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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di BOLZANO Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MARINARO ENRICO, Presidente
BISIGNANO AXEL, Relatore
MAYR MARKUS, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 46/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Bolzano - Piazza Giorgio Ambrosoli 24 39100 Bolzano .bozen. BZ
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 65/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BOLZANO sez. 1
e pubblicata il 26/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01A200312 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01A200312 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01A200312 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01A200312 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01A200312 IRAP a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 51/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza impugnata, confermare integralmente l'avviso di accertamento impugnato.
Con vittoria di spese in entrambi i gradi di giudizio
Resistente/Appellato:
nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 65/2025 del 20 maggio 2025, depositata in data 26 maggio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bolzano accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso gli avvisi di accertamento n. TBA01A200312 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2016, n. TBA01A200312 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI), n. TBA01A200312 IVA-
OPERAZIONI IMPONIBILI e n. TBA01A200312 IRAP in relazione all'annualità d'imposta 2016, con i quali erano stati determinati maggiori redditi ai fini IRPEF e IRAP per € 40.950,00, con conseguente accertamento di una maggiore IRPEF per € 5.567,00, maggiore IRAP per € 413,00, maggiore IVA per € 6.251,00, una maggiore addizionale comunale per € 25,00, oltre a relativi interessi e sanzioni.
Resistente_1 era titolare di un'impresa individuale avente a oggetto la vendita di beni alimentari mediante distributori automatici nel Comune di Località_1, attività esercitata in un locale di mq 40. Nel contempo, la stessa è proprietaria di un monolocale ricavato all'interno della propria abitazione. Con l'impugnato avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate di Bolzano, sulla base di una precedente verifica condotta dalla
Guardia di Finanza di Merano, contestava alla ricorrente (a) di avere effettuato un'attività professionale di affittacamere per l'anno di imposta 2016 omettendo di indicare i relativi corrispettivi che erano stati determinati nella somma di € 11.224,00; (b) di avere, in relazione alla propria attività principale di vendita di alimentari e bevande tramite distributori automatici, dichiarato una somma palesemente difforme rispetto agli studi di settore per cui venivano accertati maggiori ricavi in misura di € 30.111,00.
Nel proprio ricorso, la parte eccepiva i seguenti motivi:
1) mancanza di motivazione dell'atto, in quanto gli atti cui si faceva riferimento negli avvisi non erano stati allegati agli stessi;
2) violazione dell'art. 39 DLVO 600/1973 per assenza di prova in relazione all'attività di affittacamere, in quanto non era stato fornito nessun elemento, nemmeno a livello di presunzione semplice, dal quale poter desumere che l'affitto del monolocale fosse avvenuto al di fuori della piattaforma di booking;
3) violazione dell'art. 39 DLVO 600/1973 omesso accertamento dei costi, in quanto, se e laddove l'accertamento presuntivo fosse valido, dovevano essere calcolati e riconosciuti altresì i relativi costi;
4) violazione del contraddittorio preventivo con riferimento all'attività di commercio con distributori automatici poiché l'Ufficio non aveva attivato alcun preventivo contraddittorio con la ricorrente in relazione all'accertamento in difformità dagli studi di settore;
5) errata individuazione dei ricavi relativi agli studi di settore ed errata individuazione dei maggiori ricavi;
6) errata indicazione del maggior reddito ai fini IRPEF e IRAP.
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso. Sulle questioni pregiudiziali sollevate non si pronunciava, ritenendo che il ricorso fosse da accogliere nel merito.
In relazione alle presunte entrate derivanti dall'attività di affittacamere, la Corte riteneva che anche le presunzioni semplici sulle quali si basava l'Agenzia, fossero “del tutto apodittiche in quanto non fondate su comuni leggi di esperienza”, non essendo stato fornito alcun elemento, nemmeno logico, dal quale poter desumere che l'immobile fosse stato affittato senza l'utilizzazione del portale booking.
In relazione all'attività di vendita di beni alimentari mediante apparecchi elettronici, la Corte osservava come l'Ufficio non avesse fornito la prova dell'avvio del contraddittorio con la parte. In particolare, osservava la
Corte che, in materia di studi di settore, l'Amministrazione è legittimata a ricostruire il reddito in maniera presuntiva. Tuttavia, tale ricostruzione presuppone, a pena di nullità, l'avvio del necessario contraddittorio con la parte e l'Amministrazione non aveva fornito la prova di avere invitato la parte a prendere posizione.
