CASS
Sentenza 11 agosto 2023
Sentenza 11 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 11/08/2023, n. 34905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34905 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ONORATI RI, nata a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 147/23 della Corte di appello di Roma del 18 luglio 2023; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Raffaele PICCIRILLO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. F Num. 34905 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 10/08/2023 RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunziata in data 18 luglio 2023, la Corte di appello di Roma, dopo che il precedente 16 giugno 2023 ne era stato convalidato l'arresto ed era stata disposta, in via provvisoria nell'ordinamento nazionale, la custodia cautelare in carcere, ha disposto la consegna alla Autorità giudiziaria dello Stato della Repubblica federale di Germania - affinché la stessa sia ivi sottoposta e alla misura cautelare della custodia in carcere e al giudizio del Tribunale penale di Colonia - della cittadina italiana RI TI, in atti meglio generalizzata, in quanto raggiunta da mandato di arresto europeo, emesso in data 12 giugno 2023 dal citato Tribunale su richiesta del delegato tedesco dell'EPPO, in relazione alla imputazione di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari - nella specie per avere emesso fatture relative ad operazioni inesistenti onde consentire a terzi l'evasione dal pagamento delle imposte dirette e per avere omesso ella stessa il pagamento delle predette imposte. La Corte di appello di Roma - dopo avere dato atto della circostanza che la TI non ha spontaneamente acconsentito alla propria consegna alla Autorità giudiziaria tedesca ed avere illustrato il contenuto sia della imputazione contestata alla donna, oltre che ad altri correi - ha rilevato che risultano soddisfatti i criteri informativi fissati dall'art. 6 della legge n. 69 del 2005, come risultante dal tenore del provvedimento cautelare emesso a carico della cittadina italiana dalla Autorità tedesca, il cui testo, tradotto nella lingua nazionale, è stato integralmente riportato nel corpo della sentenza emessa dalla Corte capitolina. Sulla base degli elementi in esso riportati detta Corte - apposta la condizione di cui all'art. 19, lettera b), della legge n. 69 del 2005, secondo la quale, trattandosi di misura richiesta nei confronti di soggetto di nazionalità italiana, ove alla celebrazione del processo a suo carico segua una condanna alla espiazione della pena ovvero segua la applicazione di una misura di sicurezza privativa della libertà personale, la esecuzione di queste dovrà avvenire nello Stato italiano e secondo le regole di tale Stato - ha, come detto, disposto la consegna della TI allo Stato teutonico, pur avendo rilevato la non incongruità dei rilievi formulati dalla difesa di costei in relazione alla esistenza della facoltà per lo Stato nazionale di manifestare il proprio rifiuto alla consegna, secondo i termini dettati dall'art. 18 -bis, comma 1, lettera b), della legge n. 69 del 2005. 2 Ha, tuttavia, rilevato la Corte capitolina che, "anche laddove fosse pendente in Italia altro procedimento penale per i medesimi fatti" ora contestati alla TI da parte della Autorità giudiziaria germanica, "prevarrebbe (...) la decisione di consegna" in quanto "non risulta alcun provvedimento coercitivo adottato dalla Autorità giudiziaria italiana" in danno della TI per questi stessi fatti. Avverso la sentenza illustrata ha interposto ricorso per cassazione, tramite la propria difesa fiduciaria, la TI, articolando due motivi di impugnazione;
il primo di questi concerne il vizio di violazione di legge in ordine alla omessa od apparente motivazione riguardante la sussistenza delle condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto europeo nonché in ordine al mancato riconoscimento della causa facoltativa di rifiuto di consegna di cui al citato art. 18 -bis della legge n. 69 del 2005. La ricorrente difesa, richiamati gli elementi della accusa a carico della TI, si è doluta della stringatezza della motivazione con la quale è stata definita la questione relativa alla esistenza della ricordata causa facoltativa di rifiuto della consegna;
