Sentenza 15 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5379 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLIC053 79 / 02 IN NOME DEL POOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G. N. 11394/99 Consigliere Cron.16275 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere Ud. 24/01/02 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere Dott. Camilla DI IASI ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IO LL, domiciliata in ROMAelettivamente presso lo studio dell'avvocato 2002 VIA C. BECCARIA 18, rappresentata e difesa dall'avvocato 359 LUIGI VISCONTI, -1- LELIO GURRERA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1112/97 del RE di SCIACCA, depositata il 16/06/98 R.G. N. 717/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- r.g.n. 11394/99 ud. 24 gennaio 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza del 9.12.1997 16.6.1998 il RE di Sciacca, accogliendo il ricorso proposto da MA AN, ha annullato l'ordinanza n. 43 del 15.3.1996 con cui era stato ingiunto a quest'ultima il pagamento della somma di f.
4.218.700 per avere assunto lavoratori dipendenti in violazione dell'art. 10 d. 1. 3.2.1970 n. 7, conv. in legge n.83 del 1970. Il RE adito ha accolto il ricorso formulato in primo grado per la preliminare considerazione che la contestazione era avvenuta oltre il termine di novanta giorni dalla violazione. Avverso la suindicata decisione ha proposto ricorso per cassazione la Regione Sicilia censurando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, nonché l'errata e contraddittoria motivazione. L'intimata resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la Regione ricorrente, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, nonché motivazione errata e contraddittoria (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) Secondo la ricorrente il RE ha errato quando ha ritenuto 3 che, decorso il tennine di novanta giorni dall'accertamento della violazione, la P.A. era decaduta dal potere di effettuare la L'errore del RE secondo l'Avvocatura contestazione. consiste nell'avere individuato il dies a quo per la Generale decorrenza del termine di cui all'art.14 legge n.689/81 in quello della visita ispettiva, anziché in quello in cui l'Ispettorato ha avuto materialmente gli elementi per rilevare la violazione.
2. Il ricorso è fondato. Generale l'art. 14 Come ha esattamente rilevato l'Avvocatura - secondo cui la violazione della legge 24 novembre 1981 n. 689 contravventoreamministrativa deve essere contestata al immediatamente, quando è possibile, ovvero mediante notifica dei suoi estremi nel termine di novanta giorni o in quello di 360 giorni dall'accertamento, avuto riguardo al luogo di residenza non comporta l'automatica predeterminazione del contravventore del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione. Ciò, peraltro, non significa che l'autorità amministrativa è arbitra di fissare il termine iniziale della notifica della contravvenzione in modo del tutto svincolato dal tempo occorso per l'accertamento. In realtà nell'attività di accertamento rientra il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione e compete al giudice del merito di apprezzarne la congruità, in relazione alle concrete contingenze. Quindi come ha già affermato questa Corte (Cass. 17 marzo 1995, n. 3092) il 4 giorni dall'accertamento>>, previsto termine di novanta la notificazione degli estremi della dall'art. 14 cit. per violazione, inizia a decorrere, non già dal momento della generica ed approssimativa percezione della commissione della violazione da parte della P.A., bensì dall'epoca in cui la piena conoscenza dell'illecito sia idonea a giustificare la redazione del rapporto previsto dall'art. 17 legge cit., il quale Va presentato anche quando l'organo che ha accertato l'illecito sia anche competente per l'applicazione della sanzione. Anche più recentemente questa Corte (Cass. 7 agosto 2000 n.10355) ha ribadito che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il dies a quo per il computo del termine dei novanta giorni entro i quali puo' utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie. Solo nel caso in cui gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione siano immediatamente apprezzabili per la evidenza e la semplicità che li connotano, è tempo che (non il verbalizzante ma) irrilevante il impiega per l'individuazione della norma l'amministrazione violata, che è estranea all'accertamento ed all' apprezzamento della consistenza del fatto che integra la violazione, in riferimento al quale soltanto gli artt. 13, comma 1, e 15 della legge n. 689 del 1981 prevedono attività strumentali 5 all'accertamento. Nella specie la sentenza impugnata non motiva affatto in ordine all'esigenza per l'Ispettorato di compiere accertamenti ulteriori che avrebbero implicato uno spatium deliberandi differito all'esito del completamento di tale accertamento. D'altra parte il tipo di illecito commesso (assunzione di lavoratori non per il tramite dell'Ufficio di collocamento) era tale da richiedere accertamenti ulteriori oltre le risultanze della iniziale visita ispettiva, quale come evidenzia l'Avvocatura Generale la valutazione dei documenti che la MA era stata invitata ad esibire per comprovare di aver assunto i lavoratori in questione per il tramite dell'Ufficio di collocamento, sicché solo all'esito di tale verifica ulteriore si sarebbe poi delineato l'illecito contestato. Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, al tribunale di Palermo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata rinvia, anche per le spese, al tribunale di Palermo Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente (Massimo Genghini) (Giovanni Amoroso) седят1A. نذ ست هد IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 15APR 2002 oggi, Swordta 6