L'Agenzia impugnava tempestivamente la sentenza proponendo i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 39 secondo comma lett. d-bis) D.lgs 600/1973 in relazione all'attività di affittacamere, in quanto la norma in questione, in assenza di qualsiasi documentazione contabile, consentiva all'Ufficio di ricostruire il reddito con l'utilizzo di presunzioni supersemplici.
2) in relazione alla presunta violazione del contraddittorio in sede amministrativa, l'Ufficio produceva l'invito n. I00203/2021, notificato a mezzo PEC in data 06.04.2021, ritenendosi legittimato in tal senso in virtù della sentenza Corte Cost. n. 36 del 27 marzo 2025. Conseguentemente chiedeva di entrarsi nel merito della questione ribadendo che la ricostruzione reddituale effettuata dall'Agenzia fosse corretta a fronte dei dati asseritamente anomali forniti dalla contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito dedotte.
Le presunte fonti di reddito ricostruite dall'Ufficio di cui usufruirebbe la parte sono due: una prima consistente nella attività di affittacamere, la seconda in quella di vendita di beni alimentari mediante distributori automatici.
In relazione alla prima fonte è stato accertato che la Resistente_1 avesse affittato, tramite il portale booking, un miniappartamento ricavato all'interno di quello di sua proprietà, percependo la somma di € 2.567,00 che non era mai stata dichiarata. Partendo da questa somma ed in assenza di qualsivoglia dato contabile,
l'Agenzia ha dedotto che il ricavo fosse in realtà di € 11.224,00. La somma in questione è stata determinata basandosi esclusivamente sul fatto che la città di Località_1 è una destinazione turistica molto ambita, valorizzando il numero di pernottamenti complessivi ed il fatto che gli stessi si concentravano prevalentemente durante i fine settimana, ritenendo pertanto che l'appartamento fosse occupato per circa un terzo dell'anno.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che tale criterio fosse insufficiente al fine della determinazione del reddito. Nell'atto di appello l'Ufficio lamenta che, in assenza totale di scritture contabili e non avendo la contribuente preso posizione, poteva e doveva basarsi sul criterio di cui all'art. 39, lett. d), secondo periodo del DLVO 600/73, secondo il quale, per la determinazione del reddito, potrebbe basarsi su dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza definite “supersemplici”.
Orbene, tale motivo è infondato.
La presunzione si basa su di un fatto noto dal quale, mediante ragionamenti di tipo logico, si risale ad un fatto non noto. Nella specie, risulta certo che la contribuente avesse concesso in locazione il proprio appartamento utilizzando la piattaforma booking. Di qui la deduzione che sia stato concesso in locazione anche in altri periodi. Senonché, ciò che manca sono “i dati e notizie” venuti a conoscenza dell'Ufficio. Come evidenziato dalla Corte di giustizia di I grado, l'Agenzia non è stata in grado di spiegare, nemmeno sotto il profilo presuntivo, come la contribuente sia riuscita a fare incontrare la domanda con l'offerta. I portali come booking hanno esattamente questa funzione. Consentire a chi vuole soggiornare temporaneamente in una città di trovare alloggio, mentre, dall'altra parte, chi offre l'alloggio ha accesso al mercato. E' ovvio che alloggi turistici venivano concessi anche prima dell'esistenza delle piattaforme in questione. Tuttavia, l'affitto di un appartamento a turisti e, quindi, senza alcuna forma di pubblicità perché non rientrante in una vera e propria attività imprenditoriale, presuppone che il turista conoscesse l'esistenza dell'alloggio in offerta. In sostanza l'Ufficio non poteva basarsi sul generico dato dei pernottamenti turistici a Località_1, ma necessitava di fornire la prova, quanto meno logica, di come la contribuente abbia superato la difficoltà di reperire clienti senza usufruire dei portali come booking o altri. L'Agenzia non ha nemmeno provato ad argomentare in tal senso.
Di conseguenza, vengono a mancare anche le c.d. “presunzioni supersemplici” cui fa richiamo la appellante nel suo atto.
