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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/09/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 679/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice monocratico, identificato nella persona del Presidente dott. Giovanni GAROFALO, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 679 del RGAC dell'anno 2025, avente ad oggetto opposizione ex artt. 281 decies c.p.c. e 99 e 170 D.P.R. 115/02 e 15 D.L. VO n. 150/2011 e vertente
TRA
- c.f. – con studio in Lamezia Terme, via Enrico Toti n. 29, PEC: Parte_1 C.F._1
in qualità di difensore d'ufficio del sig. , nominato ex art. 97 c.p.p. Email_1 Parte_2 nel procedimento penale R.G.N.R. 673/2010 – R.G. Trib. 848/2011, rappresentato e difeso da sé medesimo;
-parte ricorrente-
e
(c.f. , in persona del suo Ministro e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro con sede in
Catanzaro;
-parte resistente contumace-
CONCLUSIONI: coma da note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente in data 5 settembre
2025 in previsione dell'udienza cartolare del 16 settembre 2025.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data cancelleria in data 18/06/2025, l'avv. , in qualità di difensore Parte_1
d'ufficio del sig. , nominato ex art. 97 c.p.p. nel procedimento penale R.G.N.R. 673/2010 – Parte_2
R.G. Trib. 848/2011, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 82 c.p.c., proponeva ricorso in opposizione avverso il decreto di pagamento emesso in data 3giugno 2025, notificato il successivo 5 giugno dalla dott.ssa
Adriana MARASCO, nella sua qualità di giudice del Tribunale Monocratico di Lamezia Terme, nella parte in cui aveva liquidato in suo favore il solo compenso per la fase di studio, per un importo pari a € 158,00 oltre accessori, con esclusione delle ulteriori fasi processuali e delle spese esenti regolarmente documentate.
Nel premettere che il rimedio esperibile era appunto quello – in concreto adottato - previsto dall'art. 170 del
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 34, comma 17, lett. a), del D.Lgs. 150/2011 (nella parte in cui si prevedeva, appunto – che - ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 150/2011, le controversie in materia di liquidazione dei compensi sono soggette al rito semplificato di cognizione, oggi disciplinato dagli artt. 281-decies e ss. c.p.c.
(riforma Cartabia, D.Lgs. 149/2022), nel merito osservava ed evidenziava - circa l'attività defensionale
1 effettivamente svolta – di avere espletato il proprio mandato difensivo quale difensore d'ufficio nel procedimento penale definito con sentenza n. 938/2022 del 13 ottobre 2022.
Una prima istanza di liquidazione era stata rigettata, sul rilievo della notifica al difensore di fiducia ex art. 161, co. 4, c.p.p.
Successivamente, l'istante aveva inviato diffida stragiudiziale con raccomandata A/R (€ 6,89) ed atto formale
(€ 74,72), entrambi non perfezionati per irreperibilità di fatto del destinatario, come da relazione dell'Ufficiale
Giudiziario con deposito ex art. 143 c.p.c.
Con istanza del 10 febbraio 2025, l'istante aveva richiesto la liquidazione: – delle tre fasi processuali (studio, istruttoria/dibattimentale, decisionale); – delle spese esenti documentate, pari a € 81,61, ma il decreto impugnato aveva inteso liquidare la sola fase di studio, omettendo ogni valutazione circa le ulteriori attività svolte;
ovvero:
Udienza del 12 luglio 2018 con rinvio per omessa notifica all'imputato con verbale di vane ricerche;
Udienza del 10 ottobre 2019 con rinvio a nuova data per rinnovare la notifica del decreto di citazione;
Udienza del 4 novembre 2021 con rinvio per assenza testi;
Udienza del 13 ottobre 2022: Udienza di discussione.
In particolare, evidenziava che “La fase istruttoria-dibattimentale va riconosciuta ogniqualvolta il difensore abbia partecipato a una o più udienze in cui vi sia stata trattazione della causa, anche in mancanza di escussione di testimoni o di attività istruttoria in senso stretto.”
Tutto ciò premesso, determinava la somma corretta da richiedere nella misura finale pari ad € 1.513,00, così determinata
Fase di studio (valore minimo)
€ 237,00
Fase istruttoria/dibattimentale
€ 567,00
Fase decisionale
€ 709,00
Compenso complessivo
€ 1.513,00
Oltre accessori di legge e spese esenti ex art. 15 DPR 633/72, per queste ultime nella misura di € 81,61 e concludeva nei termini di cui in premessa, con complessiva rideterminazione del compenso e con vittoria delle spese di lite.
La parte resistente – anche se regolarmente citata – non si costituiva in giudizio.
