Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
In tema di competenza per territorio, la domanda di modifica dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge consensualmente separato, proposta a norma degli artt. 710 e 711 cod. proc. civ., la quale investe rapporti obbligatori, non è equiparabile alla domanda di separazione personale e si sottrae alle speciali regole di competenza stabilite per il giudizio di separazione. Ciò vale ovviamente rispetto sia alle regole di competenza dettate specificamente per la separazione sia per quelle dettate per il divorzio, ma dichiarate applicabili anche al giudizio di separazione. Inapplicabile sembra anche l'art. 12 quater della legge n. 898 del 1970 sul divorzio, introdotto dall'art. 18 della legge n. 74 del 1987, che regola la competenza per le cause di obbligazione di cui a quella legge. Per tali giudizi di modifica dell'assegno di mantenimento, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., anche il giudice del luogo in cui è sorto il debito di mantenimento, che si identifica nel luogo in cui è stata omologata la separazione consensuale e non in quello in cui il matrimonio è stato contratto. Con la riforma del diritto di famiglia, introdotta con la legge 19 maggio 1975 n.151, infatti, all'obbligo del coniuge di contribuire ai bisogni della famiglia, sussistente durante la convivenza coniugale, subentra, con la cessazione di tale convivenza conseguente alla separazione personale, ove ricorrano le prescritte condizioni (art.156, primo comma, cod. civ.), un obbligo di mantenimento, destinato al soddisfacimento dei bisogni individuali dell'altro coniuge. Deve, pertanto, escludersi che, dopo la riforma, l'obbligazione derivante dalla separazione sia la stessa che sussisteva durante la convivenza coniugale. D'altra parte appaiono manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità per non essere prevista la sussistenza del medesimo foro alternativo nel giudizio di modifica dell'assegno di divorzio, non comportando il parallelismo dei procedimenti la necessità di adottare le stesse regole di competenza e non potendo estendersi previsioni che fanno eccezione a regole generali a casi non espressamente previsti.
Commentari • 2
- 1. Modifica condizioni di separazione: qual è il giudice competente per territorio?Accesso limitatoGiuseppina Vassallo · https://www.altalex.com/ · 27 maggio 2013
- 2. Criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensualeAccesso limitatoDaria Perrone · https://www.altalex.com/ · 3 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4099 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
NC HI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 217, presso l'avvocato LEONILDA MARI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEIDE POLCI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NI IP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PONTEFICI 3, presso l'avvocato GIANIP ELTI DI RODEANO, rappresentato e difeso dall'avvocato JOLANDA SPACCESI VALENTINI, giusta delega in calce al controricorso;
- resistente -
avverso il decreto del Tribunale di MACERATA, depositato il 27/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio l'01/02/2001 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Roma, con le conseguenze di legge.
FATTO
Con ricorso in data 3 novembre 1999, FI IG chiedeva al Tribunale di Macerata la modifica delle condizioni della separazione consensuale intervenuta tra il medesimo e la moglie HI RA, omologata da quel Tribunale il 5 gennaio 1995, e, in particolare, l'esonero dall'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.
Con decreto del 26 - 27 gennaio 2000, il Tribunale di Macerata, ritenuta la propria competenza, a modifica delle condizioni della separazione consensuale, riduceva da lire 1.450.000 mensili a lire 800.000 mensili l'assegno di mantenimento a favore della RA. Osservava, in particolare, il Tribunale, per quanto rileva in questa sede:
a) che l'art. 710 c.p.c. nulla dispone in ordine alla competenza territoriale;
b) che non era applicabile l'art. 706 c.p.c., norma speciale dettata per l'ipotesi dell'attuazione del diritto alla separazione, pena la violazione del principio di cui all'art. 14 delle preleggi;
c) che dovevano quindi applicarsi le regole generali in tema di competenza territoriale ed in particolare il foro generale delle persone fisiche ed i fori alternativi i cui all'art. 20 c.p.c.;
d) che l'obbligazione di cui si controverteva era sorta in Macerata, ove i coniugi si erano separati consensualmente ed era stata sancita l'obbligazione del IG di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della RA.
