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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 414/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 05/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALMIERI ANDREA, Giudice monocratico in data 05/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 302/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249011601119000 TASSE VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160002176127 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170004105048 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170007178500 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180001372245 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210007751481 ART.15.DLGS.546 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210007751481 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 29820249011601119000, notificata il 22/11/2024, per un importo complessivo di € 1.515,03, in relazione a 5 cartelle di pagamento (tasse automobilistiche e contributo unificato), così identificate nel gravame:
1. cartella di pagamento n. 29820160002176127000, asseritamente notificata in data 12/10/2016, relativa a Tasse automobilistiche anno d'imposta 2016, per un importo di € 71,99;
2. cartella di pagamento n. 29820170004105048000, asseritamente notificata in data 12/10/2017, relativa a Contributo unificato processo tributario anno d'imposta 2014, per un importo di € 117,08;
3. cartella di pagamento n. 29820170007178500000, asseritamente notificata in data 05/12/2017, relativa a tassa auto anno d'imposta 2013, per un importo di €449,86;
4. cartella di pagamento n. 29820180001372245000, asseritamente notificata in data 10/05/2018, relativa a tassa auto anno d'imposta 2014, per un importo di €439,45;
5. cartella di pagamento n. 29820210007751481000, asseritamente notificata in data 24/02/2023, relativa a tassa auto anno d'imposta 2015, per un importo di €436,65.
Lamentava il ricorrente:
1) nullità dell'intimazione per mancata notifica delle cartelle di pagamento;
2) nullità per mancata indicazione dei ruoli e prova del perfezionamento mediante tempestiva e valida sottoscrizione, ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 602/1973;
3) prescrizione dei termini di prescrizione delle tasse automobilistiche per gli anni 2013-2015, concernenti le tasse automobilistiche anno 2010 (cartella n. 29820160002176127000 asseritamente notificata il
12/10/2016), anno 2013 (cartella n. 298201700071785000 asseritamente notificata il 05/12/2017), anno
2014 (cartella n. 29820180001372245000 - asseritamente notificata il 10/05/2018), anno 2015 (cartella n.
29820210007751481000 - asseritamente notificata il 24/02/2023);
4) duplicazione d'imposta, segnalando che le cartelle di pagamento n. 298201600022176127000, n.
29820170004105048000, 29820170007178500000, 29820180001372245000, erano già contenute in precedente intimazione di pagamento la n. 29820239004006874000, notificata al ricorrente in data 15.12.23
e ritualmente impugnata dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado con causa iscritta al numero
RGR 803/2024;
Si costituiva ADER deducendo
_ regolarità delle notifiche
_ decadenza del ricorrente dall'impugnativa delle cartelle.
_interruzione della prescrizione durante il periodo COVID-19 e interrotta da atti successivi.
_ difetto di legittimazione passiva sul merito delle pretese iscritte a ruolo (limitata alla regolarità degli atti esecutivi)
_assenza di duplicazione d'imposta (ADER sostiene che la nuova intimazione è stata notificata per sospendere la prescrizione, senza addebiti di duplicazione)
All'udienza del 5.9.25 la causa era posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve in primo luogo rilevare che il dato incontroverso circa il fatto che le cartelle n.
298201600022176127000, n. 29820170004105048000, 29820170007178500000 e 29820180001372245000 fossero contenute nell'intimazione di pagamento n. 29820239004006874000, precedentemente notificata al ricorrente in data 15.12.23 e ritualmente impugnata (RGR 803/2024), conduce a ritenere che per i vizi formali di cartelle (da 1 a 4 dell'elencazione) e per le relative questioni attinenti la formazione del ruolo sia ormai preclusa nuova impugnazione, avendo il gravame avverso la precedente intimazione consumato la possibilità impugnatoria.
I motivi di cui ai punti 1 e 2 non risultano così ammissibili.
