TAR Napoli, sez. VI, sentenza 01/04/2026, n. 2200
TAR
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 1 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Incolpevolezza del lavoratore e buona fede

    La Corte ha ritenuto che le inadempienze fossero imputabili esclusivamente al datore di lavoro e non al lavoratore straniero, la cui buona fede è presunta e suffragata da un comportamento attivo e collaborativo. L'Amministrazione non può far ricadere le conseguenze negative unicamente sul lavoratore incolpevole.

  • Accolto
    Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza

    La sanzione della revoca risulta sproporzionata se applicata al soggetto incolpevole, frustrando l'interesse pubblico alla corretta gestione dei flussi migratori. La frode o falsificazione documentale rilevanti ai fini della revoca devono denotare il concorso o la consapevolezza del lavoratore, non provati nel caso di specie. La condotta successiva del ricorrente dimostra una reale volontà di inserirsi nel tessuto lavorativo.

  • Accolto
    Valutazione delle sopravvenienze fattuali

    La giurisprudenza recente sottolinea la necessità di tenere conto delle sopravvenienze fattuali e giuridiche, evolvendo da un 'giudizio sull'atto' a un 'giudizio sul rapporto'. L'effettivo inserimento lavorativo e sociale dello straniero è un elemento che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare in ossequio ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.

  • Accolto
    Applicabilità del permesso per attesa occupazione

    Per identità di ratio con quanto previsto dall'art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/1998, deve essere consentito allo straniero di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipenda da cause a lui non riconducibili. La prassi amministrativa, supportata da circolari ministeriali, ammette tale possibilità. L'approccio restrittivo dell'Amministrazione si scontra con i principi di proporzionalità e individualizzazione della responsabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 01/04/2026, n. 2200
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2200
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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