Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2007, n. 9168
CASS
Sentenza 6 novembre 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nei casi in cui, per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela, l'art. 512 cod. proc. pen. consente la lettura, a richiesta di parte, di quest'ultima non soltanto per valutare l'esistenza della condizione di procedibilità, ma anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova, poiché fra gli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero rientrano anche quelli semplicemente "ricevuti" dalle predette autorità. (Fattispecie nella quale la persona offesa dal reato si era resa irreperibile dopo la presentazione della denuncia-querela).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2007, n. 9168
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9168
    Data del deposito : 6 novembre 2007

    Testo completo