Né può trovare accoglimento la censura per duplicazione d'imposta, apparendo evidente che il concessionario abbia notificato l'intimazione ora impugnata semplicemente per sollecitare il pagamento (non avvenuto) della pretesa incorporata nelle quattro cartelle già inserite nella precedente intimazione, aggiungendovi una nuova cartella (al n 5 dell'elenco).
L'ammissione della notifica della pregressa intimazione in data 15.12.23, e della rituale sua impugnazione, conduce poi a ritenere non ammissibile l'eccezione formulata per la maturazione della prescrizione ante
15.12.13 (andava fatta valere con il gravame nel RGR 803/24).
Va poi di conseguenza che nessuna prescrizione può essere maturata tra il 15.12.13 ed il 22.11.24.
Diversamente, vanno valutate le questioni attinenti la cartella di pagamento n. 29820210007751481000, relativa a tassa auto anno d'imposta 2015.
Sul punto ER ha fornito prova documentale che la cartella n. 29820210007751481 sia stata notificata in data 24.02.2023 ai sensi dell'art. 140 cpc, con deposito presso la casa comunale, affissione avviso e successiva ricezione della raccomandata di avvenuto deposito.
Il perfezionamento di tale notifica in data 24.02.2023 conduce quindi ad apprezzare l'inammissibilità delle doglianze proposte in quanto sollevate tardivamente: andavano fatte valere entro 60 giorni dalla notifica citata.
Né, stante l'interruzione della prescrizione (con la notifica di cui sopra), può dirsi maturato il termine triennale di prescrizione prima della data di notifica dell'intimazioni ora oggetto di gravame.
Si ribadisce la correttezza formale della condotta di ER : è infatti consentito al concessionario, a fronte di intimazione già notificata, impugnata ma non oggetto di sospensione, invitare il debitore ad effettuare il pagamento, incorporando peraltro una cartella
Al rigetto del gravame segue la condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 400 a favore di
ER
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Siracusa, 1 sezione, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ad ER delle spese di lite, liquidate in euro 400.00 Siracusa, 5 settembre 2025
Il Giudice Monocratico
EA ER
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 05/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALMIERI ANDREA, Giudice monocratico in data 05/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 302/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249011601119000 TASSE VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160002176127 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170004105048 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170007178500 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180001372245 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210007751481 ART.15.DLGS.546 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210007751481 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 29820249011601119000, notificata il 22/11/2024, per un importo complessivo di € 1.515,03, in relazione a 5 cartelle di pagamento (tasse automobilistiche e contributo unificato), così identificate nel gravame:
1. cartella di pagamento n. 29820160002176127000, asseritamente notificata in data 12/10/2016, relativa a Tasse automobilistiche anno d'imposta 2016, per un importo di € 71,99;
2. cartella di pagamento n. 29820170004105048000, asseritamente notificata in data 12/10/2017, relativa a Contributo unificato processo tributario anno d'imposta 2014, per un importo di € 117,08;
3. cartella di pagamento n. 29820170007178500000, asseritamente notificata in data 05/12/2017, relativa a tassa auto anno d'imposta 2013, per un importo di €449,86;
4. cartella di pagamento n. 29820180001372245000, asseritamente notificata in data 10/05/2018, relativa a tassa auto anno d'imposta 2014, per un importo di €439,45;
5. cartella di pagamento n. 29820210007751481000, asseritamente notificata in data 24/02/2023, relativa a tassa auto anno d'imposta 2015, per un importo di €436,65.
Lamentava il ricorrente:
1) nullità dell'intimazione per mancata notifica delle cartelle di pagamento;
2) nullità per mancata indicazione dei ruoli e prova del perfezionamento mediante tempestiva e valida sottoscrizione, ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 602/1973;
3) prescrizione dei termini di prescrizione delle tasse automobilistiche per gli anni 2013-2015, concernenti le tasse automobilistiche anno 2010 (cartella n. 29820160002176127000 asseritamente notificata il
12/10/2016), anno 2013 (cartella n. 298201700071785000 asseritamente notificata il 05/12/2017), anno
2014 (cartella n. 29820180001372245000 - asseritamente notificata il 10/05/2018), anno 2015 (cartella n.
