CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/05/2023, n. 18000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18000 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI UI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/01/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18000 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 17.1.2013, il Tribunale di Napoli - ez. distaccata di Frattamaggiore, ha dichiarato UI Salierno colpevole del reato di cui all'art. 116 cod. strada, in relazione alla guida senza patente di un motociclo (fatto del 20.2.2008). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo, l'intervenuta depenalizzazione del reato ascritto. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 4. Il ricorso è fondato. La contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, secondo la previsione dell'art. 2, comma secondo, cod. pen. Inoltre, la questione concernente la aboliti° criminis è pregiudiziale rispetto a quella - esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione - relativa all'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400). 5. Gli atti non vanno trasmessi all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, trattandosi di fatto commesso in data 20.2.2008, pertanto già prescritto alla data di entrata in vigore (6 febbraio 2016) del d.lgs. n. 8/2016.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consig e estensore Il Presiden
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18000 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 17.1.2013, il Tribunale di Napoli - ez. distaccata di Frattamaggiore, ha dichiarato UI Salierno colpevole del reato di cui all'art. 116 cod. strada, in relazione alla guida senza patente di un motociclo (fatto del 20.2.2008). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo, l'intervenuta depenalizzazione del reato ascritto. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 4. Il ricorso è fondato. La contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, secondo la previsione dell'art. 2, comma secondo, cod. pen. Inoltre, la questione concernente la aboliti° criminis è pregiudiziale rispetto a quella - esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione - relativa all'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400). 5. Gli atti non vanno trasmessi all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, trattandosi di fatto commesso in data 20.2.2008, pertanto già prescritto alla data di entrata in vigore (6 febbraio 2016) del d.lgs. n. 8/2016.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consig e estensore Il Presiden