L'appello è fondato nella parte in cui lamenta che il Giudice di primo grado non ha riconosciuto come evaso, perché mai dichiarato, nemmeno l'importo di € 2.567,00. Tale importo risulta, di fatto, documentalmente dovuto e mai contestato dalla parte. Come tale sarebbe dovuto confluire nella relativa dichiarazione dei redditi.
Quanto alla seconda voce di reddito relativa ai presunti redditi conseguiti con l'attività di alimentari mediante distributori automatici, va, innanzitutto, premesso che l'Agenzia era legittimata ad integrare la prova non fornita in sede di primo grado, ovverosia di fornire la prova dell'instaurazione del contraddittorio in sede di verifica, prova non fornita al Giudice di I grado, il quale, conseguentemente, aveva accolto il ricorso sotto questo profilo. Difatti, alla presente vertenza si applica il vecchio disposto dell'art. 58, comma 2, del DLVO
n. 546/1992, che consentiva di produrre nuovi documenti in appello. Tale norma è stata abrogata dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 220/2023. Tuttavia, quest'ultima prevede come disposizione transitoria che la preclusione sia applicabile solamente ai procedimenti instaurati a decorrere dall'entrata in vigore della legge fissata per il 4 gennaio 2024. Essendo pacifico che il presente procedimento è stato instaurato nel 2023, l'Ufficio era autorizzato a produrre l'invito n. I00203/2021 e la prova della relativa notifica anche in secondo grado. Risulta dunque provata l'instaurazione del contraddittorio da parte dell'Agenzia.
Ciò premesso, secondo costante giurisprudenza, l'ente impositore è legittimato ad avvalersi esclusivamente dei parametri indicati dagli studi di settore qualora il contribuente non abbia fornito nessuna controdeduzione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21754 del 20/09/2017, nonché Cass. Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009).
Qualora, viceversa, egli dovesse fornire delle controdeduzioni, è onere dell'Ufficio superare tali argomentazioni con motivazioni aggiuntive (da ultimo Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24931 del 18/08/2022).
Le controdeduzioni possono essere formulate anche solo in sede contenziosa qualora il contribuente non abbia reagito all'invito a prendere posizione in fase di accertamento (Sez. 5, Ordinanza n. 23252 del
18/09/2019).
Premesso dunque che l'Agenzia ha fornito la prova di avere regolarmente attivato il contraddittorio, risulta che:
1) la contribuente non ha reagito nella fase dell'accertamento, circostanza che legittimava l'Ufficio a basarsi esclusivamente sullo scostamento dagli studi;
2) tuttavia, essa ha formulato controdeduzioni nella fase contenziosa, formulando una proposta di mediazione. In particolare, la Resistente_1 evidenziava come i parametri utilizzati dall'Agenzia nel caso di specie fossero privi di coerenza logica. Difatti, risulta incontestato che la merce acquistata dalla contribuente nell'anno di imposta avesse avuto un costo pari a circa € 10.000,00. Nel proprio ricorso la parte ha giustamente evidenziato come sia del tutto inverosimile che, partendo da tale dato, si possa arrivare ad un ricavo pari ad € 40.000,00 come accertato sulla base di un'applicazione meccanica degli studi di settore. A fronte di queste obiezioni l'Ufficio non ha fornito alcuna spiegazione, limitandosi in entrambi i gradi di giudizio a fare richiamo alla correttezza dei propri calcoli basati sugli studi di settore.
Ciò considerato si ritiene che, sulla base dei dati acquisiti, sia corretta la proposta di mediazione formulata dalla contribuente. In particolare, la proposta prevede che il ricavo lordo da affittacamere lordo della Resistente_1 debba determinarsi nella misura di € 7.856,80 e quindi in misura pari al triplo di quanto effettivamente accertato. Da tale somma va detratto il 30% di componenti negative che vanno riconosciute a titolo di costo.
Quello derivante dall'attività di distributori automatici, con l'applicazione dei necessari correttivi, viene determinato nella misura di € 28.355,00, ai quali vanno detratti le componenti negative per € 23.550,00, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi su entrambe le voci di reddito determinate. L'indicazione dei ricavi da aggiungere alle voci di costo come formulata in sede di proposta deve considerarsi come mero refuso, non essendo, con tutta evidenza, un ricavo una componente negativa e, quindi, non può essere considerata nel calcolo.
