Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/2002, n. 11944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11944 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio боче dal Sig. REPUBBLICA ITALIANA per diritti €3,60 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 10.8 AGO 2007 IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA PICASSAZIONE 11944/02 tto SEZIONE SI ONDA CIVICE ONDRARI PROFESSIONALi Composta dagli Ilf.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente - R.G.N. 19710/99 Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere- Cron. 29553 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. 3186 -Consigliere Ud. 24/01/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EZ US, difeso da se stesso, elettivamente ры s i domiciliato in ROMA, VIA CARONCINI 6, presso lo studio r dell'avvocato GENNARO CONTARDI, giusta delega in atti;
A ricorrente
contro
BANCA NAPOLI SPA, in persona del legale rappresentante CANCELLERIA pro tempore, S.G.A. SPA, in persona del legale I D rappresentante pro-tempore; - intimati avverso l'ordinanza n. R.G.476/99 del Tribunale di 2002 SALERNO, depositata il 13/07/99; 113 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Giuseppe EZ, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. ин к -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso diretto al Presidente del Tribunale di Salerno ai sensi dell'art.28 L.13.6.42 n.794 l'avv.to Giuseppe Trezza dichiarava di aver prestato a favore del Banco di Napoli spa , nel processo iscritto al n. 4506/93, avente ad oggetto la determinazione della spettanza della quota d'immobile pignorato di propria attività debitrice Sabia Silvana, la professionale come specificato in parcella , chiedendo la liquidazione delle spese, diritti ed onorari р д spettantigli, oltre interessi legali ex art. 1224 cc e н А spese della procedura. Con ordinanza del 22.6-13.7.99 il Tribunale, nella contumacia dell'Istituto di Credito, cui era subentrato, nelle more, nelle ragioni di credito vantate nei confronti della Verdini, la S.G.A. spa, a mezzo dell'avv.to Petrarolo, liquidava al professionista la somma complessiva di L.5.500.000,di cui L.
2.000.000 per onorari, oltre IVA e CAP e spese della procedura quantificate in complessive L.350.000 (di cui L. 250.000 per onorari). Contro l'ordinanza l'avv.to Trezza propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. e formula quattro motivi d'impugnazione. 1 Il Banco di Napoli SPA e la S.G.A. SPA non sono presenti in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 29 L.794/1942 e successive integrazioni per non aver il Tribunale liquidato le spese, borsuali ed imponibili, nonchè i diritti sia del giudizio definito con sentenza, sia della procedura camerale, non essendo possibile, tra l'altro, distinguere se la residua somma di L.3.500.000,al netto dell'importo liquidato per t u ° meno base imponibile su cuionorario, costituisse A calcolare l'IVA ed il CAP previsti dalla legge. La doglianza non può essere accolta. Invero, a parte la considerazione che il ricorrente si determinazione da limita ad impugnare la mancata borsuali e dei parte del Tribunale delle spese diritti senza precisare in ricorso se ed in che misura tali voci, globalmente liquidate in L.
3.500.000 per differenza tra l'importo complessivo di L.
5.500.000 e quello specificato per gli onorari in L.2.000.000, non corrispondano a quelle indicate in parcella e se, quanto ai diritti, vi sia stata violazione dei minimi tariffari, questa Suprema Corte ha più volte affermato (v. tra le tante la sentenza 2 n.52 del 1995 ) che ricorre liquidazione globale, tale da non consentire di verificare l'osservanza dei minimi tariffari, allorchè le spese siano liquidate nell'importo complessivo, con unica cifra, comprensiva degli esborsi, delle competenze di procuratore e ad un avvocato, ma non nellatempo degli onorari di ipotesi, come quella che ne occupa, in cui, accanto all'importo complessivo, è stato determinato il distinto ammontare degli onorari di avvocato, consentendo così alla parte interessata di effettuare, per esclusione, un controllo adeguato sul s u "quantum" delle voci residue. A Con il secondo mezzo si deduce violazione degli artt.28 e 29 L. n.794/42 per omessa indicazione dei criteri usati nel ridurre gli onorari richiesti dal professionista. Immotivatamente, invero, il primo giudice aveva ridotto a L.
