Sentenza 25 febbraio 2015
Massime • 1
Le dichiarazioni acquisite dal giudice in un procedimento cautelare civile hanno natura di testimonianza, sicché la loro falsità integra il delitto di cui all'art. 372 cod. pen., indipendentemente dall'assunzione, da parte del dichiarante, dell'obbligo di dire il vero con le formalità di cui all'art. 251 cod. proc. civ..
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2015, n. 20123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20123 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 25/02/2015
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 304
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 40335/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS NC N. IL 19/01/1945;
avverso la sentenza n. 1097/2004 CORTE APPELLO di ANCONA, del 17/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria Giuseppina che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 maggio 2012, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Urbino del 18 giugno 2004 appellata dal P.M., concesse le circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello di Ancona ha condannato SI SC alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di falsa testimonianza.
2. Ricorre avverso la sentenza l'Avv. Francesca Arcangeli, difensore di fiducia di SI SC, e ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge penale in relazione all'art. 372 cod. pen., per avere la Corte ritenuto integrato il reato di falsa testimonianza sebbene in capo all'imputato faccia difetto la qualifica di testimone, non potendo ritenersi tale l'informatore che venga sentito dal giudice civile nella fase cautelare della causa possessoria;
2.2. violazione di legge penale in relazione all'art. 372 cod. pen., per avere la Corte ritenuto integrato il reato sebbene le dichiarazioni rese da SI fossero prive di rilevanza ai fini della decisione del procedimento cautelare. Per altro verso, il ricorrente evidenzia come, in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte, il giudice d'appello avrebbe potuto addivenire alla condanna, ribaltando il giudizio assolutorio di primo grado, sulla base non semplicemente di una diversa valutazione del medesimo materiale acquisito nel processo, ma di un ragionamento dotato di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio sulla diversa interpretazione operata dal primo giudice;
2.3. violazione di legge penale per avere la Corte omesso di dichiarare la prescrizione del reato in fase d'appello.
3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato in relazione a tutti i motivi dedotti e va pertanto rigettato.
2. Infondato è il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente eccepisce la mancanza in capo all'imputato della qualità di testimone.
2.1. Giova premettere che, nella fase sommaria del giudizio possessorio civile, il giudice può assumere da persone informate - i cosiddetti informatori, "semplici informazioni e senza l'osservanza delle forme di cui agli art. 244 e ss. c.p.c.", di tal che tali dichiarazioni "non possono essere considerate, per il loro carattere di sommarietà ed informante, prove testimoniali vere e proprie" (Cass. civile Sez. 2, n. 3820 del 09/06/1986, Rv. 446664), seppur sono pacificamente utilizzabili ai fini della decisione (Cass. civile, Sez. 2 del 21/11/2006, n. 24705 Rv. 593758). Il giudice può peraltro optare per l'assunzione delle dichiarazioni dei cosiddetti informatori nel contraddittorio tra le parti e sotto il vincolo dell'impegno ex art. 251 cod. proc. civ.. Come questa Corte civile ha avuto modo di chiarire, in tale ipotesi, "le sommarie informazioni rese nel corso di un procedimento cautelare (nella specie, per sequestro giudiziario in materia contrattuale) possono essere equiparate, a tutti gli effetti, alle testimonianze, qualora gli informatori abbiano prestato l'impegno di rito e siano stati sentiti nel contraddittorio delle parti, non essendovi ragione per differenziare la valenza probatoria delle dichiarazioni rese sulle stesse circostanze, con l'assunzione dell'impegno di rito e con la garanzia del contraddittorio, per il solo fatto che il procedimento sia stato trattato con rito sommario, invece che con rito ordinario (Cass. Sez. 6 - 2, ord. n. 22778 del 04/10/2013, Rv. 627879; Cassa, civile, sez. 2 del 21/11/2006, n. 24705, Rv. 593758).
2.2. Svolte tali premesse quanto alla valenza di vera e propria prova in ambito civile delle dichiarazioni rese nel procedimento cautelare dai cosiddetti informatori previo impegno ex art. 251 cod. proc. civ., non è revocabile in dubbio che colui il quale sia sentito in tale veste nel giudizio cautelare possessorio con dichiarazione di impegno a dire la verità non solo assuma la veste di testimone - con i riverberi quanto alla valenza delle sue dichiarazioni nel procedimento civile di cui si è già dato atto -, ma sia sottoposto anche a tutte le conseguenze penali che derivano dal mendacio.
2.3. Consolidato in tale senso è del resto l'insegnamento di questa Corte, alla stregua del quale le dichiarazioni assunte dal giudice nel procedimento cautelare civile, ai sensi dell'art. 669-sexies c.p.c., hanno natura di testimonianza e, pertanto, la loro eventuale falsità integra gli estremi del reato di falsa testimonianza previsto dall'art. 372 cod. pen., pur quando non siano state osservate le formalità dettate dagli artt. 244, 251 e 252 c.p.c. per l'assunzione della prova testimoniale, con riguardo, rispettivamente, alla deduzione di detta prova, al giuramento ed alla compiuta identificazione del testimone (Sez. F, n. 42898 del 07/09/2001 - dep. 28/11/2001, PG in proc. Ciampi, Rv. 220177). Non può del resto sottacersi come questa Corte abbia ampliato l'ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice in oggetto, chiarendo che le dichiarazioni assunte dal giudice in un procedimento cautelare civile hanno natura di testimonianza, sicché la loro falsità integra il delitto di falsa testimonianza, nonostante la mancata osservanza degli adempimenti preliminari di cui all'art. 251 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 2, n. 16733 del 13/04/2010, dep. 03/05/2010, P.G. in proc. AR , Rv. 247038).
2.4. Passando alla disamina del caso di specie, come si evince dal verbale dell'udienza del 17 agosto 2002 innanzi al Tribunale di Urbino nel procedimento ex art. 669-sexies cod. proc. civ., SI SC veniva sentito nel procedimento cautelare possessorio instaurato da D'NG LO
contro
IO ZI ed il suo esame veniva avvisato in merito all'obbligo di dire la verità ed alle conseguenze penali conseguenti alle dichiarazioni false e reticenti nonché invitato a rendere la dichiarazione prevista dall'art. 251 c.p.c., comma 2. Non è pertanto revocabile in dubbio che l'imputato sia stato sentito quale "testimone" e che, nel momento in cui rendeva le dichiarazioni de quibus, fosse perfettamente edotto delle conseguenze penali derivanti dal mendacio.
3. Infondato è anche il secondo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente lamenta la concreta irrilevanza ed ininfluenza delle dichiarazioni rese dal SI ai fini della decisione della procedura cautelare.
Ora, non v'è dubbio che il delitto di falsa testimonianza possa ritenersi sussistente soltanto a condizione che i fatti posti ad oggetto della dichiarazione falsa o reticente, non siano estranei all'oggetto del procedimento in corso e non risultino "a priori" irrilevanti ai fini della decisione: ai fini della integrazione del reato è indispensabile che la deposizione possa essere idonea ad alterare il convincimento del giudice e, dunque, ad incidere sul corretto funzionamento dell'attività giudiziaria (Cass. Sez. 6, n. 4421 del 07/10/2004 - dep. 08/02/2005, Messina, Rv. 231445; Sez. 6, n. 29258 del 06/07/2010, Major Rv. 248610). Se non che, nel caso di specie, non v'è materia per ritenere irrilevanti le dichiarazioni del ricorrente: come argomentato dalla Corte territoriale con considerazioni puntuali, aderenti alle risultanze degli atti e conformi a logica (v. pag. 7 della sentenza), le dichiarazioni rese da SI, avendo ad oggetto la disponibilità della grotta in contestazione da parte della IO già dalla primavera del 2001 (essendo stato sentito l'imputato proprio in merito al collegamento tra le grotte ed all'epoca di collocazione dell'inferriata all'ingresso esterno), erano certamente rilevanti ai fini della decisione della causa, in quanto direttamente concernenti la situazione di fatto sulla base della quale si fondava il contenzioso possessorio fra le parti (avendo D'NG LO agito
contro
IO ZI deducendo proprio lo spossessamento da parte di quest'ultima di una parte di una grotta).
Del resto, come questa Corte ha avuto modo più volte di affermare, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 372 cod. pen. è sufficiente che il fatto prospettato con la deposizione sia pertinente alla causa e suscettibile di portare, anche in astratto, un contributo alla decisione (Cass. Sez. 6, n. 44758 del 29/10/2003 - dep. 20/11/2003, Continisio, Rv. 227324). Ancora, si è ribadito che, ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, è sufficiente che i fatti oggetto della deposizione siano pertinenti alla causa e suscettibili di avere efficacia probatoria, anche se, in concreto, le dichiarazioni non hanno influito sulla decisione del giudice (Sez. 6, n. 51032 del 05/12/2013, Mevoli Rv. 258507).