nell'enunciare le ragioni che ostavano all'esercizio di tale facoltà la Corte territoriale sarebbe incorsa in una patente violazione di legge, in quanto, pur non essendo stata esclusa la sussistenza a carico della prevenuta di un altro procedimento pendente in Italia per i medesimi fatti, essa ha fondato la propria decisione sulla mancanza di alcuna misura cautelare emessa dalla Autorità giudiziaria nazionale in relazione ad essi;
in tale modo, però, ad avviso della ricorrente difesa sarebbe stato violato il più volte citato art. 18 -bis della legge n. 69 del 2005, nel quale non è posta la condizione richiamata dalla Corte di Roma. Premesso che non vi è dubbio che, almeno per una porzione, i reati contestati alla TI sono stati commessi sul territorio italiano, ove avevano sede le presunte società cartiere, alcune delle quali gestite personalmente dalla TI e che, per come documentato dalla difesa della ricorrente all'udienza del 18 luglio 2023, la stessa è sottoposta ad indagini, per i medesimi fatti a lei addebitati di fronte alla Autorità tedesca, anche nell'ambito del procedimento penale recante il n. 367/2023 pendente di fronte alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, alla Corte capitolina, secondo la ricorrente, sarebbe stato imposto, ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 69 del 2005, il diniego della consegna della prevenuta. Con un secondo motivo di impugnazione la difesa della TI ha censurato la sentenza, sempre con riferimento alla violazione di legge, in 3 relazione alla mancata modifica della misura cautelare provvisoriamente applicata alla donna;
la Corte, ad avviso della ricorrente difesa, avrebbe giustificato la esistenza del pericolo di fuga, ostativo alla sostituzione della misura cautelare in atto con altra misura meno blanda, in funzione della asserita ricchezza del compendio economico, frutto degli illeciti contestati, del quale la donna risulterebbe tuttora occulta depositaria;
si tratterebbe, tuttavia, di una mera congettura, priva di riscontri. La Corte, nel ritenere idonea a contenere il pericolo di fuga la sola misura intramuraria, avrebbe, altresì, omesso di considerare che la TI è incensurata ed è stabilmente radicata sul territorio nazionale ed è priva, ove si eccettuino i presunti correi, di contatti con soggetti residenti all'estero. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, ancorché le ragioni poste a fondamento della decisione assunta dalla Corte capitolina non appaiano pienamente convincenti, giustificando, pertanto, la rettifica della motivazione della sentenza impugnata, nondimeno deve essere rigettato. Osserva, infatti, il Collegio che, data per acquisita - come d'altra parte fa mostra di ritenere anche la Corte territoriale - la circostanza che, al momento in cui è stata presentata la richiesta di esecuzione del mandato di arresto, fosse già pendente presso l'Autorità giudiziaria italiana un procedimento penale, sebbene ancora nella fase delle indagini preliminari, avente ad oggetto, sia pure solamente per loro parte che si è svolta sul territorio nazionale, i medesimi fatti per i quali è stato emesso a carico della TI il mandato di arresto europeo da parte della Autorità giudiziaria germanica (sulla rilevanza decisiva di tale circostanza si veda, per tutte, Corte di cassazione, Sezione VI penale, 24 gennaio 2020, n. 2959), non risponde al vero l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale non potrebbe essere opposto alla richiesta di consegna della persona attinta dalla misura il rifiuto - facoltativo e non certo obbligatorio (come, invece, parrebbe ritenere la difesa della ricorrente) - disciplinato dall'art. 18-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 69 del 2005. Sostiene, infatti, la Corte territoriale che, essendo stata disposta una misura cautelare privativa della libertà personale da parte della Autorità giudiziaria richiedente, il rifiuto di cui sopra, per essere opposto dalla Autorità giudiziaria nazionale, postulerebbe la adozione di una analoga misura cautelare 4 (per tale dovendosi intendere quello che la detta Corte definisce "provvedimento coercitivo") anche da parte della Giustizia italiana. Una tale condizione, non è, per vero, prevista da alcuna disposizione legislativa, né, peraltro, la sua necessità