Sentenza 27 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2001, n. 8797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8797 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
IN NOM8797/ 01 REPUBBLICA IT Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 19134/99 Cron. N. 20077 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Vincenzo Trezza -Presidente- 2. Mario Putaturo Donati Viscido -Consigliere- Ud.20.4.2001 3. Donato Figurelli -Consigliere- 4. Natale Capitanio -Consigliere- 5. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA IMECO S.p.A, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Ing. Roberto Polisperni, rappresen- tato e difeso dal'Avv. Nunzio Rizzo del foro di Napoli per pro- cura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, Piaz- za del Paradiso 55, presso lo studio dell'Avv. Flaminia Della Chiesa D'Isasca 1881 Ricorrente
CONTRO
AB OP, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Bosio 2, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Gio- 2 vannetti, rappresentato e difeso dall'Avv. Oreste Cardillo in virtù di procura in calce al controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 2725/99 del Tribunale del La- voro di Napoli del 21.5.1999/20.7.1999 nella causa iscritta al n. 42286 del R.G. anno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.4.2001 dal Cons. Alessandro De Renzis;
uditi gli Avv.ti Flaminia Della Chiesa D'Isasca per la ricorrente e Alessandra Giovannetti per il resistente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Pietro Ab- britti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 20.7.1999, ac- coglieva l'appello proposto da NO EO avverso la sentenza pretorile, che aveva rigettato la domanda da lui avan- zata nei confronti della IMECO S.p.A., alle cui dipendenze aveva lavorato dal 1.4.1977, prima con inquadramento nel 2° livello del CCNL di categoria e poi con inquadramento nel 1° livello impie- gatizio quale direttore di cantiere, e dalla quale era stato licen- ziato il 24.5.1996, domanda diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità di tale licenziamento con le conseguenze di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Il Tribunale in particolare osservava che la società IMECO aveva dapprima tentato di licenziare il NO attraverso la procedura 3 di carattere collettivo e successivamente aveva posto in essere la procedura individuale;
che non vi stata era alcuna prova né della cessazione dell'attività di tale società né della soppressione della posizione lavorativa e professionale del NO;
che non si era verificato il passaggio di dipendenti dalla IMECO alla società consortile RAILWAY, la quale non avrebbe dovuto realizzare in proprio i lavori ricevuti in affidamento e relativi al 2° e 3° lotto della ferrovia Alifana, ma avrebbe dovuto provvedere soltanto a coordinare le attività di carattere comune dei consorziati. Avverso l'anzidetta sentenza ricorre per cassazione la S.p.A. IMECO con unico articolato motivo, al quale resiste il NO con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 604 del 1966, 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., non- ché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. La IMECO, in particolare, contesta l'assunto del Tribunale in or- dine al mutamento delle ragioni del recesso da parte di essa so- cietà, dapprima intimato con procedura collettiva e poi con pro- cedura individuale, sostenendo che non vi era stato alcuna modi- fica di "tiro" della strategia difensiva, essendo stata dedotta la medesima situazione relativa alla cessazione di attività del can- tiere ed essendo stato revocato il primo provvedimento per ra- gioni esclusivamente formali. Il Tribunale, ad avviso della stessa ricorrente, non correttamente aveva ravvisato nella reintegrazione di dodici operai nel giugno 1996 e nel mancato passaggio di lavoratori al Consorzio RAILWAY indizi tali da integrare presunzioni semplici circa l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo, essendo emerso che il richiamo degli anzidetti operai dalla cassa integrazione era avvenuto per piccoli lavori all'interno dell'azienda. Neppure elementi significativi ai fini della giustificazione del motivo di recesso avrebbero potuto essere tratti dal dato che nel 1996 era in via di ultimazione il cantiere di Afragola, essendo preposto a quel cantiere altro capo cantiere. La ricorrente aggiunge che i lavori relativi alla Ferrovia Alifana erano stati affidati alla società consortile, cui si apparteneva essa IMECO, lavori che avrebbero dovuto essere eseguiti dagli stessi soci del consorzio, sicché non avrebbe potuto essere ritenuta la continuazione dell'attività da parte della IMECO. La ricorrente, infine, osserva che il Tribunale aveva omesso di rilevare che al NO era stata offerta l'assunzione, quale to- pografo assistente, alle dipendenze del Consorzio con la retribu zione annua di £. 70.000.000 e che lo stesso non aveva accettato l'offerta, in quanto aveva chiesto il mantenimento dell'anzianità maturata presso l'IMECO. Da parte sua il NO eccepisce l'inammissibilità del ricorso. 5 ed per non essere stati indicati i motivi in maniera specifica in ma- niera tale da risalire al principio di diritto che si assume violato, per avere il Tribunale proceduto ad una valutazione delle prove insindacabile in sede di legittimità e per avere fornito adeguata motivazione in ordine alla continuazione dell'attività da parte della IMECO. Ciò premesso in ordine alle opposte linee difensive, questo Corte ritiene prive di pregio le articolate censure di parte ricorrente, in critica quanto S1 risolvono nella contestazione e nella dell'apprezzamento dei fatti e delle prove operato dal Tribunale ed involgono in sostanza in una indagine, non consentita in sede di legittimità e riservata al giudice di merito, al quale spetta valutare gli elementi probatori, controllarne l'attendibilità, sce- gliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a di- mostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova, con l'unico limite di indicare le ra- gioni del proprio convincimento (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 6380 del 26 novembre 1996; Cass. sentenza n. 2008 del 12 marzo 1996; Cass. sentenza n. 9384 del 6 settembre 1995). Orbene il Tribunale, sulla base dell'esame delle risultanze proces- suali, condotto attraverso un argomentato iter logico-giuridico, ha ritenuto non provate né la cessazione dell'attività della IMECO né la soppressione della posizione lavorativa del Sabati- no. 6 Nel quadro così delineato nessun rilievo assume la circostanza dell'offerta al NO di assunzione alle dipendenze del Con- sorzio, non avendo la società IMECO adempiuto all'onere della prova di non poter adibire lo stesso NO ad altre mansioni presenti in azienda ed essendo la società RAILWAY persona giu- ridica distinta dalla stessa IMECO. In relazione ad un licenziamento per giustificato motivo oggetti- vo dipendente dalla soppressione della posizione di lavoro, cui è addetto il lavoratore licenziato, questa Corte di recente (in parti- colare sentenza n. 12454 del 20 settembre 2000) ha ribadito che la prova grava sul datore di lavoro, il quale è tenuto a dimostrare la impossibilità di impiegare l'interessato in mansioni diverse, prova, che, come già si è detto, non è stata data nel caso di spe- cie. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio di cassazione.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di le- gittimità I 0 A Così deciso in Roma addì 20 aprile 2001 3 D 1 S 3 , S . 5 O A T L T . R I , Il Consigliere relatore estensore Il President A N S A S É Vicenz Ę 3 L I Ę Alessandro be Reusis ŕ E 7 D - Š Dill D I 8 - A I N T 1 S S G 1 N O O E IL CANCELLIERE P S E A I M G Depositato in Cancelleria D I A G E 27 GIU. 200 A , E IL CANCELLIEREPhill O D O L T oggi, R E T I T T A S R I L I N E G L D S E E E R O D