Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2015, n. 20123
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Sentenza 25 febbraio 2015

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Milo Nicola, il 25 febbraio 2015. Le parti in causa erano un imputato, condannato per falsa testimonianza, e il suo difensore, che ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Ancona. Le richieste del ricorrente vertevano sulla contestazione della qualifica di testimone dell'imputato, sull'irrilevanza delle sue dichiarazioni nel procedimento cautelare e sulla mancata dichiarazione di prescrizione del reato.

Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che l'imputato, pur non essendo formalmente un testimone, era stato sentito in un contesto che ne legittimava la qualifica, e che le sue dichiarazioni, sebbene sommarie, erano utilizzabili ai fini della decisione. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la rilevanza delle dichiarazioni non dipende dalla loro influenza sulla decisione finale, ma dalla loro pertinenza al caso. Infine, riguardo alla prescrizione, il giudice ha chiarito che la sentenza di primo grado, emessa prima della riforma della disciplina sulla prescrizione, non consentiva l'applicazione retroattiva delle nuove norme. La sentenza si è quindi conclusa con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

Le dichiarazioni acquisite dal giudice in un procedimento cautelare civile hanno natura di testimonianza, sicché la loro falsità integra il delitto di cui all'art. 372 cod. pen., indipendentemente dall'assunzione, da parte del dichiarante, dell'obbligo di dire il vero con le formalità di cui all'art. 251 cod. proc. civ..

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2015, n. 20123
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20123
Data del deposito : 25 febbraio 2015

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