TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4359 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 4991/2022, tra
, nella qualità di cui in atti e in persona del l.r.p.t., Pt_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dagli avv.ti PAOLO BONALUME (C.F.: ), (C.F.: C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), con domicilio digitale eletto Parte_4 C.F._4 presso l'indirizzo PEC indicato in atti
ATTORE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti e avuto riguardo alla intervenuta sostituzione in corso di causa – dall'avv. GIANLUCA CICCARELLI (CF:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._5 in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la Parte_5 ha convenuto in giudizio il per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti Parte_5 crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di Parte_5
I. € 188.853,91 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco
[...] prodotto sub doc. 2; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna
“Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 813,32 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 9.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, di cui alle fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc. 6. • IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_5 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta Parte_5 dovuta a per: − sorte capitale, − interessi moratori maturati e Parte_5 maturandi sulla sorte capitale: ⋅ “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: ⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e ⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito: ⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, ⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; • IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_5 dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di Parte_5 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per
[...] Parte_5 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; • IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
2. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.), tenuto conto dell'intervenuto pagamento parziale in corso di causa, parte attrice ha precisato la propria domanda nei termini che seguono: € 187.316,52 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse da HE OM e riepilogate nell'elenco crediti aggiornato che si produce sub doc. 9;
ii. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione dei predetti contratti di cessione sino al saldo;
iii. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. : nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
iv. € 640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture costituenti la sorte capitale;
v. € 813,32 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i vi. Gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto ai sensi dell'art. 1283 c.c.; vii. € 9.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture che si producono sub doc. 5, che sono riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 6 e che si riproducono sub doc. 11 viii. Sono inoltre dovuti gli interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo.
3. Parte attrice deduce: A) di essere creditrice della controparte delle somme sopra indicate (per le diverse causali specificate); B) che tale credito trae origine dalla fornitura erogata da , come documentato dalle fatture in atti, che CP_2 fu oggetto di cessione in favore di essa attrice;
C) di essere creditrice della controparte delle somme dovute a titolo di interessi di mora in ordine alle predette somme di crediti diversi da quelli costituenti la sorta capitale e su tale somma gli interessi anatocistitci.
4. Si è costituito il , che ha sollevato le Controparte_1 seguenti eccezioni: a) difetto di legittimazione attiva in capo alla per Parte_5
Inesistenza/Nullità/Annullabilità/Illegittimità/Invalidità degli atti di cessione del credito ovvero loro inopponibilità e/o inesigibilità del credito di cui alle fatture azionate;
b) carenza di prova circa l'an ed il quantum di tutti i crediti azionati – Sulla contestazione del rapporto sottostante - Inesistenza del contratto per l'erogazione dei servizi, evidenziando in specie che “dalla comunicazione trasmessa in data 07 dicembre 2022 e con la quale l'esercente la distribuzione del servizio, alla pagina 3 della comunicazione medesima dichiara che relativamente ai POD n.n. IT001E84757706, IT001E84757710, IT001WE85533705, IT001E85533574 “in seguito a verifiche eseguite in loco dalla società di distribuzione , è emerso che le forniture in esame erano prive di contratto ed afferenti un campo insistente sui suoli di proprietà del comune”; c) intervenuta prescrizione del credito.
5. La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con provvedimento del 21.7.2025; negli scritti conclusionali le parti hanno ribadito i rispettivi asserti, ulteriormente affinandoli, insistendo per l'accoglimento delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte.
6. Per quanto emerso nel presente giudizio la domanda va accolta, per le ragioni che si vanno a dire.
7. Va esaminata la preliminare eccezione di inopponibilità della cessione, da qualificarsi come eccezione in senso lato (v. Cass. 14.10.2010, n. 21251).
8. La stessa è infondata.
9. È costante nella giurisprudenza l'affermazione secondo cui la disciplina specialistica sopra ricordata “riguarda le sole amministrazioni statali e non si applica alle cessioni dei crediti vantati nei confronti degli enti locali, in quanto non espressamente richiamata dall'ordinamento di tali enti e come tale insuscettibile di applicazione analogica, perché di carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti” (Trib. Lodi, 10.10.2023, n. 893; Trib. Catanzaro, 30.5.2023, n. 858).
