CASS
Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2024, n. 17333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17333 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA AT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/12/2023 del TRII3. RIESAME di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, ALDO CENICCOLA, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. GIUSEPPE LANTIERI, che, replicando anche alle argomentazioni sottese alla requisitoria, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
cs Penale Sent. Sez. 5 Num. 17333 Anno 2024 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 28/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Catania, Sezione Riesame, rigettava il ricorso del CA contro l'ordinanza del GIP del Tribunale di Ragusa, con la quale era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, perché gravemente indiziato di diversi fatti di furto aggravato e di indebito utilizzo di carte di credito altrui. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale ordinanza AT CA, con il difensore di fiducia avv. GIUSEPPE LANTIERI, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta violazione dell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. per la mancata indicazione delle specifiche ragioni sottese alla ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari rafforzati in luogo della detenzione cautelare in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non è fondato. E' vero che Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01, ha affermato il principio per il quale, in tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Senonché, come è stato successivamente puntualizzato, il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (v., tra le altre, Sez. 2, 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762-01; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterini, Rv. 270463 - 01). Nella fattispecie in esame, la pronuncia impugnata, pur non facendo espresso riferimento alla valutazione sull'inidoneità del c.d. braccialetto elettronico ad assolvere alle esigenze di tutela cautelare, ha argomentato puntualmente, così fornendo una motivazione implicita conforme ai paradigmi indicati, circa l'inadeguatezza di misure cautelari personali differenti da quella di extrema ratio della custodia cautelare in carc:ere. In particolare, la decisione ha fatto riferimento ai precedenti delitti di evasione dagli arresti domiciliari del CA, peraltro sottoposto alla misura 2 19 della sorveglianza speciale quando ha commesso il fatto di reato per cui si procede, gravato da oltre 30 condanne per delitti contro il patrimonio. La decisione impugnata ha dunque posto in peculiare rilievo l'elevata capacità e proclività a delinquere e l'assoluta spregiudicatezza nel porre in essere fatti reati che renderebbero inadeguata ogni altra misura meno afflittiva - e di qui, implicitamente, anche la detenzione domiciliare rafforzata dall'utilizzo del c.d. braccialetto elettronico - a contenerne le spinte criminose. 2. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.11‘1. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 28 marzo 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, ALDO CENICCOLA, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. GIUSEPPE LANTIERI, che, replicando anche alle argomentazioni sottese alla requisitoria, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
cs Penale Sent. Sez. 5 Num. 17333 Anno 2024 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 28/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Catania, Sezione Riesame, rigettava il ricorso del CA contro l'ordinanza del GIP del Tribunale di Ragusa, con la quale era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, perché gravemente indiziato di diversi fatti di furto aggravato e di indebito utilizzo di carte di credito altrui. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale ordinanza AT CA, con il difensore di fiducia avv. GIUSEPPE LANTIERI, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta violazione dell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. per la mancata indicazione delle specifiche ragioni sottese alla ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari rafforzati in luogo della detenzione cautelare in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non è fondato. E' vero che Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01, ha affermato il principio per il quale, in tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Senonché, come è stato successivamente puntualizzato, il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (v., tra le altre, Sez. 2, 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762-01; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterini, Rv. 270463 - 01). Nella fattispecie in esame, la pronuncia impugnata, pur non facendo espresso riferimento alla valutazione sull'inidoneità del c.d. braccialetto elettronico ad assolvere alle esigenze di tutela cautelare, ha argomentato puntualmente, così fornendo una motivazione implicita conforme ai paradigmi indicati, circa l'inadeguatezza di misure cautelari personali differenti da quella di extrema ratio della custodia cautelare in carc:ere. In particolare, la decisione ha fatto riferimento ai precedenti delitti di evasione dagli arresti domiciliari del CA, peraltro sottoposto alla misura 2 19 della sorveglianza speciale quando ha commesso il fatto di reato per cui si procede, gravato da oltre 30 condanne per delitti contro il patrimonio. La decisione impugnata ha dunque posto in peculiare rilievo l'elevata capacità e proclività a delinquere e l'assoluta spregiudicatezza nel porre in essere fatti reati che renderebbero inadeguata ogni altra misura meno afflittiva - e di qui, implicitamente, anche la detenzione domiciliare rafforzata dall'utilizzo del c.d. braccialetto elettronico - a contenerne le spinte criminose. 2. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.11‘1. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 28 marzo 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente