preclusione al ravvedimento operoso in presenza di atti impositivi già notificati.
Il Collegio, all' udienza del 14/05/2025, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia verte sulla validità della dichiarazione integrativa presentata dal Ricorrente_1 e sull'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso alla luce della cronologia dei fatti documentati.
Dagli atti di causa emerge che, in data 29/01/2020, l'Agenzia delle Entrate ha inviato al contribuente la comunicazione di anomalia (ID: CV2016TDX3689598), segnalando il reddito non dichiarato di euro 7.877,00.
Risulta documentato che il contribuente ha effettuato versamenti tramite modelli F24 in data 31/07/2020 e
30/09/2020 per saldare il debito d'imposta emerso presentando, successivamente, dichiarazione integrativa per l'anno 2016 (modello RPF 2017) in data 22.11.2022.
Questa Corte ritiene che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento.
La questione centrale riguarda il perimetro applicativo dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e il rapporto tra la comunicazione di compliance e l'esercizio del potere di accertamento.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, recepito anche nelle più recenti pronunce, la comunicazione inviata dall'ufficio ai sensi dell'art. 1, commi 634-636, della Legge n. 190/2014 ha lo scopo precipuo di instaurare un dialogo tra fisco e contribuente, invitando quest'ultimo a correggere errori od omissioni beneficiando di sanzioni ridotte. Tale istituto non costituisce un atto di accertamento né una formale contestazione della violazione idonea a precludere tout court il ravvedimento operoso, ma rappresenta anzi lo strumento volto a favorire l'adempimento spontaneo. Nel caso di specie, il contribuente ha aderito allo spirito della norma, provvedendo alla regolarizzazione prima che l'Amministrazione procedesse alla notifica dell'avviso di accertamento formale (notificato solo nel
2022).
La Cassazione Civile, Sez. V, 30 luglio 2025, n. 21899 (a conferma di orientamenti precedenti, come la sentenza, della Sez. V, 17 luglio 2015, n. 14999), ha ribadito che il contribuente può integrare la dichiarazione fino a quando non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Tuttavia, la lettera di compliance non integra tale preclusione in senso assoluto, poiché la ratio legis mira proprio a consentire al contribuente di emendare la propria posizione.
Il comportamento del sig. Ricorrente_1 risulta improntato ai canoni di correttezza e buona fede sanciti dall'art. 10 dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000). Avendo egli documentato l'avvenuto versamento delle maggiori imposte con gli interessi e le sanzioni ridotte prima dell'emissione dell'avviso di accertamento
TDY01T300586/2022, l'atto impugnato risulta privo di fondamento giuridico, configurandosi come una duplicazione di una pretesa tributaria già soddisfatta o in corso di soddisfazione mediante gli strumenti deflativi previsti dall'ordinamento.
L'Ufficio avrebbe dovuto verificare l'avvenuta regolarizzazione spontanea e, se del caso, limitarsi a contestare eventuali differenze di calcolo nel ravvedimento, anziché emettere un nuovo avviso di accertamento per l'intero importo originario.
Per quanto riguarda le sanzioni, l'avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso estingue la contestazione sanzionatoria contenuta nell'avviso di accertamento relativo ai medesimi rilievi.
L'accoglimento del ricorso nel merito assorbe ogni altra eccezione sollevata dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione 03, definitivamente pronunciando:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. TDY01T300586/2022;
-Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.200,00 per onorari, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e
Cassa Prev. come per legge.
Così deciso in Catanzaro, il 14 maggio 2025.
Il Giudice RE (Dott. Roberto Garzulli)
Il Presidente (Dott. Giuseppe Alcaro)