Invero, una simile affermazione si ritrova anche nella giurisprudenza di legittimità, che ha precisato che “in tema di cessione dei crediti da appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999, non trova applicazione l'art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla debitrice della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda solo le amministrazioni statali ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni” (Cass. 15.10.2020, n. 22315).
10. Ciò detto la domanda va accolta nei limiti che si vanno a dire.
11. In primo luogo, va evidenziato che parte attrice ha allegato l'avvenuto pagamento di una parte della sorta capitale, conseguentemente ridimensionando la domanda introduttiva, e il nulla ha dedotto Controparte_1 al riguardo.
Può dirsi, quindi, che vi sia stata rispetto ai rapporti obbligatori con il fornitore HE OM SR una ricognizione del debito (seppur parziale).
Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che “la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (Cass. 10.12.2024, n. 31818). Ebbene, siccome non è stata offerta la prova che i rapporti di base non fossero mai sorti o fossero invalidamente sorti, se ne deve assumere l'esistenza e la validità (il che è attestato, a maggior ragione, dalle considerazioni che saranno comunque svolte in appresso).
D'altronde, l'eccezione secondo cui “dalla comunicazione trasmessa in data 07 dicembre 2022 e con la quale l'esercente la distribuzione del servizio, alla pagina 3 della comunicazione medesima dichiara che relativamente ai POD n. IT001E84757706, IT001E84757710, IT001WE85533705, IT001E85533574 “in seguito a verifiche eseguite in loco dalla società di distribuzione, è emerso che le forniture in esame erano prive di contratto ed afferenti un campo insistente sui suoli di proprietà del comune” si mostra inconferente in quanto i codici POD riportati sulle fatture allegate alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. non sono riconducibili, in nessun caso, a quelli sopra indicati.
12. Pur volendo prescindere da tale aspetto, deve darsi corso all'orientamento secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” [da ultimo Cass. 2.9.2024, n. 23479].
13. Ai fini della dimostrazione della fonte del proprio diritto, va osservato che il c.d. regime di salvaguardia si caratterizza per ciò, che il rapporto che viene a costituirsi opera ex lege (in questo senso in giurisprudenza v. Trib. Bologna, 19.3.2020, n. 531); più in dettaglio, il d.l. n. 73/2007 (conv. in l. n. 125/2007), all'art. 1, comma 2, prevede che “a decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (…)”; in definitiva, siccome, nel periodo di riferimento, la CP_2 assicurava la fornitura in regime di salvaguardia in favore dell'odierno convenuto, deve ritenersi provata l'esistenza di un rapporto contrattuale (sorto ex lege) tra la cessionaria e il . Controparte_1
14. Per altro verso, è documentata l'avvenuta scadenza delle fatture e, inoltre, è stato allegato l'inadempimento della controparte;
nel mentre, non sono stati allegati (al di fuori di quanto riferito dalla stessa parte attrice) fatti estintivi del credito azionato;
in particolare, va evidenziata la assoluta genericità dell'eccezione di prescrizione (affidata ad una formula di stile senza deduzione: a) del dies a quo, b) della durata della prescrizione), che quindi va respinta.
15. Tenuto conto della documentazione prodotta, risulta che, per i crediti in questione: a) è provata la fonte del rapporto;
b) è documentata la scadenza delle singole fatture nonché allegato l'inadempimento del il quale, dal canto suo, CP_1 non ha dato prova della sussistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
16. In merito a tale somma (euro 187.316,52) sono dovuti gli interessi ex artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalle singole scadenze sino al saldo.
17. Devono, in specie, ritenersi sussistenti le condizioni di applicabilità alla fattispecie in esame degli interessi moratori al tasso ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Ed invero, la normativa de qua, introdotta nell'ordinamento giuridico in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, riguarda “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1), intendendosi per “transazione commerciale” “i contratti, comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art. 2).
Dalla definizione di transazione commerciale fornita dal legislatore deve desumersi che la previsione normativa si applica anche alle pubbliche amministrazioni – dunque, anche agli enti locali - in tutti i casi in cui venga in rilievo il ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali.