4. Infondato è anche l'ulteriore profilo di doglianza con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione del principio secondo il quale, in caso di ribaltamento in appello del giudizio di primo grado, è necessaria una motivazione cosiddetta "rafforzata", ritenuta insussistente nella specie.
4.1. Come questo giudice di legittimità ha avuto modo di affermare, nel giudizio di appello, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito al processo, la riforma della sentenza assolutoria di primo grado, una volta compiuto il confronto puntuale con la motivazione della decisione di assoluzione, impone al giudice di argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano minato la permanente sostenibilità del primo giudizio (Cass. Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013 - dep. 21/02/2013, Farre e altro, Rv. 254113; Sez. 6, n. 1514 del 19/12/2012 - dep. 11/01/2013, Crispi, Rv. 253940). Ancora, si è affermato che, nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza di condanna del giudice di appello che aveva riformato una sentenza di assoluzione in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso limitandosi a valutare diversamente i medesimi dati probatori esaminati in prime cure) (Cass. Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo e altri Rv. 256869;
Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013 - dep. 14/03/2014, Ciaramella e altro, Rv. 262261).
4.2. Di tali principi ha fatto corretta applicazione il giudice del provvedimento impugnato laddove, nel riformare la sentenza assolutoria di primo grado, pur in assenza di elementi sopravvenuti, non si è limitato ad operare una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito, ma, per un verso, ha svolto una puntuale ed attenta disamina delle dichiarazioni di SI e degli ulteriori elementi di fatto emergenti dalle prove assunte nel dibattimento;
per altro verso - e per quanto più rileva -, ha valutato i fatti come ricostruiti alla luce dei consolidati principi di diritto applicabili in materia, correggendo il criterio di valutazione applicato dal primo giudice, manifestamente contrario al consolidato insegnamento di questa Corte. A tale proposito, va invero posto in luce che il Tribunale ha assolto SI sul presupposto che, non essendo stata tempestivamente sollevata nella causa possessoria l'eccezione di decadenza per decorso del termine annuale dallo spoglio, l'eventuale falsità della testimonianza circa l'epoca di realizzazione del muro fra le due grotte risultava irrilevante ai fini della decisione della causa civile. Se non che, per quanto si è già sopra dato atto, ai fini della configurabilità del reato ex art. 372 cod. pen., è sufficiente che i fatti oggetto della deposizione siano pertinenti alla causa e suscettibili di avere efficacia probatoria, anche se, in concreto, le dichiarazioni non abbiano influito sulla decisione del giudice (Cass. Sez. 6, n. 51032 del 05/12/2013, Mevoli Rv. 258507). La decisione appellata risultava per tale ragione errata in diritto e correttamente è stata emendata dalla Corte territoriale.
Conclusivamente, la sentenza impugnata si appalesa immune da vizi in quanto munita di una forza persuasiva superiore rispetto alla decisione assolutoria di primo grado, essendo il giudizio di colpevolezza - diversamente da quello liberatorio - fondato su solidi principi di diritto e dunque su di una valutazione di penale responsabilità improntata al criterio dell'"al di là ogni ragionevole dubbio" codificato nell'art. 533 cod. proc. pen.. 5. Quanto all'ultimo motivo con il quale il ricorrente deduce l'erroneità della mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, giova rammentare che, come questa Corte ha avuto modo di affermare anche a Sezioni Unite, ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie della disciplina della prescrizione introdotta nel 2005, la pronuncia della sentenza di primo grado, indipendentemente dall'esito di condanna o di assoluzione, determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli (Sez. U, n. 15933 del 24/11/2011 - dep. 24/04/2012, P.G. in proc. Rancan, Rv. 252012).
Ne discende che, essendo stata pronunciata la sentenza di primo grado nel giugno 2004, dunque in epoca antecedente all'entrata in vigore della novella in tema di termini di prescrizione, non v'è materia per applicare la sopravvenuta più favorevole disciplina in materia, ed il reato, avuto riguardo al tempus commissi delicti ed alle regole applicabili al caso di specie, non risulta pertanto prescritto.
6. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2015