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Articolo 3 della Legge 14 maggio 1965, n. 502
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Legge 14 maggio 1965, n. 502
Articolo 3 della Legge 14 maggio 1965, n. 502
Versione
16 giugno 1965
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 16 giugno 1965
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