CASS
Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 16974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16974 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: La RA EZ, nata il [...] a [...] avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Onnbretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice LA MI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna di EZ La RA per il reato di peculato (art. 314 cod. pen.). Penale Sent. Sez. 6 Num. 16974 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 28/04/2026 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorsoRA leer EZ, per il tramite dell'Avvocato Tommaso Caliciuri, deducendo i seguenti quattro motivi. 2.1. Violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e travisamento della prova per omissione. I Giudici di secondo grado hanno escluso fosse stata provata la tesi difensiva sul difetto del dolo di appropriazione: difetto dovuto all'erroneo ma radicato convincimento, nell'imputata, che la polizza assicurativa avrebbe coperto l'inadempimento. In tal modo, hanno però violato la presunzione di non colpevolezza ed invertito l'onere probatorio. D'altronde, nemmeno è vero che mancasse un appiglio probatorio, posto che, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, il marito dell'imputata aveva espressamente dichiarato che l'attività aveva una polizza assicurativa, aggiungendo che, a suo avviso, avrebbe coperto l'intero ammanco. 2.2. Errata applicazione dell'art. 314 cod. pen., in relazione all'elemento oggettivo e soggettivo del reato. Nel procedimento è emersa la prova dell'esistenza del contratto e di una fideiussione escutibile in caso di inadempimento, dal che si inferisce l'assenza di un atteggiamento uti dominus e la configurabilità di un mero inadempimento civilistico e contabile. 2.3. Vizio di motivazione quanto all'insussistenza della forza maggiore in relazione alle rapine subite. La Corte d'appello non ha reputato rilevanti le «vicissitudini», e cioè la rapina e i furti subiti dalla ricorrente, sebbene fosse stato provato che tali reati furono commessi durante le settimane contabili contestate (29 ottobre 2013; 5 novembre 2013; 26 novembre 2013; 10 dicembre 2013). Tali eventi, configurando una forza maggiore, avrebbero dovuto precludere ogni addebito di appropriazione. 2.4. Errata qualificazione del fatto come peculato piuttosto che come appropriazione indebita e conseguente omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il rapporto intercorrente tra la concessionaria e l'Agenzia delle Dogane Monopoli è regolato da un contratto privatistico di concessione. La mancata corresponsione dei proventi del gioco nelle settimane contabili indicate si inserisce, dunque, in una dinamica prettamente civilistico-contrattuale, ove la garanzia della polizza assicurativa degrada il concessionario a mero debitore inadempiente e non ad agente contabile in senso stretto. Il fatto dovrebbe essere quindi sussunto nell'art. 646 cod. pen. 2 fOttli Essendo stato commesso nel 2013, e cioè prima degli inasprimenti sanzionatori operati con legge 9 gennaio 2019, n. 3, e prevedendo la fattispecie allora vigente una pena massima di tre anni di reclusione, il reato è prescritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Alle deduzioni relative alla mancanza, nel caso concreto, degli elementi oggettivo e soggettivo della fattispecie di peculato, la Corte d'appello ha obiettato che: 1) ai fini del dolo, è sufficiente la coscienza e volontà dell'imputata di appropriarsi del denaro ottenuto dai proventi dell'attività Lottomatica, e ciò a prescindere dalle motivazioni che l'avevano sostenuta;
2) quanto alla polizza assicurativa, l'eventuale pagamento da parte di un terzo attiene al solo profilo civilistico del danno e rappresenta un post factum rispetto alla consumazione del reato;
3) nessun appiglio probatorio aveva, peraltro, l'assunto che l'imputata confidava erroneamente nel pagamento da parte della compagnia assicuratrice, essendo l'imputata rimasta assente nel corso del giudizio, rinunciando, di fatto, a dare spiegazioni della sua condotta. 3. Si tratta di motivazione completa, adeguata ed esente da vizi di illogicità, con la quale i primi tre motivi di ricorso non si confrontano. 