Sentenza 25 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2002, n. 7670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7670 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' Depositata in Cancelleria - Sez. Lavoro oggi, 25 MAG 2002 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP 767 0702 IN NOME 1 MA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 22709/99 Cron. 21353 Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Rep. Consigliere - Ud. 06/03/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Dott. Grazia CATALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IA CL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato PETTI, che la rappresenta e difende, giusta2002 GIAMPAOLO 984 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 193/99 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 16/09/99 - R.G.N. 514/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso- -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 30.1.1995 al Pretore di L'Aquila LA CI chiedeva, nei confronti dell'AI, che venisse ripristinata la sua rendita per inabilità, già riconosciutale per ipoacusia da rumore ed opacità del cristallino da radiazioni, e poi revocata dall'Istituto. -Quest'ultimo replicava che l'inabilità della ricorrente in relazione alle denunciate tecnopatie, era di entità tale da non raggiungere la soglia indennizzabile. Sulla base di accertamento medico-legale, il Pretore respingeva la domanda con sentenza del 16.10.1996 che, a seguito di appello dell'assicurata, veniva parzialmente riformata dal Tribunale di L'Aquila con sentenza notificata il 6.10.1999. Osservava il Giudice del gravame che una precedente sentenza n.678/1986 del Pretore di L'Aquila, passata in giudicato (con la quale l'AI era stato condannato a corrispondere alla CI una rendita per ototecnopatia pari all'accertato grado di invalidità) non consentiva più di rimettere in discussione la derivazione dall'attività lavorativa della patologia all'apparato uditivo dell'assicurata. Tale giudicato avrebbe potuto essere superato solo a seguito di fatti successivi che avessero, in ipotesi, comportato un miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurata: sennonché, la revoca era stata motivata non adducendo un miglioramento del genere, ma negando in radice l'indennizzabilità della patologia. Di conseguenza l'AI restava tenuta a ripristinare la rendita per otopatia in misura pari al 20% come accertato dal ctu, con esclusione di ogni incidenza dell'ulteriore patologia (oculistica) pure denunciata dalla CI. Avverso detta sentenza l'Istituto proponeva ricorso per cassazione articolato in unico motivo. Resiste la CI con controricorso. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 137 del t.u. 30.6.1965, n. 1124, degli artt. 113 3 115 c.p.c., dell'art. 2909 c.c., nonché degli artt. 61, 440, e 445 c.p.c., dell'art.3 del citato t.u. n. 1124, omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, l'AI osserva che erroneamente il Tribunale aveva ordinato il ripristino della rendita alla CI nonostante un miglioramento dello stato di salute dell'assicurata. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono. L'art. 137 del t.u. n. 1124/65 dispone che “la misura della rendita di inabilità per malattia professionale può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può essere anche soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile". La stessa norma prescrive termini entro i quali è possibile chiedere o disporre la revisione, ma il rispetto di tali termini non viene in discussione nella specie. Nel caso in esame all'assicurata era già stata riconosciuta, con sentenza del 13.11.1986, passata in giudicato, una otopatia la cui origine professionale - e dunque la cui indennizzabilità in sé stessa deve ritenersi definitivamente - accertata, mentre non altrettanto può dirsi per il grado di invalidità derivante dalla medesima infermità, essendo quello suscettibile di variazioni in crescita o in diminuzione a seconda dell'evoluzione dell'infermità, in direzione di un aggravamento, ovvero di un miglioramento e sino alla completa guarigione. In sostanza il giudicato copre l'indennizzabilità dell'infermità, ovvero la qualificazione della medesima in termini di malattia professionale,. ma non 4 anche il grado di invalidità conseguente essendo questo suscettibile di variazioni nel tempo il che giustifica appunto l'operatività del citato articolo 137 t.u. AI. E' evidente che l'uno o l'altro esito deve formare oggetto di una attenta verifica medico legale, mentre l'errore della sentenza impugnata risiede proprio nell'aver senz'altro ripristinato l'originaria rendita per otopatia, lasciando ferma la medesima percentuale di invalidità indicata nel predetto giudicato, omettendo esaminare il punto centrale della controversia costituito, appunto, dalla sopravvenienza o meno dei miglioramenti su cui si fonda l'impugnata revisione operata dall'AI, per di più attribuendo al c.t.u. di secondo grado l'accertamento di una percentuale di inabilità (20%) che non risulta dalla relazione peritale. La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio della causa alla Corte di appello di Perugia la quale si atterrà ai principi sopra esposti, colmando le lacune motivazionali censurate, e provvedendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Perugia. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2002 hylich humb Il Consigliere estensore Il Presidente IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria Oggi, 25 MAG. 2002 ✓ CANC elle fland 5