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Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2026, n. 19374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19374 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AV RE nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza emessa in data 27/12/2025 dal Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dall’ art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
letta la memoria scritta depositata in data 16/03/2026, dall’avv. Donato Grande, difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania confermava il decreto di perquisizione e sequestro probatorio di beni di interesse archeologico emesso dal Pubblico Ministero in data 12/11/2025 nei confronti di AV RE, in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 648, 648 bis, 648 ter cod. pen. ed altre fattispecie in materia di tutela del Penale Sent. Sez. 2 Num. 19374 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 27/03/2026 patrimonio culturale. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 253 cod. proc. pen. per mancata descrizione dei fatti contestati nel decreto di perquisizione e sequestro probatorio. Con la richiesta di riesame si era dedotta la nullità del provvedimento in questione che era privo di una descrizione, sia pure sommaria, degli illeciti ipotizzati a carico del ricorrente e conteneva esclusivamente l’indicazione delle norme di legge violate (artt. 416, 518 bis, 648, 648 ter cod. pen.), l’arco temporale dal giugno 2021 all’ottobre 2022 ed una infinità di loci commissi delicti, elementi che non consentono neppure di configurare il fumus dei reati ipotizzati;
si era evidenziato che il decreto conteneva inoltre il richiamo alla annotazione di polizia giudiziaria del 6 giugno 2023, atto non conosciuto dall’indagato al momento della esecuzione della perquisizione e sequestro. Rispetto a tale specifica censura, il Tribunale del riesame ha omesso di pronunciarsi.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha confermato il decreto del Pubblico Ministero nonostante esso non indichi quali siano gli accertamenti da compiersi sui beni sequestrati finendo così per rispondere ad una finalità meramente esplorativa e ha ravvisato il fumus del reato di ricettazione di monete di valore archeologico in assenza del minimo indizio sulla loro provenienza delittuosa affermando, tra l’altro, che è onere dell’indagato dimostrare il lecito possesso delle monete con evidente inversione dei principi dell’onere della prova. Sul punto, il collegio della cautela non ha considerato che anche i privati possono essere proprietari di beni di interesse archeologico e che AV ha fornito documentazione al riguardo (i cartellini delle case d’aste), così dimostrando di essere un collezionista e non un “tombarolo”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato. 2. In via preliminare, va ricordato che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto assente, meramente apparente, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, [...], Rv. 239692 e successivamente Sez.5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 5, n. 35532 del 2 25/06/2010, Angelini, Rv 248129; Sez. 2 n. 18952 del 14/03/2017, [...], Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [...], Rv. 285608). 3.Tanto premesso, è destituito di fondamento il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l’omessa pronuncia da parte del Tribunale del riesame sulla dedotta nullità del decreto di sequestro probatorio per mancata descrizione dei reati ipotizzati a carico del ricorrente. Il collegio della cautela si è espressamente pronunciato sulla censura in questione (pag. 2 del provvedimento impugnato) dando conto che il decreto di sequestro non indicava semplicemente le norme violate (416, 648, 648 bis, 648 ter cod. pen. ed altre fattispecie in materia di tutala del patrimonio culturale), ma richiamava anche l’annotazione di polizia giudiziaria del 06/06/2023 e conteneva una esplicita descrizione delle condotte illecite oggetto di indagine (reati di furto e ricettazione di beni archeologici, principalmente numismatici, oggetto di scavi clandestini e successivo riciclaggio e reimpiego in attività economiche). Del resto, ha aggiunto il Tribunale, nei confronti di AV era stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora per gravità indiziaria con riferimento ai delitti di ricettazione di monete di valore archeologico (artt. 518 quater e 518 sexiesdecies n. 3 cod. pen.), previo avviso di interrogatorio preventivo che era stato notificato contestualmente alla esecuzione del decreto di sequestro e perquisizione, sicchè l’indagato era perfettamente a conoscenza degli addebiti a suo carico. La censura difensiva è stata dunque scrutinata e la valutazione è corretta in punto di diritto atteso che effettivamente il provvedimento ablativo, riportato dal Tribunale nel suo tenore testuale, contiene - anche tramite l’espresso richiamo ad una specifica annotazione degli investigatori- la descrizione fattuale, seppur sommaria, dei reati ipotizzati. 