3.1. Con specifico riguardo al primo motivo, a quanto osservato dai Giudici di secondo grado si aggiunga soltanto che, nel caso di specie, si era al cospetto non già di un'inversione dell'onere probatorio, come sostenuto dalla ricorrente, ma di un mero onere di allegazione, teso a superare la prova dell'appropriazione, desumibile e concretamente desunta dalle note oggettive ed inequivoche della (naturalisticamente tutt'altro che complessa) vicenda fattuale. E che, sotto altro profilo, quella che la ricorrente definisce "buona fede" - ovvero il convincimento che l'ammanco sarebbe stato coperto dall'assicurazione - connota, esattamente al contrario, il dolo dell'appropriazione, marcando la differenza tra la situazione in cui si trovava RA La EZ e quella in cui versavano gli imputati del procedimento conclusosi con la sentenza richiamata nel ricorso, che riguardava, invece, un mero ritardo nell'inadempimento e presupponeva, quindi, all'opposto, la volontà di versare le somme all'erario, seppur in un momento successivo (la ricorrente ha richiamato la pronuncia Sez. 6 , n. 31167 del 13/04/2023, Mancini, Rv. 285082 che, sulla base di tale presupposto, ha escluso che la condotta fosse stata realizzata uti dominus, prima, v. Sez. 6, n. 38339 del 29/09/2022, De Marco, Rv. 283940). 3 3.2. In risposta al secondo motivo, sulla scia dei Giudici di secondo grado, è il caso di osservare che l'avvenuta stipula di un contratto di assicurazione, assistito da garanzia, nulla toglie alla rilevanza penale della condotta realizzata dall'imputata, che consistette nella ritenzione della somma dovuta all'erario. Tantomeno toglie qualcosa al dolo dell'appropriazione. 3.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile poiché generico e non adeguatamente sviluppato e/o sostenuto da idonee allegazioni. Peraltro, contrasta con la già riferita tesi difensiva che, lungi dall'opporre un ritardo nel versamento delle somme di spettanza pubblica, ha rivendicato la precisa volontà dell'imputata di non provvedervi, nella speranza/convinzione che l'amministrazione, per soddisfarsi, avrebbe, come da prassi e da contratto, escusso la garanzia connessa all'assicurazione. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha chiarito ormai da tempo EEZEE4, che integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del Prelievo Erariale Unico (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione (Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573), precisando, in motivazione, che il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente, essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario. Non v'è spazio, dunque, per la riqualificazione del fatto come appropriazione indebita. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 4 csn DEPOSITATO IN CANCELLERIA n. 12 MAG 2026 ARIO GII,T'DIZI ARI zuse• .na Cirinzele IL
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 1J) ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 28/04/2026
udita la relazione svolta dalla Consigliera Onnbretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice LA MI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna di EZ La RA per il reato di peculato (art. 314 cod. pen.). Penale Sent. Sez. 6 Num. 16974 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 28/04/2026 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorsoRA leer EZ, per il tramite dell'Avvocato Tommaso Caliciuri, deducendo i seguenti quattro motivi. 2.1. Violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e travisamento della prova per omissione. I Giudici di secondo grado hanno escluso fosse stata provata la tesi difensiva sul difetto del dolo di appropriazione: difetto dovuto all'erroneo ma radicato convincimento, nell'imputata, che la polizza assicurativa avrebbe coperto l'inadempimento. In tal modo, hanno però violato la presunzione di non colpevolezza ed invertito l'onere probatorio. D'altronde, nemmeno è vero che mancasse un appiglio probatorio, posto che, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, il marito dell'imputata aveva espressamente dichiarato che l'attività aveva una polizza assicurativa, aggiungendo che, a suo avviso, avrebbe coperto l'intero ammanco. 2.2. Errata applicazione dell'art. 314 cod. pen., in relazione all'elemento oggettivo e soggettivo del reato. Nel procedimento è emersa la prova dell'esistenza del contratto e di una fideiussione escutibile in caso di inadempimento, dal che si inferisce l'assenza di un atteggiamento uti dominus e la configurabilità di un mero inadempimento civilistico e contabile. 2.3. Vizio di motivazione quanto all'insussistenza della forza maggiore in relazione alle rapine subite. La Corte d'appello non ha reputato rilevanti le «vicissitudini», e cioè la rapina e i furti subiti dalla ricorrente, sebbene fosse stato provato che tali reati furono commessi durante le settimane contabili contestate (29 ottobre 2013; 5 novembre 2013; 26 novembre 2013; 10 dicembre 2013). Tali eventi, configurando una forza maggiore, avrebbero dovuto precludere ogni addebito di appropriazione. 