Con ricorso notificato il 9 febbraio 2000 HI RA proponeva regolamento di competenza avverso il decreto del Tribunale di Macerata FI IG depositava memoria.
DIRITTO
Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 18 c.p.c. riguardante il foro generale delle persone fisiche.
Il Tribunale aveva fatto riferimento al criterio del foro nel quale è sorta l'obbligazione, ma tale criterio non è menzionato ne' nella sentenza della Corte di Cassazione n. 381 del 16 gennaio 1991 - la quale aveva concluso per l'applicabilità, oltre che del foro del convenuto, ex art. 18 citato, anche del foro del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (nella specie, sempre Roma) - ne' dall'art. 12 quater, aggiunto dall'art. 18 legge 6 marzo 1987 n. 74 alla legge 1^ dicembre 1970 n. 898, che, in deroga alle norme dettate in materia, precisa che per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla stessa legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 20 c.p.c., sostenendo che il luogo in cui è sorto il debito di mantenimento di identifica con quello in cui il matrimonio è stato celebrato (nella specie, Roma), in quanto l'obbligo alimentare e quello di mantenimento nascono dal matrimonio. Il terzo motivo esprime una doglianza di violazione dell'art. 706 c.p.c. e dell'art. 12 quater della legge 1^ dicembre 1970 n. 898.
Con la legge 29 luglio 1988 n. 331, introduttiva della nuova formulazione dell'art. 710 c.p.c., e con l'adozione del rito camerale si ha un'ulteriore assimilazione di disciplina tra la normativa in materia di modificazione delle condizioni della separazione e quella di revisione delle condizioni di divorzio, non considerata da Cass. 381/1991, che esaminava il vecchio testo dell'art. 710 c.p.c. Ragioni
di parallelismo e necessaria omogeneità sussistono, secondo la ricorrente, anche con riferimento alla competenza territoriale in materia di modifica delle condizioni della separazione, così da ritenersi applicabile, oltre l'art. 18 c.p.c. (706 c.p.c.), la regola dettata dall'art. 12 quater della legge 898/70, come modificata, e quindi il forum solutionis, e da escludersi la norma relativa al forum contractus, fermo restando che nel caso in esame anche il forum contractus è sempre quello di Roma, ove fu celebrato il matrimonio. Anche con riferimento ai procedimenti in camera di consiglio, la ricorrente ritiene che sia territorialmente competente il giudice del luogo dove si trova il soggetto della cui posizione giuridica si discute.
Il pubblico ministero osserva che ha errato il Tribunale di Macerata a ritenere che l'obbligazione fosse sorta con la separazione dei coniugi avvenuta in quella città, poiché l'obbligazione di mantenimento sorge con il matrimonio, che era stato celebrato a Roma;
condivide, inoltre, la tesi della ricorrente in ordine all'applicabilità ai giudizi di revisione delle condizioni della separazione dell'art. 12 quater della legge n. 898 del 1970, introdotto dall'art. 20 della legge n. 74 del 1987, ed all'esclusione del foro facoltativo del luogo in cui l'obbligazione è sorta, prospettando in caso contrario dubbi di legittimità costituzionale. Il ricorso non è fondato.