29820210007751481000 - asseritamente notificata il 24/02/2023);
4) duplicazione d'imposta, segnalando che le cartelle di pagamento n. 298201600022176127000, n.
29820170004105048000, 29820170007178500000, 29820180001372245000, erano già contenute in precedente intimazione di pagamento la n. 29820239004006874000, notificata al ricorrente in data 15.12.23
e ritualmente impugnata dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado con causa iscritta al numero
RGR 803/2024;
Si costituiva ADER deducendo
_ regolarità delle notifiche
_ decadenza del ricorrente dall'impugnativa delle cartelle.
_interruzione della prescrizione durante il periodo COVID-19 e interrotta da atti successivi.
_ difetto di legittimazione passiva sul merito delle pretese iscritte a ruolo (limitata alla regolarità degli atti esecutivi)
_assenza di duplicazione d'imposta (ADER sostiene che la nuova intimazione è stata notificata per sospendere la prescrizione, senza addebiti di duplicazione)
All'udienza del 5.9.25 la causa era posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve in primo luogo rilevare che il dato incontroverso circa il fatto che le cartelle n.
298201600022176127000, n. 29820170004105048000, 29820170007178500000 e 29820180001372245000 fossero contenute nell'intimazione di pagamento n. 29820239004006874000, precedentemente notificata al ricorrente in data 15.12.23 e ritualmente impugnata (RGR 803/2024), conduce a ritenere che per i vizi formali di cartelle (da 1 a 4 dell'elencazione) e per le relative questioni attinenti la formazione del ruolo sia ormai preclusa nuova impugnazione, avendo il gravame avverso la precedente intimazione consumato la possibilità impugnatoria.
I motivi di cui ai punti 1 e 2 non risultano così ammissibili.
Né può trovare accoglimento la censura per duplicazione d'imposta, apparendo evidente che il concessionario abbia notificato l'intimazione ora impugnata semplicemente per sollecitare il pagamento (non avvenuto) della pretesa incorporata nelle quattro cartelle già inserite nella precedente intimazione, aggiungendovi una nuova cartella (al n 5 dell'elenco).
L'ammissione della notifica della pregressa intimazione in data 15.12.23, e della rituale sua impugnazione, conduce poi a ritenere non ammissibile l'eccezione formulata per la maturazione della prescrizione ante
15.12.13 (andava fatta valere con il gravame nel RGR 803/24).
Va poi di conseguenza che nessuna prescrizione può essere maturata tra il 15.12.13 ed il 22.11.24.
Diversamente, vanno valutate le questioni attinenti la cartella di pagamento n. 29820210007751481000, relativa a tassa auto anno d'imposta 2015.
Sul punto ER ha fornito prova documentale che la cartella n. 29820210007751481 sia stata notificata in data 24.02.2023 ai sensi dell'art. 140 cpc, con deposito presso la casa comunale, affissione avviso e successiva ricezione della raccomandata di avvenuto deposito.
Il perfezionamento di tale notifica in data 24.02.2023 conduce quindi ad apprezzare l'inammissibilità delle doglianze proposte in quanto sollevate tardivamente: andavano fatte valere entro 60 giorni dalla notifica citata.
Né, stante l'interruzione della prescrizione (con la notifica di cui sopra), può dirsi maturato il termine triennale di prescrizione prima della data di notifica dell'intimazioni ora oggetto di gravame.
Si ribadisce la correttezza formale della condotta di ER : è infatti consentito al concessionario, a fronte di intimazione già notificata, impugnata ma non oggetto di sospensione, invitare il debitore ad effettuare il pagamento, incorporando peraltro una cartella
Al rigetto del gravame segue la condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 400 a favore di
ER
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Siracusa, 1 sezione, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ad ER delle spese di lite, liquidate in euro 400.00 Siracusa, 5 settembre 2025
Il Giudice Monocratico
EA ER