4. In parte inammissibile e per altra parte infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo del fumus dei reati ipotizzati e della adeguatezza del decreto di sequestro probatorio con riferimento alle finalità perseguite per l’accertamento dei fatti. Premesso che il vizio argomentativo per illogicità non è scrutinabile, il Tribunale del riesame ha compiutamente affrontato i profili di cui sopra sviluppando un costrutto non meramente apparente ed esente da vizi giuridici. Il collegio della cautela ha dato conto in primo luogo che il decreto impugnato- richiamato nell’ordinanza impugnata nel suo tenore testuale- indicava espressamente le cose da sottoporre a sequestro e le esigenze di prova sottese a tale atto investigativo, così escludendone la finalità meramente esplorativa (beni archeologici provento di delitto e, quindi, corpo di reato da sottoporre ad accertamenti tecnici, ma anche oggetti pertinenti al reato rappresentati da strumentazione ed attrezzatura di scavo, mappe di siti archeologici e 3 documentazione relativa a rapporti commerciali con case d’asta o con esercizi di commercio di materiale numismatico). Quanto al fumus dei reati ipotizzati, il Tribunale ha illustrato gli specifici addebiti contestati a AV nel provvedimento di applicazione di misura cautelare personale emesso dal Giudice per le indagini preliminari, ha richiamato gli esiti captativi ed i relativi riscontri documentali sui quali era stata fondato il giudizio di gravità indiziaria e ha ritenuto che il carteggio prodotto dall’indagato all’udienza camerale nulla dimostrava in ordine alla legittimità del possesso e della provenienza dei numerosissimi reperti e monete rinvenute in sede di esecuzione del decreto impugnato. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 27/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dall’ art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
letta la memoria scritta depositata in data 16/03/2026, dall’avv. Donato Grande, difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania confermava il decreto di perquisizione e sequestro probatorio di beni di interesse archeologico emesso dal Pubblico Ministero in data 12/11/2025 nei confronti di AV RE, in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 648, 648 bis, 648 ter cod. pen. ed altre fattispecie in materia di tutela del Penale Sent. Sez. 2 Num. 19374 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 27/03/2026 patrimonio culturale. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 253 cod. proc. pen. per mancata descrizione dei fatti contestati nel decreto di perquisizione e sequestro probatorio. Con la richiesta di riesame si era dedotta la nullità del provvedimento in questione che era privo di una descrizione, sia pure sommaria, degli illeciti ipotizzati a carico del ricorrente e conteneva esclusivamente l’indicazione delle norme di legge violate (artt. 416, 518 bis, 648, 648 ter cod. pen.), l’arco temporale dal giugno 2021 all’ottobre 2022 ed una infinità di loci commissi delicti, elementi che non consentono neppure di configurare il fumus dei reati ipotizzati;
si era evidenziato che il decreto conteneva inoltre il richiamo alla annotazione di polizia giudiziaria del 6 giugno 2023, atto non conosciuto dall’indagato al momento della esecuzione della perquisizione e sequestro. Rispetto a tale specifica censura, il Tribunale del riesame ha omesso di pronunciarsi.