La reciproca soccombenza determina la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiara dovuti gli importi in questione nei limiti di cui alla proposta di mediazione. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di BOLZANO Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MARINARO ENRICO, Presidente
BISIGNANO AXEL, Relatore
MAYR MARKUS, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 46/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Bolzano - Piazza Giorgio Ambrosoli 24 39100 Bolzano .bozen. BZ
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 65/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BOLZANO sez. 1
e pubblicata il 26/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01A200312 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01A200312 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01A200312 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01A200312 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01A200312 IRAP a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 51/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza impugnata, confermare integralmente l'avviso di accertamento impugnato.
Con vittoria di spese in entrambi i gradi di giudizio
Resistente/Appellato:
nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 65/2025 del 20 maggio 2025, depositata in data 26 maggio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bolzano accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso gli avvisi di accertamento n. TBA01A200312 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2016, n. TBA01A200312 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI), n. TBA01A200312 IVA-
OPERAZIONI IMPONIBILI e n. TBA01A200312 IRAP in relazione all'annualità d'imposta 2016, con i quali erano stati determinati maggiori redditi ai fini IRPEF e IRAP per € 40.950,00, con conseguente accertamento di una maggiore IRPEF per € 5.567,00, maggiore IRAP per € 413,00, maggiore IVA per € 6.251,00, una maggiore addizionale comunale per € 25,00, oltre a relativi interessi e sanzioni.
Resistente_1 era titolare di un'impresa individuale avente a oggetto la vendita di beni alimentari mediante distributori automatici nel Comune di Località_1, attività esercitata in un locale di mq 40. Nel contempo, la stessa è proprietaria di un monolocale ricavato all'interno della propria abitazione. Con l'impugnato avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate di Bolzano, sulla base di una precedente verifica condotta dalla
Guardia di Finanza di Merano, contestava alla ricorrente (a) di avere effettuato un'attività professionale di affittacamere per l'anno di imposta 2016 omettendo di indicare i relativi corrispettivi che erano stati determinati nella somma di € 11.224,00; (b) di avere, in relazione alla propria attività principale di vendita di alimentari e bevande tramite distributori automatici, dichiarato una somma palesemente difforme rispetto agli studi di settore per cui venivano accertati maggiori ricavi in misura di € 30.111,00.
Nel proprio ricorso, la parte eccepiva i seguenti motivi:
1) mancanza di motivazione dell'atto, in quanto gli atti cui si faceva riferimento negli avvisi non erano stati allegati agli stessi;
2) violazione dell'art. 39 DLVO 600/1973 per assenza di prova in relazione all'attività di affittacamere, in quanto non era stato fornito nessun elemento, nemmeno a livello di presunzione semplice, dal quale poter desumere che l'affitto del monolocale fosse avvenuto al di fuori della piattaforma di booking;
3) violazione dell'art. 39 DLVO 600/1973 omesso accertamento dei costi, in quanto, se e laddove l'accertamento presuntivo fosse valido, dovevano essere calcolati e riconosciuti altresì i relativi costi;
4) violazione del contraddittorio preventivo con riferimento all'attività di commercio con distributori automatici poiché l'Ufficio non aveva attivato alcun preventivo contraddittorio con la ricorrente in relazione all'accertamento in difformità dagli studi di settore;
5) errata individuazione dei ricavi relativi agli studi di settore ed errata individuazione dei maggiori ricavi;
6) errata indicazione del maggior reddito ai fini IRPEF e IRAP.
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso. Sulle questioni pregiudiziali sollevate non si pronunciava, ritenendo che il ricorso fosse da accogliere nel merito.
In relazione alle presunte entrate derivanti dall'attività di affittacamere, la Corte riteneva che anche le presunzioni semplici sulle quali si basava l'Agenzia, fossero “del tutto apodittiche in quanto non fondate su comuni leggi di esperienza”, non essendo stato fornito alcun elemento, nemmeno logico, dal quale poter desumere che l'immobile fosse stato affittato senza l'utilizzazione del portale booking.
In relazione all'attività di vendita di beni alimentari mediante apparecchi elettronici, la Corte osservava come l'Ufficio non avesse fornito la prova dell'avvio del contraddittorio con la parte. In particolare, osservava la
Corte che, in materia di studi di settore, l'Amministrazione è legittimata a ricostruire il reddito in maniera presuntiva. Tuttavia, tale ricostruzione presuppone, a pena di nullità, l'avvio del necessario contraddittorio con la parte e l'Amministrazione non aveva fornito la prova di avere invitato la parte a prendere posizione.
