Sentenza 23 marzo 2001
Massime • 1
In tema di distribuzione di carburanti, l'ipotesi di concentrazione di due o più impianti è espressamente disciplinata dall'art. 15 del d.P.R. 1269/1971 (contenente il regolamento di esecuzione dell'art. 16 del D.L. 745/1970), ed è soggetta ad autorizzazione dell'autorità che abbia già rilasciato le relative concessioni, salvo divieto di trasferimento o concentrazione in province diverse da quella ove è ubicato l'impianto stesso. Ne consegue che la concentrazione di impianti deve ritenersi parificata al loro trasferimento, e, quindi, con essa, deve ritenersi legittimo anche il trasferimento della concessione, se autorizzata, senza che ciò infici di nullità l'atto relativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2001, n. 4182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4182 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n. 20453 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto:
DA
ESSO ITALIANA s.p.a., con sede in Genova, in persona, del presidente p.t., elettivamente domiciliato in Roma, V. Bocca di Leone n. 78, presso l'avv. Gian Paolo Zanchini, che, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Gino Mensi di Genova, la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
SOPETI s.r.l., con sede in Lucca, in persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 19, presso l'avv. Patrizio Vannutelli e rappresentata e difesa dall'avv. Franco Feliziani da Massa, per procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, sez. 3^ civ. n. 453, del 12 marzo - 5 giugno 1999. Udita, all'udienza del 19 dicembre 2000, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Uditi l'avv. Feliziani, per la controricorrente, e il P.M., Dott. Rosario Russo, che conclude per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Nel 1989 la s.r.l. TI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova la s.p.a. SO Italiana perché fosse condannata a pagarle quanto dovuto o il risarcimento dei danni da inadempimento del contratto da loro concluso il 14 luglio 1985, per il quale l'attrice, titolare dell'impianto di distribuzione di carburanti in Lucca- Nozzano, s'obbligava a demolirlo e ne consentiva la concentrazione in altro impianto di cui era titolare la società Euromarket nella stessa città in località S. Marco e la SO s'impegnava a pagarle L. 15 per ogni litro di benzina e gasolio erogato dal distributore concentrato e, d'accordo con la Euromarket, a presentare al comune domanda d'autorizzazione a potenziare l'impianto di quest'ultima. In domanda, si deduceva che la TI aveva messo a disposizione la sua autorizzazione comunale per gestire l'impianto demolito e che, autorizzata la concentrazione, la SO aveva realizzato il potenziamento del distributore di Lucca S. Marco della Euromarket. Si costituiva la SO s.p.a. eccependo la nullità del contratto a base della domanda perché, anche se un suo funzionario aveva trasmesso alla Direzione le proposte della TI, le stesse non erano state accettate dalla convenuta, che non poteva obbligarsi a pagare un corrispettivo per l'assenso prestato dalla Euromarket al potenziamento del suo impianto, dovendosi comunque dichiarare nulla la cessione della concessione amministrativa senza trasferimento dell'azienda.
Disposta la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. dell'Euromarket, che rimaneva contumace, il Tribunale riteneva valido l'accordo; la SO Italiana impugnava la sentenza insistendo per la nullità del contratto, col quale si trasferiva una concessione amministrativa da un privato ad altro in corrispettivo di danaro.
Anche con l'appello, come in primo grado, la TI chiedeva di accogliere la domanda e di condannare la controparte o a restituire la concessione concentrata e a risarcire i danni ovvero a indennizzare l'istante per l'ingiustificato arricchimento ricevuto. Con sentenza del 5 giugno 1999, la Corte d'appello di Genova, ritenuto non necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'Euromarket, contumace in primo grado e alla quale non s'era notificato il gravame, rigettava quest'ultimo.
Secondo l'appellante SO, l'accordo dedotto in domanda era nullo, in quanto violativo dell'art. 16 del D.L. n. 745 del 1970 che, al comma 9, dispone che "la concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà del relativo impianto, previa autorizzazione dell'autorità che ha rilasciato la concessione stessa".