Il Presidente, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, quale GI della controversia in oggetto:
- disposta la trattazione scritta della causa mediante scambio di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., anche in applicazione del disposto di cui all'art. 281 undecies c.p.c.;
- esaminate le note di trattazione scritta depositate in cancelleria dalla sola parte ricorrente in data 5 settembre
2025 e con le quali la stessa, oltre a riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo, ha precisato le conclusioni e chiesto che la causa venga trattenuta in decisione;
- dato atto della regolarità degli avvisi di Cancelleria alle parti;
2 - esaminati gli atti e i documenti di causa e ritenuto che la causa matura per la decisione sulla base della documentazione già acquisita in atti, tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ed invero, premessa la necessaria liquidazione della fase di studio dell'avv. ricorrente quale difensore d'ufficio, mediante la compiuta e formale acquisizione del fascicolo processuale si è effettivamente potuto appurare che
- in tale veste – il legale ha partecipato alle udienze del 12 luglio 2018 con rinvio per omessa notifica all'imputato con verbale di vane ricerche;
a quella del 10 ottobre 2019 con rinvio a nuova data per rinnovare la notifica del decreto di citazione;
a quella del 4 novembre 2021 con rinvio per assenza testi, spettandogli dunque senz'altro, per le motivazioni indicate in atti, la liquidazione della fase istruttoria.
Contrariamente a quanto sostenuto – invece – egli non ha partecipato all'udienza di discussione e definizione della controversia del 13 ottobre 2022, essendo stato in quella sede il difensore di fiducia, avv. Raffaele
ANASTASIO, dal difensore d'ufficio avv. Natalino PILEGGI (vedi verbale in atti); con la conseguenza che non può essere riconosciuta la relativa fase.
Tutto ciò premesso, la somma finale può essere determinata nella misura complessiva pari ad € 765,00, così determinata:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 225,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore minimo: € 540,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 765,00
Tenuto conto delle precedenti indicazioni tariffarie antecedenti all'ottobre 2022, della partecipazione a rito monocratico e dei valori minimi, il tutto oltre spese - € 81,61 - ed accessori di legge, con modifica del decreto di pagamento impugnato.
In ragione della natura della controversia, della peculiarità delle questioni giuridiche affrontate, del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'ente resistente e dell'accoglimento solo parziale della domanda, si reputa equa l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto di pagamento degli onorari emesso dal
Tribunale Penale Monocratico di Lamezia Terme, RIDETERMINA la somma dovuta al difensore ricorrente, Avv.
- CF – nella procedura in oggetto, nella misura complessiva pari ad € Parte_1 C.F._1
765,00, oltre spese vive nella misura di € 81,61, ed oltre accessori di legge (rimborso delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Lamezia Terme, 16/09/2025.
Il Presidente dott. Giovanni GAROFALO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice monocratico, identificato nella persona del Presidente dott. Giovanni GAROFALO, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 679 del RGAC dell'anno 2025, avente ad oggetto opposizione ex artt. 281 decies c.p.c. e 99 e 170 D.P.R. 115/02 e 15 D.L. VO n. 150/2011 e vertente
TRA
- c.f. – con studio in Lamezia Terme, via Enrico Toti n. 29, PEC: Parte_1 C.F._1
in qualità di difensore d'ufficio del sig. , nominato ex art. 97 c.p.p. Email_1 Parte_2 nel procedimento penale R.G.N.R. 673/2010 – R.G. Trib. 848/2011, rappresentato e difeso da sé medesimo;
-parte ricorrente-
e
(c.f. , in persona del suo Ministro e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro con sede in
Catanzaro;
-parte resistente contumace-
CONCLUSIONI: coma da note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente in data 5 settembre
2025 in previsione dell'udienza cartolare del 16 settembre 2025.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data cancelleria in data 18/06/2025, l'avv. , in qualità di difensore Parte_1
d'ufficio del sig. , nominato ex art. 97 c.p.p. nel procedimento penale R.G.N.R. 673/2010 – Parte_2
R.G. Trib. 848/2011, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 82 c.p.c., proponeva ricorso in opposizione avverso il decreto di pagamento emesso in data 3giugno 2025, notificato il successivo 5 giugno dalla dott.ssa
Adriana MARASCO, nella sua qualità di giudice del Tribunale Monocratico di Lamezia Terme, nella parte in cui aveva liquidato in suo favore il solo compenso per la fase di studio, per un importo pari a € 158,00 oltre accessori, con esclusione delle ulteriori fasi processuali e delle spese esenti regolarmente documentate.
Nel premettere che il rimedio esperibile era appunto quello – in concreto adottato - previsto dall'art. 170 del
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 34, comma 17, lett. a), del D.Lgs. 150/2011 (nella parte in cui si prevedeva, appunto – che - ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 150/2011, le controversie in materia di liquidazione dei compensi sono soggette al rito semplificato di cognizione, oggi disciplinato dagli artt. 281-decies e ss. c.p.c.
(riforma Cartabia, D.Lgs. 149/2022), nel merito osservava ed evidenziava - circa l'attività defensionale
1 effettivamente svolta – di avere espletato il proprio mandato difensivo quale difensore d'ufficio nel procedimento penale definito con sentenza n. 938/2022 del 13 ottobre 2022.