La normativa richiamata prevede, infatti, che il mancato rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali comporta la decorrenza automatica - ossia senza necessità di previa costituzione in mora - degli interessi moratori. Detta disciplina prevede: a) la corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 3 D. Lgs. 231/2002); b) l'obbligo di rimborsare i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (art. 6 c. 1 D. Lgs. 231/2002); c) l'obbligo di pagare un importo forfettario pari a 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito (art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/2002).
Con il d.lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva 2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, interessi di mora dovuti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento. In punto di maturazione degli interessi di mora, dunque, di loro decorrenza la Corte di legittimità ha precisato che
“nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cass. 31.5.2019, n. 14911).
Da ciò consegue che legittima, nel caso che occupa, deve ritenersi anche la richiesta avente ad oggetto il pagamento di detti interessi, i quali devono essere calcolati sull'importo di ciascuna fattura azionata, al saggio indicato dall'art. 5 del richiamato decreto con decorrenza, appunto, dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento e sino all'effettiva corresponsione (secondo quanto documentato all'all. 2).
Il rientra nel novero delle Pubbliche Controparte_1
Amministrazioni e non vi è dubbio che quella in esame sia stata una transazione commerciale.
18. Parimenti, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata da parte attrice di condanna al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. ai cui sensi “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Di conseguenza, spettano alla parte attrice gli interessi anatocistici dalla domanda giudiziale e, dunque, dalla notifica dell'atto di citazione, sugli interessi risultanti a tale data e già scaduti da 6 mesi.
19. In definitiva, sono dovuti: a) gli interessi di mora (nella misura indicata) e quelli anatocistici (nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.) sulla somma riconosciuta a titolo di capitale;
b) gli importi conteggiati a titolo di interessi di mora a causa del tardivo pagamento, da parte del convenuto, di crediti diversi da quelli CP_1 costituenti la sorta capitale (euro 813,32) e su tale somma saranno dovuti gli ulteriori importi a titolo interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla domanda.
20. Infine, a parte attrice deve essere riconosciuto l'importo di euro 10.320,00 per ciascuna delle fatture azionate e documentalmente provate, dovuto a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6, comma secondo, d.lgs. 231/2002.
In particolare, la norma de qua ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.
Il secondo periodo dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che “il creditore ha diritto ad un importo minimo forfettario pari ad euro 40,00 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno”.
Pertanto, in base a quanto appena detto, spetta a parte attrice il pagamento di ulteriori euro 10.320,00 (40 euro * 258 fatture, sebbene relative a causali differenti).
Anche su tale somma saranno dovuti gli ulteriori importi a titolo interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla domanda.
21. In conclusione, la domanda relativa alla sorta capitale va accolta: a) con riferimento alla somma di euro 187.316,52 per sorta capitale;
b) con riguardo alle somme dovute a titolo di interessi moratori ex artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002, con la decorrenza indicata sopra (par. 15), nonché gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.; nonché alla somma di euro 813,32 a titolo di interessi di mora già maturati nei confronti del cedente, nonché, su tale somma, gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.; c) con riguardo all'ulteriore è dovuta l'ulteriore somma di euro 10.320,00, ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla domanda.
22. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del
[...]
. Controparte_1
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 30%, data l'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto, le spese sono complessivamente liquidate in euro 5.903,10.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 4991/2022, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto CONDANNA il
[...]