L'Agenzia impugnava tempestivamente la sentenza proponendo i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 39 secondo comma lett. d-bis) D.lgs 600/1973 in relazione all'attività di affittacamere, in quanto la norma in questione, in assenza di qualsiasi documentazione contabile, consentiva all'Ufficio di ricostruire il reddito con l'utilizzo di presunzioni supersemplici.
2) in relazione alla presunta violazione del contraddittorio in sede amministrativa, l'Ufficio produceva l'invito n. I00203/2021, notificato a mezzo PEC in data 06.04.2021, ritenendosi legittimato in tal senso in virtù della sentenza Corte Cost. n. 36 del 27 marzo 2025. Conseguentemente chiedeva di entrarsi nel merito della questione ribadendo che la ricostruzione reddituale effettuata dall'Agenzia fosse corretta a fronte dei dati asseritamente anomali forniti dalla contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito dedotte.
Le presunte fonti di reddito ricostruite dall'Ufficio di cui usufruirebbe la parte sono due: una prima consistente nella attività di affittacamere, la seconda in quella di vendita di beni alimentari mediante distributori automatici.
In relazione alla prima fonte è stato accertato che la Resistente_1 avesse affittato, tramite il portale booking, un miniappartamento ricavato all'interno di quello di sua proprietà, percependo la somma di € 2.567,00 che non era mai stata dichiarata. Partendo da questa somma ed in assenza di qualsivoglia dato contabile,
l'Agenzia ha dedotto che il ricavo fosse in realtà di € 11.224,00. La somma in questione è stata determinata basandosi esclusivamente sul fatto che la città di Località_1 è una destinazione turistica molto ambita, valorizzando il numero di pernottamenti complessivi ed il fatto che gli stessi si concentravano prevalentemente durante i fine settimana, ritenendo pertanto che l'appartamento fosse occupato per circa un terzo dell'anno.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che tale criterio fosse insufficiente al fine della determinazione del reddito. Nell'atto di appello l'Ufficio lamenta che, in assenza totale di scritture contabili e non avendo la contribuente preso posizione, poteva e doveva basarsi sul criterio di cui all'art. 39, lett. d), secondo periodo del DLVO 600/73, secondo il quale, per la determinazione del reddito, potrebbe basarsi su dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza definite “supersemplici”.
Orbene, tale motivo è infondato.
La presunzione si basa su di un fatto noto dal quale, mediante ragionamenti di tipo logico, si risale ad un fatto non noto. Nella specie, risulta certo che la contribuente avesse concesso in locazione il proprio appartamento utilizzando la piattaforma booking. Di qui la deduzione che sia stato concesso in locazione anche in altri periodi. Senonché, ciò che manca sono “i dati e notizie” venuti a conoscenza dell'Ufficio. Come evidenziato dalla Corte di giustizia di I grado, l'Agenzia non è stata in grado di spiegare, nemmeno sotto il profilo presuntivo, come la contribuente sia riuscita a fare incontrare la domanda con l'offerta. I portali come booking hanno esattamente questa funzione. Consentire a chi vuole soggiornare temporaneamente in una città di trovare alloggio, mentre, dall'altra parte, chi offre l'alloggio ha accesso al mercato. E' ovvio che alloggi turistici venivano concessi anche prima dell'esistenza delle piattaforme in questione. Tuttavia, l'affitto di un appartamento a turisti e, quindi, senza alcuna forma di pubblicità perché non rientrante in una vera e propria attività imprenditoriale, presuppone che il turista conoscesse l'esistenza dell'alloggio in offerta. In sostanza l'Ufficio non poteva basarsi sul generico dato dei pernottamenti turistici a Località_1, ma necessitava di fornire la prova, quanto meno logica, di come la contribuente abbia superato la difficoltà di reperire clienti senza usufruire dei portali come booking o altri. L'Agenzia non ha nemmeno provato ad argomentare in tal senso.
Di conseguenza, vengono a mancare anche le c.d. “presunzioni supersemplici” cui fa richiamo la appellante nel suo atto.