Una prima istanza di liquidazione era stata rigettata, sul rilievo della notifica al difensore di fiducia ex art. 161, co. 4, c.p.p.
Successivamente, l'istante aveva inviato diffida stragiudiziale con raccomandata A/R (€ 6,89) ed atto formale
(€ 74,72), entrambi non perfezionati per irreperibilità di fatto del destinatario, come da relazione dell'Ufficiale
Giudiziario con deposito ex art. 143 c.p.c.
Con istanza del 10 febbraio 2025, l'istante aveva richiesto la liquidazione: – delle tre fasi processuali (studio, istruttoria/dibattimentale, decisionale); – delle spese esenti documentate, pari a € 81,61, ma il decreto impugnato aveva inteso liquidare la sola fase di studio, omettendo ogni valutazione circa le ulteriori attività svolte;
ovvero:
Udienza del 12 luglio 2018 con rinvio per omessa notifica all'imputato con verbale di vane ricerche;
Udienza del 10 ottobre 2019 con rinvio a nuova data per rinnovare la notifica del decreto di citazione;
Udienza del 4 novembre 2021 con rinvio per assenza testi;
Udienza del 13 ottobre 2022: Udienza di discussione.
In particolare, evidenziava che “La fase istruttoria-dibattimentale va riconosciuta ogniqualvolta il difensore abbia partecipato a una o più udienze in cui vi sia stata trattazione della causa, anche in mancanza di escussione di testimoni o di attività istruttoria in senso stretto.”
Tutto ciò premesso, determinava la somma corretta da richiedere nella misura finale pari ad € 1.513,00, così determinata
Fase di studio (valore minimo)
€ 237,00
Fase istruttoria/dibattimentale
€ 567,00
Fase decisionale
€ 709,00
Compenso complessivo
€ 1.513,00
Oltre accessori di legge e spese esenti ex art. 15 DPR 633/72, per queste ultime nella misura di € 81,61 e concludeva nei termini di cui in premessa, con complessiva rideterminazione del compenso e con vittoria delle spese di lite.
La parte resistente – anche se regolarmente citata – non si costituiva in giudizio.
Il Presidente, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, quale GI della controversia in oggetto:
- disposta la trattazione scritta della causa mediante scambio di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., anche in applicazione del disposto di cui all'art. 281 undecies c.p.c.;
- esaminate le note di trattazione scritta depositate in cancelleria dalla sola parte ricorrente in data 5 settembre
2025 e con le quali la stessa, oltre a riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo, ha precisato le conclusioni e chiesto che la causa venga trattenuta in decisione;
- dato atto della regolarità degli avvisi di Cancelleria alle parti;
2 - esaminati gli atti e i documenti di causa e ritenuto che la causa matura per la decisione sulla base della documentazione già acquisita in atti, tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ed invero, premessa la necessaria liquidazione della fase di studio dell'avv. ricorrente quale difensore d'ufficio, mediante la compiuta e formale acquisizione del fascicolo processuale si è effettivamente potuto appurare che
- in tale veste – il legale ha partecipato alle udienze del 12 luglio 2018 con rinvio per omessa notifica all'imputato con verbale di vane ricerche;
a quella del 10 ottobre 2019 con rinvio a nuova data per rinnovare la notifica del decreto di citazione;
a quella del 4 novembre 2021 con rinvio per assenza testi, spettandogli dunque senz'altro, per le motivazioni indicate in atti, la liquidazione della fase istruttoria.
Contrariamente a quanto sostenuto – invece – egli non ha partecipato all'udienza di discussione e definizione della controversia del 13 ottobre 2022, essendo stato in quella sede il difensore di fiducia, avv. Raffaele
ANASTASIO, dal difensore d'ufficio avv. Natalino PILEGGI (vedi verbale in atti); con la conseguenza che non può essere riconosciuta la relativa fase.
Tutto ciò premesso, la somma finale può essere determinata nella misura complessiva pari ad € 765,00, così determinata:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 225,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore minimo: € 540,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 765,00
Tenuto conto delle precedenti indicazioni tariffarie antecedenti all'ottobre 2022, della partecipazione a rito monocratico e dei valori minimi, il tutto oltre spese - € 81,61 - ed accessori di legge, con modifica del decreto di pagamento impugnato.
In ragione della natura della controversia, della peculiarità delle questioni giuridiche affrontate, del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'ente resistente e dell'accoglimento solo parziale della domanda, si reputa equa l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto di pagamento degli onorari emesso dal
Tribunale Penale Monocratico di Lamezia Terme, RIDETERMINA la somma dovuta al difensore ricorrente, Avv.
- CF – nella procedura in oggetto, nella misura complessiva pari ad € Parte_1 C.F._1
765,00, oltre spese vive nella misura di € 81,61, ed oltre accessori di legge (rimborso delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Lamezia Terme, 16/09/2025.
Il Presidente dott. Giovanni GAROFALO
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