appare essere frutto della interpretazione che della pertinente normativa ha fatto questa Corte regolatrice. Ed infatti, come essa ha più volte affermato, in tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in tutto od in parte nel territorio dello Stato, od in altri luoghi ad esso assimilati, il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 69 del 2005, sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo fatto, costituente reato sia presso l'ordinamento richiedente che presso quello dello Stato richiesto, oggetto del mandato (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 25 maggio 2022, n. 20539; idem Sezione VI penale, 14 febbraio 2020, n. 5929). Ora, essendo evidente che la effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione è sintomaticamente già evidenziata dal materiale svolgimento di indagini giudiziarie in ordine al fatto in questione, si osserva che, seppure non può ritenersi soddisfatta la condizione sopra indicata sulla base della mera iscrizione nel nominativo del soggetto interessato nel registro degli indagati (si veda, infatti, in tale senso la già citata Corte di cassazione, Sezione VI penale n. 29539 del 2022), nulla impone che l'indagine in ordine alla esistenza di tali concorrenti volontà (quella dello Stato richiedente e quella dello Stato richiesto) debba essere risolta esclusivamente sulla base del fatto che solamente uno degli Stati in questione (evidentemente quello richiedente) abbia già formulato istanza avente ad oggetto l'adozione di una misura cautelare in danno della persona interessata dalla richiesta di consegna, ben potendo siffatta volontà, legittimante lo Stato richiesto a rifiutare la consegna, prescindere dall'emissione in ambito nazionale di misure privative della libertà personale o, comunque, di carattere cautelare. Sotto il descritto profilo la sentenza emessa dalla Corte di Roma mostrerebbe un vizio in materia di applicazione normativa, avendo presupposto l'esistenza di una condizione ostativa all'esercizio della facoltà di cui all'art. 18- bis, comma 1, lett. b), della legge n. 69 del 2005 che in realtà non è esistente. 5 Vi è, tuttavia, da osservare che altra è la ragione per la quale il ricorso della TI non è accoglibile. Infatti - come questa Corte ha avuto occasione di affermare in epoca ancora recente - con principio cui qui si intende dare convinta continuità, il motivo facoltativo di rifiuto costituito dalla commissione in tutto od in parte del reato, per cui è stata formulata la richiesta di consegna dallo Stato estero, nel territorio dello Stato nazionale non è opponibile allorché il titolo custodiale sia stato emesso nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto reati di competenza della Procura europea, atteso che, in tale caso, i problemi di coordinamento intergiurisdizionale, relativi alla pendenza di procedimenti penali per gli stessi fatti presso diverse Autorità giudiziarie di più Stati membri dell'Unione europea, hanno già trovato una soluzione - sia pure provvisoria ma comunque atta a prevenire il rischio della duplicazione dei procedimenti penali a carico del soggetto interessato - per effetto dell'assunzione del coordinamento investigativo da parte della Procura sovranazionale (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 20 dicembre 2021, n. 46641). Posto che, nel caso che ora interessa, l'autorità requirente che sta procedendo nei confronti della TI, oltre che nei confronti degli altri indagati, è, attraverso i magistrati delegati ad essa appartenenti, la ripartizione tedesca della Procura europea - come emerge dagli atti oltre che dal dato, richiamato nella sentenza impugnata (si veda, infatti, pag. 5 di questa), che la TI, dopo la esecuzione della misura cautelare provvisoriamente emessa a suo carico, è stata ascoltata dal magistrato delegato della Procura europea di Torino su conforme incarico conferitogli dall'analogo ufficio giudiziario tedesco - la questione riguardante l'esercizio della facoltà di rifiuto della consegna stabilità dal più volte richiamato art. 18-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 69 del 2005, formulata dalla difesa della ricorrente appare ingiustificata, dovendo, pertanto, la stessa essere rigettata. Quanto al secondo motivo di ricorso, inerente alla violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte capitolina nel non modificare la misura cautelare provvisoria in atto a carico della TI da quella della custodia cautelare in carcere in quella degli arresti domiciliari, osserva il Collegio che non vi è ragione di esaminare la descritta doglianza prendendo posizione sulla adeguatezza motivazionale sul punto della sentenza emessa dal Corte capitolina (di passaggio si rileva che sullo specifico tema della legittimità della misura custodiale provvisoriamente adottata dalla Autorità giudiziaria italiana non ricorrono i limiti oggettivi in materia di inammissibilità della impugnazione 6 riguardante i profili motivazionale del provvedimento impugnato, concernendo tali limiti i soli aspetti immediatamente incidenti sullo scrutinio di legittimità del provvedimento di consegna in ottemperanza al mandato di arresto europeo), atteso che, una volta divenuta definitiva per effetto del rigetto del precedente motivo di impugnazione la decisione avente ad oggetto la consegna della TI alla Autorità giudiziaria germanica, ogni questione inerente alla misura cautelare emessa dalla Autorità nazionale, essendo stata questa solo provvisoriamente applicata alla TI al fine di salvaguardare l'effettiva efficacia e materiale eseguibilità del mandato di arresto europeo, perde di interesse. Ciò in quanto il titolo custodiale limitante la libertà personale della ricorrente non è più la misura emessa in sede nazionale, ma quella emessa in altra sede cui lo Stato italiano, tramite l'obbligo di consegna, è tenuto a dare esecuzione immediata o, comunque, entro il termine di cui all'art. 23 della legge n. 69 del 2005 (nel senso indicato si veda: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 23 luglio 2008, 30898; nonché, più di recente, nella materia, per certi versi analoga, della estradizione, nello stesso senso: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 25 settembre 2017, n. 44007). La doglianza affidata dalla ricorrente al secondo motivo di impugnazione è, pertanto, inammissibile. Il ricorso va, conclusivamente rigettato e la ricorrente va condannata, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Riserva il deposito della motivazione nei termini di legge. Così deciso in Roma il 10 agosto 2023 Il Consigliere estensore il Presidente
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Raffaele PICCIRILLO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. F Num. 34905 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 10/08/2023 RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunziata in data 18 luglio 2023, la Corte di appello di Roma, dopo che il precedente 16 giugno 2023 ne era stato convalidato l'arresto ed era stata disposta, in via provvisoria nell'ordinamento nazionale, la custodia cautelare in carcere, ha disposto la consegna alla Autorità giudiziaria dello Stato della Repubblica federale di Germania - affinché la stessa sia ivi sottoposta e alla misura cautelare della custodia in carcere e al giudizio del Tribunale penale di Colonia - della cittadina italiana RI TI, in atti meglio generalizzata, in quanto raggiunta da mandato di arresto europeo, emesso in data 12 giugno 2023 dal citato Tribunale su richiesta del delegato tedesco dell'EPPO, in relazione alla imputazione di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari - nella specie per avere emesso fatture relative ad operazioni inesistenti onde consentire a terzi l'evasione dal pagamento delle imposte dirette e per avere omesso ella stessa il pagamento delle predette imposte. La Corte di appello di Roma - dopo avere dato atto della circostanza che la TI non ha spontaneamente acconsentito alla propria consegna alla Autorità giudiziaria tedesca ed avere illustrato il contenuto sia della imputazione contestata alla donna, oltre che ad altri correi - ha rilevato che risultano soddisfatti i criteri informativi fissati dall'art. 6 della legge n. 69 del 2005, come risultante dal tenore del provvedimento cautelare emesso a carico della cittadina italiana dalla Autorità tedesca, il cui testo, tradotto nella lingua nazionale, è stato integralmente riportato nel corpo della sentenza emessa dalla Corte capitolina. Sulla base degli elementi in esso riportati detta Corte - apposta la condizione