Ritiene il Collegio che per i giudizi di modifica dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato sia competente anche il giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 381 del 16 gennaio 1991, hanno affermato che la domanda di modificazione dell'assegno alimentare o di mantenimento che venga proposta, ai sensi degli artt. 710 e 711 (originario testo) cod. proc. civ., da uno dei coniugi separati in base a sentenza o verbale di separazione consensuale omologato, è soggetta ai normali criteri di competenza per valore e per territorio (e, quindi, con riguardo alla competenza per territorio, anche al foro concorrente del luogo dell'esecuzione dell'obbligazione, da identificarsi con il domicilio dell'avente diritto all'assegno), tenuto conto che la domanda medesima investe rapporti obbligatori, non è equiparabile alla domanda di separazione, e si sottrae, pertanto, alle speciali regole di competenza per quest'ultima dettate dall'art. 706 cod. proc. civ.. Non assume rilievo la circostanza, evidenziata dalla ricorrente, che le Sezioni Unite nella sentenza citata abbiano fatto riferimento al foro del luogo dell'esecuzione dell'obbligazione, anziché a quello del luogo in cui l'obbligazione è sorta, poiché entrambi i fori sono previsti, in via alternativa, dall'art. 20 c.p.c., sicché le medesime ragioni addotte dalla Corte per dimostrare l'applicabilità dell'uno valgono anche per l'altro. Nemmeno assume rilievo la circostanza che le Sezioni Unite abbiano preso in considerazione l'art. 710 c.p.c. nel testo originario e non in quello, attualmente vigente, introdotto dalla legge 29 luglio 1988 n. 331, atteso che anche rispetto alla nuova disciplina valgono le considerazioni svolte dalla menzionata sentenza, e cioè che la normativa determina il rito da adottare per l'introduzione e la trattazione della domanda, ma lascia impregiudicata la questione della individuazione del giudice territorialmente e funzionalmente competente a provvedere. L'art. 12 quater della legge n. 898 del 1970 sul divorzio, introdotto dall'art. 20 della legge n. 74 del 1987, non sembra applicabile al caso in esame, regolando la competenza per le cause di obbligazione di cui a quella legge. Inoltre, l'art. 23 della legge n. 74 del 1987 prevede solo l'applicabilità ai giudizi di separazione personale, in quanto compatibili, delle regole di cui all'art. 4 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987. Come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte
nella sentenza citata, la domanda di modifica dell'assegno di mantenimento non è equiparabile alla domanda di separazione e si sottrae alle speciali regole di competenza stabilite per il giudizio di separazione. Ciò vale ovviamente rispetto sia alle regole di competenza dettate specificamente per la separazione sia per quelle dettate per il divorzio, ma dichiarate applicabili anche al giudizio di separazione.
I prospettati dubbi di costituzionalità per la sussistenza del foro alternativo del luogo in cui l'obbligazione è sorta rispetto al giudizio di modifica dell'assegno di separazione, e non invece nel giudizio di modifica dell'assegno di divorzio, appaiono manifestamente infondati, non comportando il parallelismo dei procedimenti la necessità di adottare le stesse regole di competenza e non potendo estendersi previsioni che fanno eccezione a regole generali a casi non espressamente previsti.
Il Tribunale di Macerata ha individuato il luogo in cui è sorta l'obbligazione in quello in cui i coniugi si erano consensualmente separati (Macerata).
Tale decisione appare corretta anche se essa non conforme ad un orientamento giurisprudenziale di questa Corte, espresso in una serie di non recenti sentenze.
Secondo tale orientamento, riguardante la domanda di adeguamento dell'assegno di separazione, il luogo in cui è sorto il debito di mantenimento si identifica nel luogo in cui il matrimonio è stato contratto. In particolare, l'obbligazione relativa al mantenimento del coniuge sorge nel luogo stesso in cui il matrimonio viene contratto, dal momento che essa deve ritenersi compresa nell'obbligo, già sancito dall'art. 145 del codice civile, nel suo testo, modificato dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, a carico del marito, di somministrare alla moglie ciò che era necessario ai bisogni della vita ed in quello reciproco di assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 dello stesso codice, nel testo modificato dall'art. 24 della legge prima citata, costituendone la prosecuzione nello stato di separazione, quando ne sussistano i presupposti (Cass. 23 ottobre 1979 n. 5525; nello stesso senso, Cass. 9 giugno 1977 n. 2374; Cass. 10 novembre 1971 n. 3198, che ha pure sottolineato che per l'applicabilità del foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione non è richiesto che l'obbligazione abbia come oggetto una somma determinata;
Cass. 30 dicembre 1968 n. 4092). L'orientamento in questione appare influenzato dalla concezione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi che era alla base del codice civile del 1942, il quale prevedeva un vero e proprio obbligo di mantenimento del marito nei confronti della moglie (art. 145: "Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sè e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze. La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti"), oltretutto incondizionato, almeno fino a quando la Corte Costituzionale non dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 1, nella parte in cui non subordinava alla condizione che la moglie non avesse mezzi sufficienti il suddetto dovere del marito (sentenza n. 133 del 13 luglio 1970, nonché sentenza n. 46 del 23 maggio 1966, con riferimento al regime di separazione consensuale).
