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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/10/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 3 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4367 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in GRAGNANO alla via NUOVA SAN LEONE n.99 con gli avv.ti Leopoldo VILLANI e Francesco LA MURA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti versata RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti instavano per la declaratoria di cessata materia del contendere.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 18.07.2024
[...]
e per essa il suo legale Parte_1 rappresentante p.t., si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA denunciando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 371 2024 00045 91160, dell'importo di euro 6.888,60, notificato il 12/07/2024, asseritamente privo di causale giustificativa anche a seguito della sentenza n.556/24 resa da questo Tribunale, pubblicata il 19 marzo 2024.
1 Si costituiva in giudizio l' che allegava l'annullamento in autotutela in CP_1 itinere e chiedeva differirsi la decisione in attesa del completamento della relativa pratica. In prosieguo di trattazione l'ente previdenziale documentava l'esito finale della pratica di annullamento ed instava per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Con le note sostitutive dell'1 ottobre 2025 i procuratori della ricorrente aderivano alla prospettazione di controparte, insistendo per la condanna alle spese di lite nonché per la condanna a norma dell'art. 96 c.p.c.
Il Giudice, udite le richieste finali, assegnava la causa a sentenza. (2)
Preso atto che l ha abbandonato ogni potenziale pretesa CP_1 creditoria, provvedendo ad annullare in autotutela tutte le poste creditorie di cui all'avviso di addebito in questa sede opposto, va dichiarata la cessata materia del contendere. Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito della domanda così come originariamente articolata. (3)
Quanto alle spese di lite, le stesse devono accedere al criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, per avere l' riconosciuto solo all'esito della CP_2 presente iniziativa giudiziale che le poste creditorie di cui all'avviso di addebito opposto non erano azionabili, per ragioni evidentemente rapportabili alle tesi attoree, e fra queste a quella direttamente riferibile alle ricadute della sentenza pubblicata il 19 marzo 2024. Con il che ben può dirsi che l' ha comunque dato causa alla vertenza CP_1 assumendo “tardivamente” le sue determinazioni. Liquidazione come da dispositivo.
Non sembra, di contro, fondata la sollecitazione attorea ex art. 96 c.p.c. avuto riguardo alla progressione temporale degli accadimenti sui quali la stessa si fonda.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando così provvede:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) pone a carico del resistente le spese di lite che si liquidano, con CP_2
attribuzione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi
2 antistatari, in euro 1.300,00 oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per
Legge.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
3
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 3 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4367 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in GRAGNANO alla via NUOVA SAN LEONE n.99 con gli avv.ti Leopoldo VILLANI e Francesco LA MURA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti versata RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti instavano per la declaratoria di cessata materia del contendere.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 18.07.2024
[...]
e per essa il suo legale Parte_1 rappresentante p.t., si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA denunciando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 371 2024 00045 91160, dell'importo di euro 6.888,60, notificato il 12/07/2024, asseritamente privo di causale giustificativa anche a seguito della sentenza n.556/24 resa da questo Tribunale, pubblicata il 19 marzo 2024.
1 Si costituiva in giudizio l' che allegava l'annullamento in autotutela in CP_1 itinere e chiedeva differirsi la decisione in attesa del completamento della relativa pratica. In prosieguo di trattazione l'ente previdenziale documentava l'esito finale della pratica di annullamento ed instava per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Con le note sostitutive dell'1 ottobre 2025 i procuratori della ricorrente aderivano alla prospettazione di controparte, insistendo per la condanna alle spese di lite nonché per la condanna a norma dell'art. 96 c.p.c.
Il Giudice, udite le richieste finali, assegnava la causa a sentenza. (2)
Preso atto che l ha abbandonato ogni potenziale pretesa CP_1 creditoria, provvedendo ad annullare in autotutela tutte le poste creditorie di cui all'avviso di addebito in questa sede opposto, va dichiarata la cessata materia del contendere. Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito della domanda così come originariamente articolata. (3)
Quanto alle spese di lite, le stesse devono accedere al criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, per avere l' riconosciuto solo all'esito della CP_2 presente iniziativa giudiziale che le poste creditorie di cui all'avviso di addebito opposto non erano azionabili, per ragioni evidentemente rapportabili alle tesi attoree, e fra queste a quella direttamente riferibile alle ricadute della sentenza pubblicata il 19 marzo 2024. Con il che ben può dirsi che l' ha comunque dato causa alla vertenza CP_1 assumendo “tardivamente” le sue determinazioni. Liquidazione come da dispositivo.
Non sembra, di contro, fondata la sollecitazione attorea ex art. 96 c.p.c. avuto riguardo alla progressione temporale degli accadimenti sui quali la stessa si fonda.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando così provvede:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) pone a carico del resistente le spese di lite che si liquidano, con CP_2
attribuzione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi
2 antistatari, in euro 1.300,00 oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per
Legge.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
3