di cui all'art. 19, lettera b), della legge n. 69 del 2005, secondo la quale, trattandosi di misura richiesta nei confronti di soggetto di nazionalità italiana, ove alla celebrazione del processo a suo carico segua una condanna alla espiazione della pena ovvero segua la applicazione di una misura di sicurezza privativa della libertà personale, la esecuzione di queste dovrà avvenire nello Stato italiano e secondo le regole di tale Stato - ha, come detto, disposto la consegna della TI allo Stato teutonico, pur avendo rilevato la non incongruità dei rilievi formulati dalla difesa di costei in relazione alla esistenza della facoltà per lo Stato nazionale di manifestare il proprio rifiuto alla consegna, secondo i termini dettati dall'art. 18 -bis, comma 1, lettera b), della legge n. 69 del 2005. 2 Ha, tuttavia, rilevato la Corte capitolina che, "anche laddove fosse pendente in Italia altro procedimento penale per i medesimi fatti" ora contestati alla TI da parte della Autorità giudiziaria germanica, "prevarrebbe (...) la decisione di consegna" in quanto "non risulta alcun provvedimento coercitivo adottato dalla Autorità giudiziaria italiana" in danno della TI per questi stessi fatti. Avverso la sentenza illustrata ha interposto ricorso per cassazione, tramite la propria difesa fiduciaria, la TI, articolando due motivi di impugnazione;
il primo di questi concerne il vizio di violazione di legge in ordine alla omessa od apparente motivazione riguardante la sussistenza delle condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto europeo nonché in ordine al mancato riconoscimento della causa facoltativa di rifiuto di consegna di cui al citato art. 18 -bis della legge n. 69 del 2005. La ricorrente difesa, richiamati gli elementi della accusa a carico della TI, si è doluta della stringatezza della motivazione con la quale è stata definita la questione relativa alla esistenza della ricordata causa facoltativa di rifiuto della consegna;
nell'enunciare le ragioni che ostavano all'esercizio di tale facoltà la Corte territoriale sarebbe incorsa in una patente violazione di legge, in quanto, pur non essendo stata esclusa la sussistenza a carico della prevenuta di un altro procedimento pendente in Italia per i medesimi fatti, essa ha fondato la propria decisione sulla mancanza di alcuna misura cautelare emessa dalla Autorità giudiziaria nazionale in relazione ad essi;
in tale modo, però, ad avviso della ricorrente difesa sarebbe stato violato il più volte citato art. 18 -bis della legge n. 69 del 2005, nel quale non è posta la condizione richiamata dalla Corte di Roma. Premesso che non vi è dubbio che, almeno per una porzione, i reati contestati alla TI sono stati commessi sul territorio italiano, ove avevano sede le presunte società cartiere, alcune delle quali gestite personalmente dalla TI e che, per come documentato dalla difesa della ricorrente all'udienza del 18 luglio 2023, la stessa è sottoposta ad indagini, per i medesimi fatti a lei addebitati di fronte alla Autorità tedesca, anche nell'ambito del procedimento penale recante il n. 367/2023 pendente di fronte alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, alla Corte capitolina, secondo la ricorrente, sarebbe stato imposto, ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 69 del 2005, il diniego della consegna della prevenuta. Con un secondo motivo di impugnazione la difesa della TI ha censurato la sentenza, sempre con riferimento alla violazione di legge, in 3 relazione alla mancata modifica della misura cautelare provvisoriamente applicata alla donna;
la Corte, ad avviso della ricorrente difesa, avrebbe giustificato la esistenza del pericolo di fuga, ostativo alla sostituzione della misura cautelare in atto con altra misura meno blanda, in funzione della asserita ricchezza del compendio economico, frutto degli illeciti contestati, del quale la donna risulterebbe tuttora occulta depositaria;