Nell'ipotesi di separazione personale, secondo il codice del 1942, il coniuge che non aveva colpa conservava i diritti inerenti alla sua qualità di coniuge che non erano incompatibili con lo stato di separazione (art. 156, comma 1).
In un siffatto quadro normativo, è ben comprensibile che la giurisprudenza considerasse l'obbligo di mantenimento nei confronti della moglie separata come la semplice prosecuzione del medesimo obbligo del marito, esistente già prima della separazione e che, di conseguenza, si facesse risalire al matrimonio il momento in cui era sorta l'obbligazione, ai fini dell'individuazione del foro di cui si discute.
Ma la riforma del diritto di famiglia introdotta con la legge 19 maggio 1975 n. 151, nel regolare la posizione dei coniugi ed i loro rapporti in base al principio costituzionale dell'eguaglianza morale e giuridica dei medesimi (art. 29 Cost.) - anziché prevedere un obbligo di mantenimento dei coniugi, eventualmente subordinato a certe condizioni - ha preferito stabilire l'obbligo di ciascuno di essi di contribuire ai bisogni della famiglia. In tal modo l'obbligazione, prima strettamente individuale, è stata finalizzata al soddisfacimento di un interesse che, pur non essendo estraneo a quello dei coniugi, che della famiglia fanno parte, è comunque legato ad una diversa entità, la famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, secondo la definizione contenuta nell'art. 29 Cost.. Se ed in quale misura questa diversità possa influire sulla quantificazione in concreto del contributo dovuto dai coniugi durante la convivenza è questione che esula dai limiti del presente procedimento, nel quale è sufficiente verificare se l'obbligazione esistente in sede di separazione sia o meno quella stessa che sussisteva durante la convivenza matrimoniale.
L'obbligo di mantenimento è stato, invece, espressamente previsto dalla riforma del diritto di famiglia in relazione al momento della separazione personale dei coniugi (art. 156, comma 1, c.c.:), anche se esso è condizionato a due elementi, uno negativo
(non addebitabilità della separazione) ed uno positivo (mancanza di adeguati redditi propri), riferibili al coniuge beneficiario del mantenimento.
Con la riforma, quindi, all'obbligo del coniuge di contribuire ai bisogni della famiglia, sussistente durante la convivenza coniugale, subentra, con la cessazione di tale convivenza conseguente alla separazione personale, ove ricorrano le suddette condizioni, un obbligo di mantenimento, destinato al soddisfacimento dei bisogni individuali dell'altro coniuge.
La sussistenza delle condizioni (non addebitabilità della separazione ed inadeguatezza dei redditi propri) è accertata, in caso di separazione giudiziale, dal giudice della separazione, il quale provvede anche alla quantificazione dell'assegno di mantenimento.
In presenza di una separazione consensuale, come nella specie, l'obbligo di mantenimento deriva dall'accordo dei coniugi, omologato dal giudice.
Deve, pertanto, escludersi che l'obbligazione derivante dalla separazione sia la stessa che sussisteva durante la convivenza coniugale e deve, quindi, ritenersi che l'obbligazione dedotta nel giudizio di modifica delle condizioni della separazione di cui trattasi, riguardante l'assegno di mantenimento a favore della moglie, fosse sorta a Macerata, nel luogo cioè dove era stata omologata la separazione consensuale, che aveva posto a carico del marito l'obbligo della corresponsione del detto assegno, con la conseguenza che il Tribunale di Macerata è territorialmente competente in base al primo dei due criteri previsti dall'art. 20 c.p.c. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Macerata;
spese compensate.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001