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha confermato il decreto del Pubblico Ministero nonostante esso non indichi quali siano gli accertamenti da compiersi sui beni sequestrati finendo così per rispondere ad una finalità meramente esplorativa e ha ravvisato il fumus del reato di ricettazione di monete di valore archeologico in assenza del minimo indizio sulla loro provenienza delittuosa affermando, tra l’altro, che è onere dell’indagato dimostrare il lecito possesso delle monete con evidente inversione dei principi dell’onere della prova. Sul punto, il collegio della cautela non ha considerato che anche i privati possono essere proprietari di beni di interesse archeologico e che AV ha fornito documentazione al riguardo (i cartellini delle case d’aste), così dimostrando di essere un collezionista e non un “tombarolo”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato. 2. In via preliminare, va ricordato che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto assente, meramente apparente, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, [...], Rv. 239692 e successivamente Sez.5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 5, n. 35532 del 2 25/06/2010, Angelini, Rv 248129; Sez. 2 n. 18952 del 14/03/2017, [...], Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [...], Rv. 285608). 3.Tanto premesso, è destituito di fondamento il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l’omessa pronuncia da parte del Tribunale del riesame sulla dedotta nullità del decreto di sequestro probatorio per mancata descrizione dei reati ipotizzati a carico del ricorrente. Il collegio della cautela si è espressamente pronunciato sulla censura in questione (pag. 2 del provvedimento impugnato) dando conto che il decreto di sequestro non indicava semplicemente le norme violate (416, 648, 648 bis, 648 ter cod. pen. ed altre fattispecie in materia di tutala del patrimonio culturale), ma richiamava anche l’annotazione di polizia giudiziaria del 06/06/2023 e conteneva una esplicita descrizione delle condotte illecite oggetto di indagine (reati di furto e ricettazione di beni archeologici, principalmente numismatici, oggetto di scavi clandestini e successivo riciclaggio e reimpiego in attività economiche). Del resto, ha aggiunto il Tribunale, nei confronti di AV era stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora per gravità indiziaria con riferimento ai delitti di ricettazione di monete di valore archeologico (artt. 518 quater e 518 sexiesdecies n. 3 cod. pen.), previo avviso di interrogatorio preventivo che era stato notificato contestualmente alla esecuzione del decreto di sequestro e perquisizione, sicchè l’indagato era perfettamente a conoscenza degli addebiti a suo carico. La censura difensiva è stata dunque scrutinata e la valutazione è corretta in punto di diritto atteso che effettivamente il provvedimento ablativo, riportato dal Tribunale nel suo tenore testuale, contiene - anche tramite l’espresso richiamo ad una specifica annotazione degli investigatori- la descrizione fattuale, seppur sommaria, dei reati ipotizzati. 4. In parte inammissibile e per altra parte infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo del fumus dei reati ipotizzati e della adeguatezza del decreto di sequestro probatorio con riferimento alle finalità perseguite per l’accertamento dei fatti. Premesso che il vizio argomentativo per illogicità non è scrutinabile, il Tribunale del riesame ha compiutamente affrontato i profili di cui sopra sviluppando un costrutto non meramente apparente ed esente da vizi giuridici. Il collegio della cautela ha dato conto in primo luogo che il decreto impugnato- richiamato nell’ordinanza impugnata nel suo tenore testuale- indicava espressamente le cose da sottoporre a sequestro e le esigenze di prova sottese a tale atto investigativo, così escludendone la finalità meramente esplorativa (beni archeologici provento di delitto e, quindi, corpo di reato da sottoporre ad accertamenti tecnici, ma anche oggetti pertinenti al reato rappresentati da strumentazione ed attrezzatura di scavo, mappe di siti archeologici e 3 documentazione relativa a rapporti commerciali con case d’asta o con esercizi di commercio di materiale numismatico). Quanto al fumus dei reati ipotizzati, il Tribunale ha illustrato gli specifici addebiti contestati a AV nel provvedimento di applicazione di misura cautelare personale emesso dal Giudice per le indagini preliminari, ha richiamato gli esiti captativi ed i relativi riscontri documentali sui quali era stata fondato il giudizio di gravità indiziaria e ha ritenuto che il carteggio prodotto dall’indagato all’udienza camerale nulla dimostrava in ordine alla legittimità del possesso e della provenienza dei numerosissimi reperti e monete rinvenute in sede di esecuzione del decreto impugnato. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 27/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4