si tratterebbe, tuttavia, di una mera congettura, priva di riscontri. La Corte, nel ritenere idonea a contenere il pericolo di fuga la sola misura intramuraria, avrebbe, altresì, omesso di considerare che la TI è incensurata ed è stabilmente radicata sul territorio nazionale ed è priva, ove si eccettuino i presunti correi, di contatti con soggetti residenti all'estero. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, ancorché le ragioni poste a fondamento della decisione assunta dalla Corte capitolina non appaiano pienamente convincenti, giustificando, pertanto, la rettifica della motivazione della sentenza impugnata, nondimeno deve essere rigettato. Osserva, infatti, il Collegio che, data per acquisita - come d'altra parte fa mostra di ritenere anche la Corte territoriale - la circostanza che, al momento in cui è stata presentata la richiesta di esecuzione del mandato di arresto, fosse già pendente presso l'Autorità giudiziaria italiana un procedimento penale, sebbene ancora nella fase delle indagini preliminari, avente ad oggetto, sia pure solamente per loro parte che si è svolta sul territorio nazionale, i medesimi fatti per i quali è stato emesso a carico della TI il mandato di arresto europeo da parte della Autorità giudiziaria germanica (sulla rilevanza decisiva di tale circostanza si veda, per tutte, Corte di cassazione, Sezione VI penale, 24 gennaio 2020, n. 2959), non risponde al vero l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale non potrebbe essere opposto alla richiesta di consegna della persona attinta dalla misura il rifiuto - facoltativo e non certo obbligatorio (come, invece, parrebbe ritenere la difesa della ricorrente) - disciplinato dall'art. 18-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 69 del 2005. Sostiene, infatti, la Corte territoriale che, essendo stata disposta una misura cautelare privativa della libertà personale da parte della Autorità giudiziaria richiedente, il rifiuto di cui sopra, per essere opposto dalla Autorità giudiziaria nazionale, postulerebbe la adozione di una analoga misura cautelare 4 (per tale dovendosi intendere quello che la detta Corte definisce "provvedimento coercitivo") anche da parte della Giustizia italiana. Una tale condizione, non è, per vero, prevista da alcuna disposizione legislativa, né, peraltro, la sua necessità appare essere frutto della interpretazione che della pertinente normativa ha fatto questa Corte regolatrice. Ed infatti, come essa ha più volte affermato, in tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in tutto od in parte nel territorio dello Stato, od in altri luoghi ad esso assimilati, il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 69 del 2005, sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo fatto, costituente reato sia presso l'ordinamento richiedente che presso quello dello Stato richiesto, oggetto del mandato (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 25 maggio 2022, n. 20539; idem Sezione VI penale, 14 febbraio 2020, n. 5929). Ora, essendo evidente che la effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione è sintomaticamente già evidenziata dal materiale svolgimento di indagini giudiziarie in ordine al fatto in questione, si osserva che, seppure non può ritenersi soddisfatta la condizione sopra indicata sulla base della mera iscrizione nel nominativo del soggetto interessato nel registro degli indagati (si veda, infatti, in tale senso la già citata Corte di cassazione, Sezione VI penale n. 29539 del 2022), nulla impone che l'indagine in ordine alla esistenza di tali concorrenti volontà (quella dello Stato richiedente e quella dello Stato richiesto) debba essere risolta esclusivamente sulla base del fatto che solamente uno degli Stati in questione (evidentemente quello richiedente) abbia già formulato istanza avente ad oggetto l'adozione di una misura cautelare in danno della persona interessata dalla richiesta di consegna, ben potendo siffatta volontà, legittimante lo Stato richiesto a rifiutare la consegna, prescindere dall'emissione in ambito nazionale di misure privative della libertà personale o, comunque, di carattere cautelare. Sotto il descritto profilo la sentenza emessa dalla Corte di Roma mostrerebbe un vizio in materia di applicazione normativa, avendo presupposto l'esistenza di una condizione ostativa all'esercizio della facoltà di cui all'art. 18- bis, comma 1, lett. b), della legge n. 69 del 2005 che in realtà non è esistente. 