2.4. Errata qualificazione del fatto come peculato piuttosto che come appropriazione indebita e conseguente omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il rapporto intercorrente tra la concessionaria e l'Agenzia delle Dogane Monopoli è regolato da un contratto privatistico di concessione. La mancata corresponsione dei proventi del gioco nelle settimane contabili indicate si inserisce, dunque, in una dinamica prettamente civilistico-contrattuale, ove la garanzia della polizza assicurativa degrada il concessionario a mero debitore inadempiente e non ad agente contabile in senso stretto. Il fatto dovrebbe essere quindi sussunto nell'art. 646 cod. pen. 2 fOttli Essendo stato commesso nel 2013, e cioè prima degli inasprimenti sanzionatori operati con legge 9 gennaio 2019, n. 3, e prevedendo la fattispecie allora vigente una pena massima di tre anni di reclusione, il reato è prescritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Alle deduzioni relative alla mancanza, nel caso concreto, degli elementi oggettivo e soggettivo della fattispecie di peculato, la Corte d'appello ha obiettato che: 1) ai fini del dolo, è sufficiente la coscienza e volontà dell'imputata di appropriarsi del denaro ottenuto dai proventi dell'attività Lottomatica, e ciò a prescindere dalle motivazioni che l'avevano sostenuta;
2) quanto alla polizza assicurativa, l'eventuale pagamento da parte di un terzo attiene al solo profilo civilistico del danno e rappresenta un post factum rispetto alla consumazione del reato;
3) nessun appiglio probatorio aveva, peraltro, l'assunto che l'imputata confidava erroneamente nel pagamento da parte della compagnia assicuratrice, essendo l'imputata rimasta assente nel corso del giudizio, rinunciando, di fatto, a dare spiegazioni della sua condotta. 3. Si tratta di motivazione completa, adeguata ed esente da vizi di illogicità, con la quale i primi tre motivi di ricorso non si confrontano. 3.1. Con specifico riguardo al primo motivo, a quanto osservato dai Giudici di secondo grado si aggiunga soltanto che, nel caso di specie, si era al cospetto non già di un'inversione dell'onere probatorio, come sostenuto dalla ricorrente, ma di un mero onere di allegazione, teso a superare la prova dell'appropriazione, desumibile e concretamente desunta dalle note oggettive ed inequivoche della (naturalisticamente tutt'altro che complessa) vicenda fattuale. E che, sotto altro profilo, quella che la ricorrente definisce "buona fede" - ovvero il convincimento che l'ammanco sarebbe stato coperto dall'assicurazione - connota, esattamente al contrario, il dolo dell'appropriazione, marcando la differenza tra la situazione in cui si trovava RA La EZ e quella in cui versavano gli imputati del procedimento conclusosi con la sentenza richiamata nel ricorso, che riguardava, invece, un mero ritardo nell'inadempimento e presupponeva, quindi, all'opposto, la volontà di versare le somme all'erario, seppur in un momento successivo (la ricorrente ha richiamato la pronuncia Sez. 6 , n. 31167 del 13/04/2023, Mancini, Rv. 285082 che, sulla base di tale presupposto, ha escluso che la condotta fosse stata realizzata uti dominus, prima, v. Sez. 6, n. 38339 del 29/09/2022, De Marco, Rv. 283940). 3 3.2. In risposta al secondo motivo, sulla scia dei Giudici di secondo grado, è il caso di osservare che l'avvenuta stipula di un contratto di assicurazione, assistito da garanzia, nulla toglie alla rilevanza penale della condotta realizzata dall'imputata, che consistette nella ritenzione della somma dovuta all'erario. Tantomeno toglie qualcosa al dolo dell'appropriazione. 3.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile poiché generico e non adeguatamente sviluppato e/o sostenuto da idonee allegazioni. Peraltro, contrasta con la già riferita tesi difensiva che, lungi dall'opporre un ritardo nel versamento delle somme di spettanza pubblica, ha rivendicato la precisa volontà dell'imputata di non provvedervi, nella speranza/convinzione che l'amministrazione, per soddisfarsi, avrebbe, come da prassi e da contratto, escusso la garanzia connessa all'assicurazione. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha chiarito ormai da tempo EEZEE4, che integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del Prelievo Erariale Unico (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione (Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573), precisando, in motivazione, che il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente, essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario. Non v'è spazio, dunque, per la riqualificazione del fatto come appropriazione indebita. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 4 csn DEPOSITATO IN CANCELLERIA n. 12 MAG 2026 ARIO GII,T'DIZI ARI zuse• .na Cirinzele IL
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 1J) ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 28/04/2026