Articolo 30 della Legge 29 novembre 1995, n. 520
Articolo 29Articolo 31
Versione
22 dicembre 1995
Art. 30. (Rendiconto dell'effettiva utilizzazione
delle somme percepite) 1. La CELI trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 26 e 27 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto cui e' stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata un'integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 27 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;
c) gli interventi operati per altre finalita' previste dagli articoli 26 e 27.
3. Il Ministro dell'interno entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1995