5 Vi è, tuttavia, da osservare che altra è la ragione per la quale il ricorso della TI non è accoglibile. Infatti - come questa Corte ha avuto occasione di affermare in epoca ancora recente - con principio cui qui si intende dare convinta continuità, il motivo facoltativo di rifiuto costituito dalla commissione in tutto od in parte del reato, per cui è stata formulata la richiesta di consegna dallo Stato estero, nel territorio dello Stato nazionale non è opponibile allorché il titolo custodiale sia stato emesso nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto reati di competenza della Procura europea, atteso che, in tale caso, i problemi di coordinamento intergiurisdizionale, relativi alla pendenza di procedimenti penali per gli stessi fatti presso diverse Autorità giudiziarie di più Stati membri dell'Unione europea, hanno già trovato una soluzione - sia pure provvisoria ma comunque atta a prevenire il rischio della duplicazione dei procedimenti penali a carico del soggetto interessato - per effetto dell'assunzione del coordinamento investigativo da parte della Procura sovranazionale (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 20 dicembre 2021, n. 46641). Posto che, nel caso che ora interessa, l'autorità requirente che sta procedendo nei confronti della TI, oltre che nei confronti degli altri indagati, è, attraverso i magistrati delegati ad essa appartenenti, la ripartizione tedesca della Procura europea - come emerge dagli atti oltre che dal dato, richiamato nella sentenza impugnata (si veda, infatti, pag. 5 di questa), che la TI, dopo la esecuzione della misura cautelare provvisoriamente emessa a suo carico, è stata ascoltata dal magistrato delegato della Procura europea di Torino su conforme incarico conferitogli dall'analogo ufficio giudiziario tedesco - la questione riguardante l'esercizio della facoltà di rifiuto della consegna stabilità dal più volte richiamato art. 18-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 69 del 2005, formulata dalla difesa della ricorrente appare ingiustificata, dovendo, pertanto, la stessa essere rigettata. Quanto al secondo motivo di ricorso, inerente alla violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte capitolina nel non modificare la misura cautelare provvisoria in atto a carico della TI da quella della custodia cautelare in carcere in quella degli arresti domiciliari, osserva il Collegio che non vi è ragione di esaminare la descritta doglianza prendendo posizione sulla adeguatezza motivazionale sul punto della sentenza emessa dal Corte capitolina (di passaggio si rileva che sullo specifico tema della legittimità della misura custodiale provvisoriamente adottata dalla Autorità giudiziaria italiana non ricorrono i limiti oggettivi in materia di inammissibilità della impugnazione 6 riguardante i profili motivazionale del provvedimento impugnato, concernendo tali limiti i soli aspetti immediatamente incidenti sullo scrutinio di legittimità del provvedimento di consegna in ottemperanza al mandato di arresto europeo), atteso che, una volta divenuta definitiva per effetto del rigetto del precedente motivo di impugnazione la decisione avente ad oggetto la consegna della TI alla Autorità giudiziaria germanica, ogni questione inerente alla misura cautelare emessa dalla Autorità nazionale, essendo stata questa solo provvisoriamente applicata alla TI al fine di salvaguardare l'effettiva efficacia e materiale eseguibilità del mandato di arresto europeo, perde di interesse. Ciò in quanto il titolo custodiale limitante la libertà personale della ricorrente non è più la misura emessa in sede nazionale, ma quella emessa in altra sede cui lo Stato italiano, tramite l'obbligo di consegna, è tenuto a dare esecuzione immediata o, comunque, entro il termine di cui all'art. 23 della legge n. 69 del 2005 (nel senso indicato si veda: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 23 luglio 2008, 30898; nonché, più di recente, nella materia, per certi versi analoga, della estradizione, nello stesso senso: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 25 settembre 2017, n. 44007). La doglianza affidata dalla ricorrente al secondo motivo di impugnazione è, pertanto, inammissibile. Il ricorso va, conclusivamente rigettato e la ricorrente va condannata, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Riserva il deposito della motivazione nei termini di legge. Così deciso in Roma il 10 agosto 2023 Il Consigliere estensore il Presidente