Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 01/04/2026, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02200/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04668/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4668 del 2025, proposto da
ID MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Napoli del 05/06/2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato P-NA/L/Q/2023/105027 rilasciato in data 01/05/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. FA FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, ID MA, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Napoli del 05/06/2025, con il quale è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciatogli e, contestualmente, è stata respinta la sua richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Espone il ricorrente di aver fatto regolare ingresso in Italia in data 26/10/2023, munito di visto per lavoro subordinato ottenuto a seguito del nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli in data 01/05/2023, su istanza del datore di lavoro sig. Florio Sabato.
Una volta giunto sul territorio nazionale, il datore di lavoro si rendeva irreperibile, impedendo la stipula del contratto di soggiorno. Il ricorrente, dopo aver comunicato la propria presenza alle autorità competenti, si attivava per reperire una nuova opportunità lavorativa, che trovava presso la società "Daruma" a far data dal 21/02/2024, come da comunicazione UNILAV e buste paga prodotte in atti.
La Prefettura di Napoli, con preavviso di rigetto del 09/04/2025, avviava il procedimento di revoca del nulla osta, addebitando una serie di inadempienze esclusivamente riconducibili al datore di lavoro originario, tra cui la mancata presentazione per la stipula del contratto di soggiorno, la mancata produzione della documentazione relativa all'alloggio e alla capacità economica, nonché il disconoscimento dell'istanza da parte dello stesso datore di lavoro.
Nonostante le memorie difensive prodotte dal ricorrente, con le quali si evidenziava la propria buona fede e il reperimento di un nuovo impiego, l'Amministrazione adottava il provvedimento di revoca impugnato. In tale atto, la Prefettura rigettava altresì la richiesta di permesso per attesa occupazione, argomentando che tale istituto presupporrebbe la pregressa instaurazione di un rapporto di lavoro o una mancata assunzione per causa di forza maggiore, non ravvisabile nella mera indisponibilità del datore di lavoro, ritenuta indice di un utilizzo fraudolento della procedura.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, comma 5 e 24 del D.Lgs. n. 286/1998, art. 42, comma 2, della Legge nr. 73/22, artt. 8 bis, 9 e 31 del D.P.R. n. 394/1999. Difetto di istruttoria, travisamento del presupposto storico, vizio di motivazione, illogicità manifesta. Si contesta che la revoca sia fondata su irregolarità del tutto estranee alla sfera di controllo del lavoratore, il quale ha agito in piena buona fede e nel legittimo affidamento sulla regolarità del procedimento di ingresso. L'Amministrazione avrebbe dovuto valutare la sopravvenienza fattuale del nuovo rapporto di lavoro, elemento idoneo a sanare la posizione del ricorrente.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. nr. 241/90 in relazione agli artt. 5, commi 5 e 6, 22 e 24 Bis del Decreto Legislativo 251/2007 e delle Circolari del Ministero dell’Interno nr. 3865 del 18/06/2010 e nr. 3827 del 20/08/2007, nonché art. 8 della CEDU. Irragionevolezza e apoditticità della motivazione. Si lamenta la violazione del principio di proporzionalità, in quanto il provvedimento sanziona in modo eccessivamente gravoso il ricorrente, incolpevole, anziché l'autore delle irregolarità. Inoltre, si deduce la lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU, stante l'effettiva integrazione sociale e lavorativa raggiunta dal sig. MA in Italia.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, depositando memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo la legittimità del proprio operato. In particolare, la difesa erariale ha sostenuto che il permesso per attesa occupazione non sarebbe applicabile in assenza di un pregresso rapporto di lavoro e che il disconoscimento dell'istanza da parte del datore di lavoro configurerebbe un uso fraudolento della procedura, tale da giustificare la revoca. Ha inoltre contestato la perdurante applicabilità della Circolare del Ministero dell'Interno n. 3836 del 2007.Con ordinanza n. 2347/2025, questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato, ritenendo che: "il ricorrente è entrato in Italia prima che venisse revocato il nulla osta all’ingresso e previo rilascio del visto consolare, che lo stesso ha trovato una nuova occasione di lavoro di cui ha dato prova mediante documentazione versata in atti (e che tale sopravvenienza avrebbe dovuto essere valutata dall’amministrazione;".
In vista dell'udienza di merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.
All'udienza del 18 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione centrale del presente giudizio attiene alla legittimità della revoca di un nulla osta al lavoro disposta dalla Prefettura a causa di inadempienze e del successivo disconoscimento dell'istanza da parte del datore di lavoro, a fronte della posizione del cittadino straniero che, entrato regolarmente in Italia in forza di tale titolo, si è trovato incolpevolmente privo del rapporto di lavoro promesso e si è attivato reperendo una nuova occupazione.
Le censure sollevate dal ricorrente, esaminate congiuntamente per la loro intima connessione, sono fondate.
Il provvedimento impugnato si basa su una serie di inadempimenti (mancata presentazione del datore di lavoro, mancata produzione di documenti, mancata stipula del contratto di soggiorno) e sul disconoscimento dell'istanza, tutti fatti pacificamente imputabili in via esclusiva al proponente datore di lavoro e non al lavoratore straniero.
La giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, è consolidata nel ritenere che la posizione del cittadino straniero, il quale abbia fatto legittimo affidamento sulla regolarità della procedura di ingresso attivata in suo favore e sia entrato legalmente nel territorio dello Stato, debba essere tutelata da condotte a lui non imputabili.