La Corte rilevava che, se un trasferimento di concessione si era avuto, questo era avvenuto dalla TI alla Euromarket e a tale negozio alcun interesse aveva la SO, che non poteva chiederne quindi la nullità. Era però da escludere che, nel caso, vi fosse stato un trasferimento dell'impianto della SOPETI, demolito in base all'accordo; l'operazione era avvenuta con le autorizzazioni delle autorità competenti e la fattispecie concreta non contrastava con l'art. 16 D.L. n. 745/70 ne' era invalido l'accordo tra TI e Euromarket per il passaggio della concessione e la concentrazione dell'impianto in quello di Lucca S. Marco.
Il contratto tra le società SO e TI, non avendo ad oggetto il medesimo contenuto di quello per la concentrazione degli impianti tra quest'ultima società e la Euromarket, non riguarda il passaggio della concessione, ma è motivato dai vantaggi che la SO riteneva potessero derivarle dall'eliminazione del distributore di Lucca Nozzano e dal potenziamento dell'impianto di Euromarket, per cui l'impugnazione era da rigettare e la SO doveva essere condannata alle spese di causa.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la SO Italiana s.p.a. per un unico motivo e la s.r.l. TI si difende con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 c.c. e 16 D.L. 26 ottobre 1970 n. 745 convertito in L. 18 dicembre 1970 n. 1034, e dei principi in materia di trasferimento delle concessioni amministrative, anche per insufficiente motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto valido l'accordo per il trasferimento della concessione alla SO senza conferimento della relativa azienda.
Secondo la Corte di merito, la SO Italiana non aveva interesse ad impugnare il rapporto tra TI ed Euromarket per il quale è stato trasferito dalla prima alla seconda il distributore di Lucca-Nozzano con le relative autorizzazioni, e quindi tra le stesse parti si è convenuta la concentrazione di questo impianto in quello di Lucca S. Marco.
A detto contratto è solo collegato quello tra la SO e la TI che nulla ha trasferito, e quindi la prima non può lamentare l'avvenuta cessione di concessione senza impianto;
la sentenza impugnata ha escluso ogni rilievo, nell'accordo concluso da SO e TI, dell'art. 16 del D.L. n. 745/1970, non avendo questo ad oggetto il trasferimento di concessione, ma non considera che mai quest'ultima è trasferibile per atto privato e senza cessione della relativa azienda, oltre che con le autorizzazioni della P.A. In sostanza, nel caso mentre l'azienda risulta trasferita a Euromarket da TI, la concessione è stata ceduta alla SO, con atto contrastante con norma imperativa, quale è l'art. 16 del D.L. 745/1970, e nullo ex art. 1418 c.c..
1.1. L'ipotesi di "concentrazione di due o più impianti in un unico impianto" è espressamente disciplinata dall'art. 15 del D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269, regolamento di esecuzione dell'art. 16 del D.L. 745/70, ed è soggetta ad autorizzazione dell'autorità che ha rilasciato le relative concessioni, la quale nel caso incontestatamente vi fu.
La norma vieta il trasferimento o la concentrazione di impianti in provincia diversa da quella in cui è l'impianto stesso e impone dei termini per il trasferimento e il potenziamento di impianti da poco trasferiti o risultanti dalla concentrazione di altri. In sostanza, la concentrazione di impianti è parificata al loro trasferimento, in base al regolamento di esecuzione richiamato, e quindi con essa può aversi anche il trasferimento della concessione se autorizzata, come incontestatamente accaduto in tal caso. L'atto che validamente ha dato luogo al conferimento dell'azienda costituita dall'impianto della TI alla Euromarket, determinando la concentrazione e il potenziamento dell'impianto di quest'ultima, è quindi conforme alle norme di legge e non è nullo;
a esso si riferisce, secondo quanto ritenuto con motivazione congrua e logica dalla Corte territoriale, l'accordo tra la TI e la SO, per il quale quest'ultima si è impegnata a versare una somma per ogni litro di benzine o gasolio venduto nell'impianto potenziato, alla TI, con un obbligo che non scaturisce dalla cessione alla SO di alcuna concessione senza il relativo impianto, ma che intende compensare il sacrificio per l'eliminazione dell'impianto della controricorrente a favore di un terzo, il cui distributore si è invece potenziato, in una linea di concentrazione e ampliamento del punto vendita largamente diffusa per la c.d. grande distribuzione, con conseguente vantaggio della stessa SO.
La decisione di merito è quindi corretta e il ricorso deve essere rigettato.
Per il principio della soccombenza le spese della presente fase del giudizio restano a carico della ricorrente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in L. 8.215.000=, delle quali L.
8.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 19 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2001