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30 novembre 2003
30 novembre 2003
Art. 6. (Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
in materia di accesso alla professione notarile). 1. All' articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1°, le parole: "del regno" sono sostituite dalle seguenti: "italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea"; b) al numero 4°, le parole: "in una delle Universita' del Regno" sono sostituite dalle seguenti: "in una universita' italiana o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148 ".
Note all' art. 6:
- La legge 16 febbraio 1913, n. 89 , reca: «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili». Il testo dell'art. 5, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
«Art. 5. - Per ottenere la nomina a notaro e' necessario:
1) essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea ed aver compiuto l'eta' di anni 21;
2) essere di moralita' e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;
3) non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorche' sia stata inflitta una pena di durata minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato;
4) essere fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una universita' italiana o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148 ;
5) avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e coll'approvazione del Consiglio.
Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno due anni, basta la pratica per un anno continuo.
La pratica incominciata in un distretto puo' essere continuata in un altro distretto; nel qual caso il praticante dovra' trasferire presso il Consiglio notarile di quest'ultimo distretto la iscrizione gia' ottenuta nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla;
6) avere sostenuto con approvazione un esame di idoneita', dopo compiuta la pratica notarile.».
- La legge 11 luglio 2002, n. 148 , reca: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno».
in materia di accesso alla professione notarile). 1. All' articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1°, le parole: "del regno" sono sostituite dalle seguenti: "italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea"; b) al numero 4°, le parole: "in una delle Universita' del Regno" sono sostituite dalle seguenti: "in una universita' italiana o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148 ".
Note all' art. 6:
- La legge 16 febbraio 1913, n. 89 , reca: «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili». Il testo dell'art. 5, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
«Art. 5. - Per ottenere la nomina a notaro e' necessario:
1) essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea ed aver compiuto l'eta' di anni 21;
2) essere di moralita' e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;
3) non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorche' sia stata inflitta una pena di durata minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato;
4) essere fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una universita' italiana o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148 ;
5) avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e coll'approvazione del Consiglio.
Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno due anni, basta la pratica per un anno continuo.
La pratica incominciata in un distretto puo' essere continuata in un altro distretto; nel qual caso il praticante dovra' trasferire presso il Consiglio notarile di quest'ultimo distretto la iscrizione gia' ottenuta nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla;
6) avere sostenuto con approvazione un esame di idoneita', dopo compiuta la pratica notarile.».
- La legge 11 luglio 2002, n. 148 , reca: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno».
Commentario • 1
- 1. Esercizio “occasionale” dei pubblici poteri ed accesso alla professione di notaiAsgi · https://www.asgi.it/ · 9 febbraio 2016 · 0.8461461
Con la sentenza del 10 settembre 2015 la Corte di Giustizia Europea conferma che l'accesso alla professione notarile non può essere riservato ai cittadini. La Corte si era già espressa in tal senso nel 2011 in una serie di sentenze con le quali aveva statuito che gli Stati membri dell'UE non possono riservare ai loro cittadini l'accesso alla professione notarile: tale riserva sarbbe infatti in contrasto con la libertà di stabilimento dei cittadini di altri Paesi membri dell'UE, tutelata dall'art 49 TFUE nonché con il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza. Nella sentenza in commento, relativa alla Lettonia, la CGUE ha confermato tali principi, affermando che la professione …
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