L'Amministrazione, pur di fronte a irregolarità o intenti fraudolenti del datore di lavoro, non può far ricadere le conseguenze negative unicamente sul lavoratore, la cui buona fede è presunta e, nel caso di specie, suffragata da un comportamento attivo e collaborativo con le autorità.
In particolare, l'argomentazione della Prefettura secondo cui la mancata instaurazione del rapporto di lavoro, dovuta all'indisponibilità del datore, non costituirebbe "causa di forza maggiore" e impedirebbe il rilascio di un permesso per attesa occupazione, appare eccessivamente restrittiva e non conforme a un'interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata della normativa.
Come chiarito dal Consiglio di Stato, in casi analoghi, ciò che rileva è che lo straniero, per evidenti ragioni di tutela, non perda il titolo per soggiornare sul territorio nazionale quando la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipenda da cause a lui non riconducibili.
In tali circostanze, per identità di ratio con quanto previsto dall'art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/1998 per il lavoratore che perde il posto di lavoro, deve essere consentito allo straniero di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
È tuttavia possibile, e nella prassi notoriamente accade, che al ritiro del nulla osta da parte dello straniero il datore di lavoro perda interesse all’assunzione. In tal caso, lo straniero stesso, per evidenti ragioni di tutela, non perde il titolo per soggiornare sul territorio nazionale, in quanto può ottenere il rilascio di un permesso per attesa occupazione, di durata limitata nel tempo. In tal senso è la prassi amministrativa, per tutte già la circolare del Ministero dell’interno 20 agosto 2007 prot. n.3836, che argomenta dal comma 11 sempre dell’art. 22.
L'approccio dell'Amministrazione resistente, volto a negare l'applicabilità di tale principio in caso di sospetto uso fraudolento della procedura da parte del datore, si scontra con il principio di proporzionalità e di individualizzazione della responsabilità. La sanzione della revoca e del conseguente allontanamento dal territorio nazionale risulta sproporzionata se applicata al soggetto incolpevole, frustrando peraltro l'interesse pubblico alla corretta gestione dei flussi migratori e all'emersione dei rapporti di lavoro.
La frode o la falsificazione documentale rilevanti ai fini della revoca del nulla osta, ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, del D.Lgs. 286/1998, devono denotare una situazione in cui il rapporto di lavoro è stato simulato allo scopo di far entrare in Italia un soggetto che non ne aveva titolo, con il concorso o la consapevolezza di quest'ultimo. Nel caso di specie, non solo non è stata fornita alcuna prova di un coinvolgimento del ricorrente nella presunta condotta fraudolenta del datore di lavoro, ma la sua condotta successiva, consistente nell'immediata ricerca e nel reperimento di un nuovo e stabile impiego, depone in senso contrario, dimostrando una reale volontà di inserirsi nel tessuto lavorativo nazionale.
Assume, inoltre, un rilievo decisivo la circostanza, debitamente documentata in atti e valorizzata in sede cautelare, che il ricorrente ha reperito una nuova e stabile occupazione lavorativa. La giurisprudenza più recente ha sottolineato come il giudizio amministrativo, soprattutto quando involge diritti fondamentali della persona, debba tenere conto delle sopravvenienze fattuali e giuridiche, evolvendo da un "giudizio sull'atto" a un "giudizio sul rapporto". L'effettivo inserimento lavorativo e sociale dello straniero costituisce un elemento che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare nel riesercizio del potere, in ossequio ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Pertanto, la revoca del nulla osta, senza un'adeguata ponderazione della sopravvenuta instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, si palesa illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione.
In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato, in quanto lesivo del legittimo affidamento del ricorrente e contrario ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. L'Amministrazione, in sede di riedizione del potere, dovrà rivalutare la posizione del sig. MA tenendo conto della sua incolpevolezza rispetto alle vicende del primo datore di lavoro e, soprattutto, dell'effettivo e documentato inserimento nel mercato del lavoro italiano.
3.- Per quanto concerne l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio la ritiene fondata. Il ricorrente ha presentato apposita istanza, autocertificando un reddito ampiamente inferiore al limite di legge. Le difficoltà incontrate nell'ottenere la certificazione reddituale dall'Agenzia delle Entrate, a causa della mancanza di un codice fiscale definitivo e di un titolo di soggiorno stabile (situazione direttamente conseguente al provvedimento impugnato), costituiscono un'oggettiva impossibilità non imputabile all'istante. In assenza di fondati motivi per dubitare della veridicità dell'autocertificazione, e considerata la fondatezza del ricorso, l'istanza può essere accolta.
Ai fini della liquidazione del compenso in favore del difensore, avv. Alessandro Ferrara, si tiene conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, della natura della controversia, dell'attività processuale svolta e della previsione di cui all'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, che dispone la riduzione alla metà degli importi. Si stima equo liquidare un compenso complessivo di euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA).
4.- Le spese di giudizio, in considerazione della peculiarità della vicenda e dell'esito della lite, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento della Prefettura di Napoli prot. n. 227077 del 05/06/2025, nei limiti e nei termini indicati in motivazione.
Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e, per l'effetto, liquida in favore dell'avvocato Alessandro Ferrara il compenso per l'attività defensionale, che determina nella misura di complessivi euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN DE, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
FA FF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA FF | IN DE |
IL SEGRETARIO