al pagamento, in favore della controparte, della Controparte_1 somma di euro 187.316,52 a titolo di capitale oltre agli interessi di mora ex artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza del termine di pagamento delle singole fatture al saldo, nonché gli interessi anatocistici come determinati in parte motiva (par. 17 e 18);
b) CONDANNA il al pagamento, in Controparte_1 favore della controparte, dell'ulteriore importo di euro 813,32 per le causali sopra indicate, oltre ulteriori interessi nella misura e con la decorrenza indicati in parte motiva (par. 19, lett. b);
c) CONDANNA il al pagamento, in Controparte_1 favore della controparte, della somma di euro 10.320,00, oltre interessi nella misura e con la decorrenza indicati in parte motiva (par. 20);
d) CONDANNA il al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore della controparte, nella misura complessiva di euro 5.903,10 oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 10.12.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 4991/2022, tra
, nella qualità di cui in atti e in persona del l.r.p.t., Pt_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dagli avv.ti PAOLO BONALUME (C.F.: ), (C.F.: C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), con domicilio digitale eletto Parte_4 C.F._4 presso l'indirizzo PEC indicato in atti
ATTORE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti e avuto riguardo alla intervenuta sostituzione in corso di causa – dall'avv. GIANLUCA CICCARELLI (CF:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._5 in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la Parte_5 ha convenuto in giudizio il per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti Parte_5 crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di Parte_5
I. € 188.853,91 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco
[...] prodotto sub doc. 2; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna
“Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 813,32 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 9.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, di cui alle fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc. 6. • IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_5 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta Parte_5 dovuta a per: − sorte capitale, − interessi moratori maturati e Parte_5 maturandi sulla sorte capitale: ⋅ “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: ⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e ⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito: ⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, ⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; • IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_5 dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di Parte_5 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per
[...] Parte_5 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; • IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
2. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.), tenuto conto dell'intervenuto pagamento parziale in corso di causa, parte attrice ha precisato la propria domanda nei termini che seguono: € 187.316,52 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse da HE OM e riepilogate nell'elenco crediti aggiornato che si produce sub doc. 9;
ii. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione dei predetti contratti di cessione sino al saldo;
iii. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. : nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
iv. € 640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture costituenti la sorte capitale;
v. € 813,32 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i vi. Gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto ai sensi dell'art. 1283 c.c.; vii. € 9.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture che si producono sub doc. 5, che sono riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 6 e che si riproducono sub doc. 11 viii. Sono inoltre dovuti gli interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo.
3. Parte attrice deduce: A) di essere creditrice della controparte delle somme sopra indicate (per le diverse causali specificate); B) che tale credito trae origine dalla fornitura erogata da , come documentato dalle fatture in atti, che CP_2 fu oggetto di cessione in favore di essa attrice;
C) di essere creditrice della controparte delle somme dovute a titolo di interessi di mora in ordine alle predette somme di crediti diversi da quelli costituenti la sorta capitale e su tale somma gli interessi anatocistitci.
4. Si è costituito il , che ha sollevato le Controparte_1 seguenti eccezioni: a) difetto di legittimazione attiva in capo alla per Parte_5
Inesistenza/Nullità/Annullabilità/Illegittimità/Invalidità degli atti di cessione del credito ovvero loro inopponibilità e/o inesigibilità del credito di cui alle fatture azionate;
b) carenza di prova circa l'an ed il quantum di tutti i crediti azionati – Sulla contestazione del rapporto sottostante - Inesistenza del contratto per l'erogazione dei servizi, evidenziando in specie che “dalla comunicazione trasmessa in data 07 dicembre 2022 e con la quale l'esercente la distribuzione del servizio, alla pagina 3 della comunicazione medesima dichiara che relativamente ai POD n.n. IT001E84757706, IT001E84757710, IT001WE85533705, IT001E85533574 “in seguito a verifiche eseguite in loco dalla società di distribuzione , è emerso che le forniture in esame erano prive di contratto ed afferenti un campo insistente sui suoli di proprietà del comune”; c) intervenuta prescrizione del credito.
5. La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con provvedimento del 21.7.2025; negli scritti conclusionali le parti hanno ribadito i rispettivi asserti, ulteriormente affinandoli, insistendo per l'accoglimento delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte.
6. Per quanto emerso nel presente giudizio la domanda va accolta, per le ragioni che si vanno a dire.
7. Va esaminata la preliminare eccezione di inopponibilità della cessione, da qualificarsi come eccezione in senso lato (v. Cass. 14.10.2010, n. 21251).
8. La stessa è infondata.
9. È costante nella giurisprudenza l'affermazione secondo cui la disciplina specialistica sopra ricordata “riguarda le sole amministrazioni statali e non si applica alle cessioni dei crediti vantati nei confronti degli enti locali, in quanto non espressamente richiamata dall'ordinamento di tali enti e come tale insuscettibile di applicazione analogica, perché di carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti” (Trib. Lodi, 10.10.2023, n. 893; Trib. Catanzaro, 30.5.2023, n. 858).
Invero, una simile affermazione si ritrova anche nella giurisprudenza di legittimità, che ha precisato che “in tema di cessione dei crediti da appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999, non trova applicazione l'art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla debitrice della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda solo le amministrazioni statali ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni” (Cass. 15.10.2020, n. 22315).
10. Ciò detto la domanda va accolta nei limiti che si vanno a dire.
11. In primo luogo, va evidenziato che parte attrice ha allegato l'avvenuto pagamento di una parte della sorta capitale, conseguentemente ridimensionando la domanda introduttiva, e il nulla ha dedotto Controparte_1 al riguardo.
Può dirsi, quindi, che vi sia stata rispetto ai rapporti obbligatori con il fornitore HE OM SR una ricognizione del debito (seppur parziale).
Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che “la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (Cass. 10.12.2024, n. 31818). Ebbene, siccome non è stata offerta la prova che i rapporti di base non fossero mai sorti o fossero invalidamente sorti, se ne deve assumere l'esistenza e la validità (il che è attestato, a maggior ragione, dalle considerazioni che saranno comunque svolte in appresso).
D'altronde, l'eccezione secondo cui “dalla comunicazione trasmessa in data 07 dicembre 2022 e con la quale l'esercente la distribuzione del servizio, alla pagina 3 della comunicazione medesima dichiara che relativamente ai POD n. IT001E84757706, IT001E84757710, IT001WE85533705, IT001E85533574 “in seguito a verifiche eseguite in loco dalla società di distribuzione, è emerso che le forniture in esame erano prive di contratto ed afferenti un campo insistente sui suoli di proprietà del comune” si mostra inconferente in quanto i codici POD riportati sulle fatture allegate alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. non sono riconducibili, in nessun caso, a quelli sopra indicati.
12. Pur volendo prescindere da tale aspetto, deve darsi corso all'orientamento secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” [da ultimo Cass. 2.9.2024, n. 23479].
13. Ai fini della dimostrazione della fonte del proprio diritto, va osservato che il c.d. regime di salvaguardia si caratterizza per ciò, che il rapporto che viene a costituirsi opera ex lege (in questo senso in giurisprudenza v. Trib. Bologna, 19.3.2020, n. 531); più in dettaglio, il d.l. n. 73/2007 (conv. in l. n. 125/2007), all'art. 1, comma 2, prevede che “a decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (…)”; in definitiva, siccome, nel periodo di riferimento, la CP_2 assicurava la fornitura in regime di salvaguardia in favore dell'odierno convenuto, deve ritenersi provata l'esistenza di un rapporto contrattuale (sorto ex lege) tra la cessionaria e il . Controparte_1
14. Per altro verso, è documentata l'avvenuta scadenza delle fatture e, inoltre, è stato allegato l'inadempimento della controparte;
nel mentre, non sono stati allegati (al di fuori di quanto riferito dalla stessa parte attrice) fatti estintivi del credito azionato;
in particolare, va evidenziata la assoluta genericità dell'eccezione di prescrizione (affidata ad una formula di stile senza deduzione: a) del dies a quo, b) della durata della prescrizione), che quindi va respinta.
15. Tenuto conto della documentazione prodotta, risulta che, per i crediti in questione: a) è provata la fonte del rapporto;
b) è documentata la scadenza delle singole fatture nonché allegato l'inadempimento del il quale, dal canto suo, CP_1 non ha dato prova della sussistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
16. In merito a tale somma (euro 187.316,52) sono dovuti gli interessi ex artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalle singole scadenze sino al saldo.
17. Devono, in specie, ritenersi sussistenti le condizioni di applicabilità alla fattispecie in esame degli interessi moratori al tasso ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Ed invero, la normativa de qua, introdotta nell'ordinamento giuridico in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, riguarda “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1), intendendosi per “transazione commerciale” “i contratti, comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art. 2).
Dalla definizione di transazione commerciale fornita dal legislatore deve desumersi che la previsione normativa si applica anche alle pubbliche amministrazioni – dunque, anche agli enti locali - in tutti i casi in cui venga in rilievo il ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali.
La normativa richiamata prevede, infatti, che il mancato rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali comporta la decorrenza automatica - ossia senza necessità di previa costituzione in mora - degli interessi moratori. Detta disciplina prevede: a) la corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 3 D. Lgs. 231/2002); b) l'obbligo di rimborsare i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (art. 6 c. 1 D. Lgs. 231/2002); c) l'obbligo di pagare un importo forfettario pari a 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito (art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/2002).
Con il d.lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva 2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, interessi di mora dovuti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento. In punto di maturazione degli interessi di mora, dunque, di loro decorrenza la Corte di legittimità ha precisato che
“nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cass. 31.5.2019, n. 14911).
Da ciò consegue che legittima, nel caso che occupa, deve ritenersi anche la richiesta avente ad oggetto il pagamento di detti interessi, i quali devono essere calcolati sull'importo di ciascuna fattura azionata, al saggio indicato dall'art. 5 del richiamato decreto con decorrenza, appunto, dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento e sino all'effettiva corresponsione (secondo quanto documentato all'all. 2).
Il rientra nel novero delle Pubbliche Controparte_1
Amministrazioni e non vi è dubbio che quella in esame sia stata una transazione commerciale.
18. Parimenti, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata da parte attrice di condanna al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. ai cui sensi “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Di conseguenza, spettano alla parte attrice gli interessi anatocistici dalla domanda giudiziale e, dunque, dalla notifica dell'atto di citazione, sugli interessi risultanti a tale data e già scaduti da 6 mesi.
19. In definitiva, sono dovuti: a) gli interessi di mora (nella misura indicata) e quelli anatocistici (nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.) sulla somma riconosciuta a titolo di capitale;
b) gli importi conteggiati a titolo di interessi di mora a causa del tardivo pagamento, da parte del convenuto, di crediti diversi da quelli CP_1 costituenti la sorta capitale (euro 813,32) e su tale somma saranno dovuti gli ulteriori importi a titolo interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla domanda.
20. Infine, a parte attrice deve essere riconosciuto l'importo di euro 10.320,00 per ciascuna delle fatture azionate e documentalmente provate, dovuto a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6, comma secondo, d.lgs. 231/2002.
In particolare, la norma de qua ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.
Il secondo periodo dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che “il creditore ha diritto ad un importo minimo forfettario pari ad euro 40,00 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno”.
Pertanto, in base a quanto appena detto, spetta a parte attrice il pagamento di ulteriori euro 10.320,00 (40 euro * 258 fatture, sebbene relative a causali differenti).
Anche su tale somma saranno dovuti gli ulteriori importi a titolo interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla domanda.
21. In conclusione, la domanda relativa alla sorta capitale va accolta: a) con riferimento alla somma di euro 187.316,52 per sorta capitale;
b) con riguardo alle somme dovute a titolo di interessi moratori ex artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002, con la decorrenza indicata sopra (par. 15), nonché gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.; nonché alla somma di euro 813,32 a titolo di interessi di mora già maturati nei confronti del cedente, nonché, su tale somma, gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.; c) con riguardo all'ulteriore è dovuta l'ulteriore somma di euro 10.320,00, ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla domanda.
22. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del
[...]
. Controparte_1
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 30%, data l'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto, le spese sono complessivamente liquidate in euro 5.903,10.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 4991/2022, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto CONDANNA il
[...]
al pagamento, in favore della controparte, della Controparte_1 somma di euro 187.316,52 a titolo di capitale oltre agli interessi di mora ex artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza del termine di pagamento delle singole fatture al saldo, nonché gli interessi anatocistici come determinati in parte motiva (par. 17 e 18);
b) CONDANNA il al pagamento, in Controparte_1 favore della controparte, dell'ulteriore importo di euro 813,32 per le causali sopra indicate, oltre ulteriori interessi nella misura e con la decorrenza indicati in parte motiva (par. 19, lett. b);
c) CONDANNA il al pagamento, in Controparte_1 favore della controparte, della somma di euro 10.320,00, oltre interessi nella misura e con la decorrenza indicati in parte motiva (par. 20);
d) CONDANNA il al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore della controparte, nella misura complessiva di euro 5.903,10 oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 10.12.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta