Sentenza 7 dicembre 2012
Massime • 1
Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (La Corte ha ritenuto, nella specie, che il fine di ottenere "un bacio" in cambio della restituzione di un monile sottratto integrasse l'utilità, anche solo morale, che qualifica il dolo specifico del reato di rapina, distinguendolo da quello di violenza privata).
Commentari • 3
- 1. Risponde di rapina il soggetto che s'impossessa del telefono dellaFlavia Salvatore · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza in epigrafe la Cassazione ha ritenuto integrato il delitto di rapina nella condotta dell'imputato che, con violenza, sottraeva il telefono cellulare alla ex fidanzata, allo scopo di far leggere al padre di lei gli SMS ivi memorizzati, dai quali si evinceva che la donna lo tradiva con un altro uomo. La S.C. ha così disatteso la doglianza difensiva che faceva leva sull'assenza del dolo specifico (la finalità di perseguire un "ingiusto profitto") richiesto dall'art. 628 c.p. Sul punto, la Cassazione ha infatti ravvisato, in applicazione di principi giurisprudenziali ormai consolidati, tanto la sussistenza del profitto, qualificandolo come «qualsiasi utilità, anche solo …
Leggi di più… - 2. Prendere con la forza lo smartphone del coniuge è reato?Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 luglio 2023
- 3. Sottrarre il cellulare altrui per leggere gli SMS è rapina (Cass. 11467/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
La pretesa di "perquisire" il telefono della ex fidanzata alla ricerca di messaggi compromettenti, assume i caratteri dell'ingiustizia manifesta proprio perché, violando il diritto alla riservatezza, tende a comprimere la libertà di autodeterminazione della donna: sottrarre con violenza o minaccia il cellulare ad altri per leggerne i messaggi può quindi integrare il reato di rapina. Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 10 ? 19 marzo 2015, n. 11467 Presidente Fiandanese ? Relatore Gallo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 20/11/2012, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Barletta, in data 16/10/2006, che aveva condannato C.P. alla …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2012, n. 49265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49265 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 07/12/2012
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 3071
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 17365/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.D. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza 16/1/2012 della Corte d'appello di Bari sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. FRATICELLI Mario che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita per la parte civile, M.C. , l'avv. Vigilante Maria Pia che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata;
udito per l'imputato, l'avv. Laforgia Michele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16/1/2012, la Corte di appello di Bari, confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Bari, in data 27/9/2010, che aveva condannato I.D. alla pena di anni uno, mesi 8 di reclusione ed Euro 300,00 di multa per i reati di violenza sessuale, ritenuta l'ipotesi di minore gravità, e rapina.
2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di credibilità delle dichiarazioni della parte offesa, M.C. e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame.
3.1 Con il primo motivo deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dai testo del provvedimento impugnato ovvero da altri specifici atti del processo. Al riguardo si duole che la sentenza impugnata non abbia effettuato un accurato vaglio della credibilità delle dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa, parte civile, obliterando tutti i rilievi difensivi e confermando acriticamente le valutazioni del primo giudice. In particolare eccepisce che la Corte non avrebbe tenuto nel giusto rilievo il mendacio della persona offesa che aveva obiettivamente mentito nella iniziale denunzia in ordine alla preesistente relazione sentimentale e sessuale intercorsa con l'imputato. Assume che la preesistente relazione intercorsa fra le parti offriva una chiave di lettura della vicenda diversa ed alternativa a quella acriticamente recepita dalla sentenza impugnata. Richiama le dichiarazioni del proprietario del locale, F..B. , e dell'addetto alla sicurezza, F.L.
, che non hanno notato nulla di anomalo. Eccepisce che la teste a carico A..L. , aveva anch'essa mentito ai Carabinieri, omettendo di riferire la relazione già intrattenuta dai due giovani, della quale era a conoscenza. Contesta, inoltre, la scarsissima attendibilità della teste L. e della teste In. , con specifico riferimento alla ricostruzione dell'episodio incriminato. Eccepisce che la Corte non abbia tenuto in alcun conto - omettendo di rispondere alle censure sollevate con l'atto d'appello - il fatto che le persone che facevano parte del gruppo della M. , abbiano omesso qualsiasi riferimento alla lite pacificamente intervenuta all'interno della discoteca, confermata dalle investigazioni difensive e dalle sommarie informazioni rese ai Carabinieri di Conversano dagli addetti alla sicurezza del locale.
3.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 628 cod. pen. e vizio della motivazione sul punto, dolendosi che l'eventuale sottrazione di una collanina alla parte lesa, finalizzata allo scopo di ottenere un bacio dovesse essere inquadrata nel reato di violenza privata.
Il difensore di parte civile ha depositato memoria difensiva, resistendo al ricorso e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, in punto di diritto, occorre rilevare che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico - giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4827 del 28/4/1994 (ud. 18/3/1994) Rv. 198613, Lo Parco;
Sez. 6, Sentenza n. 11421 del 25/11/1995 (ud. 29/9/1995), Rv. 203073, Baldini).
3. Inoltre, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l'annullamento minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3751 del 23/3/2000 (ud. 15/2/2000), Rv. 215722, Re Carlo;
Sez. 5, Sentenza n. 3980 del 15/10/2003 (Ud. 23/9/2003) Rv.226230, Fabrizi;
Sez. 5, Sentenza n. 7572 del 11/6/1999 (ud. 22/4/1999) Rv. 213643, Maffeis).
4. Le posizioni della giurisprudenza di legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di annullamento la motivazione incompleta ne' quella implicita quando l'apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione delle prove.
5. In applicazione di tali principi, può osservarsi che, nel caso di specie, la sentenza di secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte della difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze degli atti di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice.
6. In particolare la sentenza di secondo grado ha preso in esame le doglianze della difesa in ordine alla credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e le ha superate osservando che:
"non v'è dubbio che la prospettazione accusatoria abbia trovato obiettiva e definitiva conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese da In.Ro. , L.A. e Z.G.C. , che, nel loro complesso, riscontrano adeguatamente e compiutamente quanto denunziato dalla persona offesa".
7. Tale motivazione è priva di vizi logico-giuridici ed è coerente con l'insegnamento di questa Corte che ha statuito che la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni;
tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29372 del 24/06/2010 Ud. (dep. 27/07/2010) Rv. 248016).
8. Nel caso di specie, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto l'attendibilità del nucleo centrale delle dichiarazioni della persona offesa, in ragione degli elementi di riscontro derivanti dalle dichiarazioni degli altri testi che accompagnavano la M. . La Corte, inoltre ha trovato elementi obiettivi di riscontro attraverso l'esame delle dichiarazioni dell'imputato, il quale ha riconosciuto di essersi appartato con la M. e di aver avuto delle effusioni "mi sono limitato solo a baci ed abbracci", che hanno avuto termine perché la M. non ha inteso proseguire. La Corte ha rilevato correttamente che tale versione non appare credibile in quanto "obiettivamente smentita dal fatto che la M. si presentò nella discoteca in evidente stato di agitazione, piangente, scarmigliata ed anche con i capelli disfatti e pieni di sterpaglia".
9. Nè può ritenersi il vizio di omessa motivazione in relazione alla mancanza di specifiche deduzioni in ordine alle deposizioni dei testi a difesa, che il primo giudice aveva già qualificato come irrilevanti. Al riguardo le dichiarazioni del proprietario della discoteca e dell'addetto alla sicurezza, che, in sostanza hanno dichiarato di non aver notato nulla di anormale, risultano inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, pertanto, implicitamente confutate.
10. Infine è infondato il secondo motivo di ricorso in punto di insussistenza del dolo specifico per il delitto di rapina. Secondo un indirizzo consolidato e risalente di questa Corte, nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7778 del 14/02/1990 Ud. (dep. 31/05/1990 ) Rv. 184507; Sez. 2, Sentenza n. 12800 del 06/03/2009 Ud. (dep. 23/03/2009 ) Rv. 243953).Non può dubitarsi che anche il fine di ottenere "un bacio", come dichiarato dalla parte offesa, in cambio della restituzione del monile sottratto, integra quell'utilità, anche solo morale, che qualifica il dolo specifico del reato di rapina, distinguendolo dalla violenza privata.
11. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla refusione delle spese in favore della parte civile, che si liquidano equitativamente, come da dispositivo, in assenza di specifica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione di quelle sostenute in questo grado dalla parte civile M.C. , liquidate equitativamente in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2012