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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 927/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 362/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl A Capitale Ridotto - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8338/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7031300052 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7031300052 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7031300052 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n.8338/2024, la CGT di Roma accoglieva parzialmente il ricorso presentato dalla società
Resistente_1 srl a capitale ridotto avverso l'avviso di accertamento n. TK7031300052 emesso dall'Agenzia delle entrate per il recupero dell'Ires, dell'Irap e dell'Iva anno 2017.
In particolare, il giudice di prime cure dichiarava l'illegittimità dell'avviso nella parte in cui l'Agenzia aveva proceduto al recupero a tassazione dei costi pari ad euro 224.000,00 esposti in fatture ricevute dalla
Società_1 srl, in quanto ha ritenuto che non fosse stato dimostrato che tali fatture erano relative ad operazioni oggettivamente inesistenti. Rigettava il ricorso, invece, nella parte relativa al recupero a tassazione dei costi pari ad euro 10.113,00, confermandone l'indeducibilità in quanto mancanti dei requisiti previsti dall'art. 109 del TUIR.
2. Propone appello l'Ufficio per la riforma parziale della sentenza nella parte in cui ha accolto il ricorso della Petrosa immobiliare srl. In particolare, l'Agenzia insiste nella correttezza della prospettazione alla base dell'avviso di accertamento, secondo la quale le fatture emesse dalla Società_1 srl sarebbero riferite ad operazioni oggettivamente inesistenti e a conferma della legittimità del proprio operato richiama le sentenze relative agli avvisi di accertamento emessi per le annualità 2015 e 2016.
3. Si è costituita in giudizio la Resistente_1 che, dopo aver contestato tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, propone appello incidentale per la riforma parziale della sentenza di prime cure, nella parte in cui ha respinto il ricorso di primo grado. In particolare, insiste sulle circostanze già dedotte in primo grado al fine di sostenere la deducibilità dei costi in questione.
All'udienza del 10.2.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati l'appello principale e l'appello incidentale, non rinviene motivi per riformare la decisione di primo grado.
In primo luogo, con riferimento all'appello principale dell'Agenzia delle entrate, si osserva che correttamente il giudice di primo grado ha evidenziato che l'argomento portato dall'Ade a sostegno dell'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate dalla Società_1 srl mal si attaglia a tale tesi, mentre sarebbe idoneo ad una contestazione di inesistenza soggettiva.
Si ricorda al riguardo che l'inesistenza dell'operazione, a cui si riferisce la norma dell'art. 2, d.lgs.
n.74/2000, può essere sia di natura oggettiva che soggettiva. L'inesistenza è oggettiva nel caso in cui sia stata documentata in fattura un'operazione mai avvenuta o avvenuta solo in parte;
l'inesistenza è soggettiva, invece, nel caso in cui l'operazione sia avvenuta tra soggetti differenti da quelli indicati in fattura. Applicando tale distinzione alla fattispecie posta alla base dell'avviso di accertamento, si evidenzia che l'Agenzia ha fornito argomenti idonei a sostenere la ricorrenza dell'inesistenza soggettiva delle operazioni, salvo poi concludere per l'inesistenza oggettiva: si legge, infatti, nell'avviso di accertamento che “Per l'effettuazione dei lavori edili presso i propri cantieri, la Resistente_1 interpone le menzionate società schermo tramite le quali affida la realizzazione delle opere ad altre aziende che effettuano materialmente i lavori”.
È, dunque, la stessa Agenzia ad ammettere l'esistenza delle operazioni fatturate;
la motivazione dell'avviso di accertamento risulta, pertanto, contraddittoria perché la situazione prospettata attiene ad un'attività di subappalto da parte della Società_1 srl, e non ad un'inesistenza delle operazioni.
Per mera completezza si osserva che per le annualità 2015 e 2016, a cui si riferiscono le sentenze depositate dall'ADE, la contestazione dell'Agenzia contenuta negli avvisi di accertamenti è relativa ai rapporti della Resistente_1 con società diversa dalla Società_1 srl.
L'appello principale è conseguentemente respinto.
2. Con riferimento all'appello incidentale, si rileva che nemmeno in questa sede la società immobiliare ha fornito elementi utili a dimostrare l'inerenza dei costi in questione.
Per quanto attiene alla fattura n.14/2017 della Società_2 Sas, la criticità sollevata dall'Agenzia non attiene al recupero percentuale della fattura, ma alla mancata indicazione degli elementi utili a individuare il mezzo per il quale sarebbe stata effettuata la manutenzione;
elementi che non sono stati forniti nemmeno in questa sede.
Allo stesso modo, per la fattura n.3/2017 della Società_3 srl, di contenuto generico, non è stato esibito il contratto o altro tipo di accordo che consenta di individuare il lavoro a cui si riferisce.
Così per la fattura n.3/2017 della Società_1 srl, non è stato fornito un contratto o altro elemento utile a dimostrare l'effettività della prestazione.
Pertanto, anche l'appello incidentale è respinto.
3. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite anche per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello principale e l'appello incidentale, confermando la sentenza impugnata. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 362/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl A Capitale Ridotto - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8338/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7031300052 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7031300052 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7031300052 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n.8338/2024, la CGT di Roma accoglieva parzialmente il ricorso presentato dalla società
Resistente_1 srl a capitale ridotto avverso l'avviso di accertamento n. TK7031300052 emesso dall'Agenzia delle entrate per il recupero dell'Ires, dell'Irap e dell'Iva anno 2017.
In particolare, il giudice di prime cure dichiarava l'illegittimità dell'avviso nella parte in cui l'Agenzia aveva proceduto al recupero a tassazione dei costi pari ad euro 224.000,00 esposti in fatture ricevute dalla
Società_1 srl, in quanto ha ritenuto che non fosse stato dimostrato che tali fatture erano relative ad operazioni oggettivamente inesistenti. Rigettava il ricorso, invece, nella parte relativa al recupero a tassazione dei costi pari ad euro 10.113,00, confermandone l'indeducibilità in quanto mancanti dei requisiti previsti dall'art. 109 del TUIR.
2. Propone appello l'Ufficio per la riforma parziale della sentenza nella parte in cui ha accolto il ricorso della Petrosa immobiliare srl. In particolare, l'Agenzia insiste nella correttezza della prospettazione alla base dell'avviso di accertamento, secondo la quale le fatture emesse dalla Società_1 srl sarebbero riferite ad operazioni oggettivamente inesistenti e a conferma della legittimità del proprio operato richiama le sentenze relative agli avvisi di accertamento emessi per le annualità 2015 e 2016.
3. Si è costituita in giudizio la Resistente_1 che, dopo aver contestato tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, propone appello incidentale per la riforma parziale della sentenza di prime cure, nella parte in cui ha respinto il ricorso di primo grado. In particolare, insiste sulle circostanze già dedotte in primo grado al fine di sostenere la deducibilità dei costi in questione.
All'udienza del 10.2.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati l'appello principale e l'appello incidentale, non rinviene motivi per riformare la decisione di primo grado.
In primo luogo, con riferimento all'appello principale dell'Agenzia delle entrate, si osserva che correttamente il giudice di primo grado ha evidenziato che l'argomento portato dall'Ade a sostegno dell'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate dalla Società_1 srl mal si attaglia a tale tesi, mentre sarebbe idoneo ad una contestazione di inesistenza soggettiva.
Si ricorda al riguardo che l'inesistenza dell'operazione, a cui si riferisce la norma dell'art. 2, d.lgs.
n.74/2000, può essere sia di natura oggettiva che soggettiva. L'inesistenza è oggettiva nel caso in cui sia stata documentata in fattura un'operazione mai avvenuta o avvenuta solo in parte;
l'inesistenza è soggettiva, invece, nel caso in cui l'operazione sia avvenuta tra soggetti differenti da quelli indicati in fattura. Applicando tale distinzione alla fattispecie posta alla base dell'avviso di accertamento, si evidenzia che l'Agenzia ha fornito argomenti idonei a sostenere la ricorrenza dell'inesistenza soggettiva delle operazioni, salvo poi concludere per l'inesistenza oggettiva: si legge, infatti, nell'avviso di accertamento che “Per l'effettuazione dei lavori edili presso i propri cantieri, la Resistente_1 interpone le menzionate società schermo tramite le quali affida la realizzazione delle opere ad altre aziende che effettuano materialmente i lavori”.
È, dunque, la stessa Agenzia ad ammettere l'esistenza delle operazioni fatturate;
la motivazione dell'avviso di accertamento risulta, pertanto, contraddittoria perché la situazione prospettata attiene ad un'attività di subappalto da parte della Società_1 srl, e non ad un'inesistenza delle operazioni.
Per mera completezza si osserva che per le annualità 2015 e 2016, a cui si riferiscono le sentenze depositate dall'ADE, la contestazione dell'Agenzia contenuta negli avvisi di accertamenti è relativa ai rapporti della Resistente_1 con società diversa dalla Società_1 srl.
L'appello principale è conseguentemente respinto.
2. Con riferimento all'appello incidentale, si rileva che nemmeno in questa sede la società immobiliare ha fornito elementi utili a dimostrare l'inerenza dei costi in questione.
Per quanto attiene alla fattura n.14/2017 della Società_2 Sas, la criticità sollevata dall'Agenzia non attiene al recupero percentuale della fattura, ma alla mancata indicazione degli elementi utili a individuare il mezzo per il quale sarebbe stata effettuata la manutenzione;
elementi che non sono stati forniti nemmeno in questa sede.
Allo stesso modo, per la fattura n.3/2017 della Società_3 srl, di contenuto generico, non è stato esibito il contratto o altro tipo di accordo che consenta di individuare il lavoro a cui si riferisce.
Così per la fattura n.3/2017 della Società_1 srl, non è stato fornito un contratto o altro elemento utile a dimostrare l'effettività della prestazione.
Pertanto, anche l'appello incidentale è respinto.
3. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite anche per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello principale e l'appello incidentale, confermando la sentenza impugnata. Spese compensate.