L'appello è fondato nella parte in cui lamenta che il Giudice di primo grado non ha riconosciuto come evaso, perché mai dichiarato, nemmeno l'importo di € 2.567,00. Tale importo risulta, di fatto, documentalmente dovuto e mai contestato dalla parte. Come tale sarebbe dovuto confluire nella relativa dichiarazione dei redditi.
Quanto alla seconda voce di reddito relativa ai presunti redditi conseguiti con l'attività di alimentari mediante distributori automatici, va, innanzitutto, premesso che l'Agenzia era legittimata ad integrare la prova non fornita in sede di primo grado, ovverosia di fornire la prova dell'instaurazione del contraddittorio in sede di verifica, prova non fornita al Giudice di I grado, il quale, conseguentemente, aveva accolto il ricorso sotto questo profilo. Difatti, alla presente vertenza si applica il vecchio disposto dell'art. 58, comma 2, del DLVO
n. 546/1992, che consentiva di produrre nuovi documenti in appello. Tale norma è stata abrogata dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 220/2023. Tuttavia, quest'ultima prevede come disposizione transitoria che la preclusione sia applicabile solamente ai procedimenti instaurati a decorrere dall'entrata in vigore della legge fissata per il 4 gennaio 2024. Essendo pacifico che il presente procedimento è stato instaurato nel 2023, l'Ufficio era autorizzato a produrre l'invito n. I00203/2021 e la prova della relativa notifica anche in secondo grado. Risulta dunque provata l'instaurazione del contraddittorio da parte dell'Agenzia.
Ciò premesso, secondo costante giurisprudenza, l'ente impositore è legittimato ad avvalersi esclusivamente dei parametri indicati dagli studi di settore qualora il contribuente non abbia fornito nessuna controdeduzione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21754 del 20/09/2017, nonché Cass. Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009).
Qualora, viceversa, egli dovesse fornire delle controdeduzioni, è onere dell'Ufficio superare tali argomentazioni con motivazioni aggiuntive (da ultimo Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24931 del 18/08/2022).
Le controdeduzioni possono essere formulate anche solo in sede contenziosa qualora il contribuente non abbia reagito all'invito a prendere posizione in fase di accertamento (Sez. 5, Ordinanza n. 23252 del
18/09/2019).
Premesso dunque che l'Agenzia ha fornito la prova di avere regolarmente attivato il contraddittorio, risulta che:
1) la contribuente non ha reagito nella fase dell'accertamento, circostanza che legittimava l'Ufficio a basarsi esclusivamente sullo scostamento dagli studi;
2) tuttavia, essa ha formulato controdeduzioni nella fase contenziosa, formulando una proposta di mediazione. In particolare, la Resistente_1 evidenziava come i parametri utilizzati dall'Agenzia nel caso di specie fossero privi di coerenza logica. Difatti, risulta incontestato che la merce acquistata dalla contribuente nell'anno di imposta avesse avuto un costo pari a circa € 10.000,00. Nel proprio ricorso la parte ha giustamente evidenziato come sia del tutto inverosimile che, partendo da tale dato, si possa arrivare ad un ricavo pari ad € 40.000,00 come accertato sulla base di un'applicazione meccanica degli studi di settore. A fronte di queste obiezioni l'Ufficio non ha fornito alcuna spiegazione, limitandosi in entrambi i gradi di giudizio a fare richiamo alla correttezza dei propri calcoli basati sugli studi di settore.
Ciò considerato si ritiene che, sulla base dei dati acquisiti, sia corretta la proposta di mediazione formulata dalla contribuente. In particolare, la proposta prevede che il ricavo lordo da affittacamere lordo della Resistente_1 debba determinarsi nella misura di € 7.856,80 e quindi in misura pari al triplo di quanto effettivamente accertato. Da tale somma va detratto il 30% di componenti negative che vanno riconosciute a titolo di costo.
Quello derivante dall'attività di distributori automatici, con l'applicazione dei necessari correttivi, viene determinato nella misura di € 28.355,00, ai quali vanno detratti le componenti negative per € 23.550,00, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi su entrambe le voci di reddito determinate. L'indicazione dei ricavi da aggiungere alle voci di costo come formulata in sede di proposta deve considerarsi come mero refuso, non essendo, con tutta evidenza, un ricavo una componente negativa e, quindi, non può essere considerata nel calcolo.
La reciproca soccombenza determina la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiara dovuti gli importi in questione nei limiti di cui alla proposta di mediazione. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.