2.000.000 gli onorari, richiesti fin dall'll novembre 1998 in L. 2.455.000, mentre avrebbe dovuto tener conto delle voci di tariffa n.11,12,14,15,16,18 indicate nella tabella A allegata al DM 585/94 capo III e dei minimi e massimi da queste previste in relazione al valore della vertenza (L.121.500.000). La doglianza non è meritevole di accoglimento. 3 La determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità se non quando l'interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate (v. Cass. n. 10350/93, n.5607/97, n.3267/99). La specificazione va intesa nel senso di indicazione anche dei conteggi che rivelino l'inadeguatezza delle somme liquidate non potendoli svolgere questa Corte х и attraverso accertamenti di fatto. н Ebbene avendo il Trezza esposto soltanto il risultato (L.2.455.000), non finale del proprio conteggio consentendo a questa Corte, stante il mero riferimemto ad alcune voci di tariffa che assume violate, il controllo sulla conformità a tale tariffa della liquidazione fatta dal Tribunale (L. 2.000.000),la determinazione dell'onorario operata da quel giudice è incensurabile nella attuale sede. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione dell'art. 15 del D.M. 5 ottobre 1994 n.585 e successive modificazioni per avere il Tribunale omesso di condannare l'Istituto al pagamento anche del rimborso forfettario sulle spese generali, dovuto, senza specifico onere di prova, a carico del professionista, ai sensi dell'art. 15 della tariffa professionale, in ragione del 10% dell'importo degli onorari e dei diritti. La doglianza , espressa in termini quanto mai sintetici, ripropone comunque il tema , già affrontato da questa Corte e relativo al se il rimborso forfettario delle spese generali possa o meno essere liquidato anche in assenza di specifiche domande (non risulta, invero, che, nel ricorso proposto ex art. 28 t n.794, l'avv.to Trezza abbia propostoL. 13.6.42 u domanda di corresponsione di tale rimborso A forfettario). Pur consapevole di תנן diverso avviso (v. Cass. n.8558/98 e, più recentemente n. 7487/2001) questa Corte ritiene di poter aderire alla tesi secondo cui la relativa richiesta deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari e dei diritti (v. Cass. n. 6637/2000 e n.14596/2000), anche in ragione della mera enunciazione contraria di cui alle sentenze n.13742 del 1992, n.9040 del 1994, oltre alla già citata n.8558 del 1998). Tale orientamento, che si riallaccia al più generale principio secondo cui la condanna nelle spese può essere legittimamente emessa dal giudice anche di 5 n.1659/82) si basa sulla ufficio (cfr. Cass. forfettario tra le spese inclusione del rimborso processuali (cfr. Cass. n. 1561/95), cosa questa che appare discendere dalla intrinseca natura di tale maggiorazione, che ha lo scopo di esonerare il documentazione di professionista dall'onere di una spese connesse all'incarico (v.Cass. n.803/95). L'ordinanza impugnata va quindi sul punto cassata, con rinvio della causa per nuovo esame allo stesso к giudice che l'ha emessa, essendo esso dotato di тоб competenza funzionale ai sensi dalla citata legge n.794/42 (v. tra le tante Cass. n.3620/92 n.3381/95). Con il quarto ed ultimo mezzo si deduce violazione dell'art. 1224 Cc,per avere il Tribunale, immotivatamente, omesso di disporre il pagamento, benchè espressamente richiesto in ricorso, sia degli interessi legali sulle somme dovute, sia della rivalutazione monetaria sulle stesse con decorrenza dalla data dell'invio della parcella, valida messa in mora ai sensi della citata norma Il motivo va accolto per quanto di ragione. Ed invero, mentre l'impugnata ordinanza va cassata con riguardo all'omessa pronunzia sulla richiesta di 6 pagamento degli interessi legali, ritualmente formulata in prime cure, con rinvio allo stesso Tribunale di Salerno il quale riparerà all'omissione, alla non altrettanto può disporsi in ordine rivalutazione monetaria in quanto dall'esame del ricorso proposto ex art. 28 L. n. 794/42 non risulta che una richiesta di tal genere sia stata in quella sede avanzata. Va richiamato a tal proposito il principio generale (v.tra le tante Cass. n.7275/91) secondo cui essendo il credito di avvocato o procuratore per gli onorari t professionali credito di valuta e non di valore u (avendo esso originariamente per oggetto la A prestazione di una somma di danaro) la sopravvenuta svalutazione ne consente unamonetaria non rivalutazione d'ufficio, occorrendo invece una domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno nei limiti previsti dall'art. 1224 secondo comma cc ed il soddisfacimento del relativo onere probatorio (nella fattispecie non assolto) neppure potendo trovare applicazione l'art. 429 cpc (come modificato dalla L. n.533/73) che prevede la rivalutazione automatica dei crediti di lavoro solo quando l'opera dell'avvocato si configuri come attività continuativa e coordinata tipica dei c.d. rapporti di “parasubordinazione”. 7 Nè un conforto alla tesi contraria può rinvenirsi nella "disposizione comune" di tariffa che richiama la suindicata normativa ai fini della rivalutazione crediti professionali non contestati nella dei congruità, trattandosi, come del pari affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.3690/93,5962/96 n. 8558/98 e n. 5605/2001),di disposto illegittimo e suscettibile di disapplicazione siccome esorbitante dal potere regolamentare rimesso al Consiglio Nazionale Forense (potere non statuale devoluto dalla L.
7.11.1957 n. 10512 e sottoposto al controllo ministeriale a mezzo di approvazione per D.M. delle relative delibere) che non ricomprende la facoltà di stabilire conseguenze sanzionatorie per l'inadempimento delle obbligazioni relative alla materia regolamentata , ma solo di determinazione difissare i criteri per la onorari, diritti ed indennità spettanti ad avvocati e procuratori. Tanto che tale "disposizione comune" non è stata riprodotta nel D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 che ha approvato le deliberazioni 12 giugno 1993 e 29 settembre 1994 del Consiglio Nazionale Forense. In conclusione, rigettati i primi due motivi di ricorso, in accoglimento del terzo e,per quanto di ragione, del quarto, la gravata ordinanza va cassata in 0 08 relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa, per nuovo esame, allo Tribunalestesso di Salerno il quale provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità. t
P.Q.M.
u Corte, rigetta i primi due motivi di A La ricorso, accoglie il terzo e,per quanto di ragione, il quarto, cassa, in relazione ai motivi accolti, l'impugnata ordinanza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Salerno. Roma 24 gennaio ૮૦૦... Alfast Meusition est. Правни . IL CANCELLIERE C1 AL ܒfadto»ar /ze DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 8 AGO. 2002 IL CANCELLIERE C Lalazico 109T 129,11 456T TOT. 168,10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 6. S.EL.2002 Serie 4. 286... verscle €. 160,10C... al r CENTOSESSANTA/10 (euro p. 11 Dirigente e Servizi (Dott.ssa Ma zzia DI FILIPPO) Il Responsable servizio Atti Giudiziari (Dr. M/RACCICHINI) 6 003 9