Sentenza 6 novembre 2007
Massime • 1
Nei casi in cui, per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela, l'art. 512 cod. proc. pen. consente la lettura, a richiesta di parte, di quest'ultima non soltanto per valutare l'esistenza della condizione di procedibilità, ma anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova, poiché fra gli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero rientrano anche quelli semplicemente "ricevuti" dalle predette autorità. (Fattispecie nella quale la persona offesa dal reato si era resa irreperibile dopo la presentazione della denuncia-querela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2007, n. 9168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9168 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO PP M. - Presidente - del 06/11/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1048
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 000082/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BB AR, N. IL 18/02/1948;
2) AC CA, N. IL 19/07/1968;
3) OS PE, N. IL 12/11/1962;
avverso SENTENZA del 16/05/2006 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARMENINI SECONDO LIBERO;
udite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO PP, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni del difensore avv. TIRIANOCCHI Salvatore, che ha chiesto accogliersi i ricorsi.
OSSERVA
Con due distinti ricorsi i due difensori di BB EL, AC GE e OS PP impugnano per Cassazione la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 16.5.2006, la quale, decidendo sugli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento, in data 4.10.2004, ha così provveduto: "Concede agli imputati AB EL e LO PP la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, e ridetermina la pena inflitta alla AB in anni due, mesi sei, giorni venti di reclusione ed Euro 400,00 di multa e quella inflitta al LO in anni due, mesi tre di reclusione ed Euro 250,00 di multa. Assolve OR GE dal reato ascrittogli, trattandosi di persona non imputabile per vizio totale di mente.
Gli imputati erano stati ritenuti colpevoli del delitto di estorsione e la AB anche di violazione della legge sulle armi. I motivi dei ricorsi possono essere così raggruppati: 1) violazione di legge per la ritenuta utilizzabilità della denuncia orale proposta da TO CC;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato e mancata dichiarazione di non doversi procedere per difetto di querela;
3) violazione di legge in ordine alla condanna della AB per il reato previsto dalla L. n. 110 del 1975, art.4; 4) vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova a carico di OR e LO;
5) omessa motivazione sulla lamentata eccessività della pena.
I ricorsi sono infondati.
È opportuno per chiarezza espositiva esaminare le doglianze nello stesso ordine, anche numerico, sopra riportato.
1) I giudici di merito hanno accertato che la persona offesa dal reato, TO EA CC, si è reso inopinatamente irreperibile successivamente alla presentazione delle denunce. Al riguardo è consolidato orientamento di questa Corte, anche a Sezioni Unite che ai fini della legittimità della lettura di atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dal difensore di una parte privata o dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, a norma dell'art. 512 c.p.p., l'irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali - alla quale non può attribuirsi presuntivamente il significato della volontaria scelta di sottrarsi all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore - integra, se accertata con rigore, un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili (v. CASS. SEZ. U Torcasio ANNO/NUMERO 2003/ 36747 RIVISTA 225470). Quando per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela, trova applicazione l'art. 512 c.p.p., che consente la lettura a richiesta di parte degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, poiché per "assunti" devono intendersi anche gli atti semplicemente ricevuti da queste autorità: lettura consentita non solo per valutare l'esistenza della condizione di procedibilità, ma anche per utilizzare il contenuto della denuncia/querela ai fini della prova (v. Cass. Sez. 4 sent. 1997/0 6106 rv. 208702; conf. asn 199306837 riv. 194362 conf. asn 199311694 riv. 196768).
Sulla base di questa puntualizzazione, va ribadito che, in linea generale è costante insegnamento di questa Corte che le dichiarazioni del soggetto offeso dal reato - in tema di valutazione della prova - possono essere poste a base del convincimento del giudice anche se costituiscano l'unica fonte di accertamento del fatto e manchino riscontri esterni.
A tali dichiarazioni, invero, non si applicano le regole di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che riguardano le propalazioni dei coimputati del medesimo reato o di imputati in procedimenti connessi o di persone imputate di un reato collegato e che presuppongono l'esistenza di altri elementi di prova unitamente ai quali le dichiarazioni devono essere valutate per verificarne l'attendibilità.
Peraltro va considerato l'interesse di cui il soggetto può essere portatore, di modo che il controllo sulle sue dichiarazioni deve essere più rigoroso, specie sotto il profilo della credibilità oggettiva e soggettiva, atteso che la sua posizione non può essere meccanicamente equiparata a quella del testimone estraneo. Quando, comunque, il controllo di cui si è detto viene correttamente effettuato dal giudice di merito, nel contesto delle emergenze processuali, non v'è spazio per rilievi in sede di legittimità, anche se la detta deposizione sia stata assunta come sola fonte di prova.
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno rigorosamente verificato l'attendibilità delle dichiarazioni rese dall'TO, raccolte nelle due denunce sporte da quest'ultimo in date 22.8.2003 e 23.8.2003 ed acquisite agli atti;
hanno rilevato che esse, oltre ad essere specifiche e circostanziate sono adeguatamente confortate dagli esiti degli accertamenti svolti dagli agenti della D.i.g.o.s. di Agrigento, riferiti al dibattimento dal teste Lo Piparo, in servizio presso la Questura di Agrigento, e "parzialmente trasfusi nella documentazione audiovisiva in atti, che comprovando la sistematica dazione di denaro alla AB da parte dell'TO, conferiscono ulteriore credibilità alle dichiarazioni di quest'ultimo".
2) Con insindacabile giudizio di merito la Corte territoriale ha ritenuto provato che la AB, rivendicando un preteso diritto alla gestione di un parcheggio in un'area comunale, esercitò delle pressioni sull'TO affinché lo stesso le versasse una percentuale dei proventi della sua attività di parcheggiatore (abusivo), minacciandolo di mandargli qualcuno per picchiarlo e di sottrargli la gestione del parcheggio. La stessa imputata, per altro, ebbe a dichiarare di avere avuto delle questioni con la parte offesa in merito all'entità dei proventi versatile, ammettendo di averlo minacciato di sottrargli tale gestione ove non le avesse consegnato le somme richieste.
Non vi è dubbio, dunque, che, con tale comportamento, la AB abbia integrato gli elementi costitutivi del delitto di estorsione ascrittogli, avendo prospettato all'TO un male ingiusto - qual è indubbiamente quello di farlo picchiare o di impedirne l'attività di parcheggiatore nell'area in questione - per costringerlo a versarle una parte degli introiti ricavati da tale attività. Corretta è la qualificazione giuridica di un tale contesto criminoso, atteso si trattava di un parcheggio abusivo sul quale la AB non aveva ovviamente nessun diritto tutelabile, ne' poteva ragionevolmente ritenere di averlo. Si tratta di un'evidente imposizione di "taglieggiamento" per attività illegali, secondo una pratica purtroppo diffusa e ben nota agli stessi attori di un simile teatro di illiceità; sicché correttamente è stata esclusa l'ipotesi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia sotto il profilo oggettivo, sia soprattutto sotto il profilo oggettivo. È noto, invero, che il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l'elemento intenzionale nell'estorsione caratterizzato, diversamente dall'altro reato, dalla coscienza dell'agente che quanto egli pretende non gli è dovuto: peraltro, quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà assume ex se i caratteri dell'ingiustizia (v. Cass. Sez. 2 sent. 2004/ 47972 rv 230709). In questo caso, poi, l'azione costrittiva era finalizzata a far sorgere una posizione giuridica che altrimenti non avrebbe potuto essere vantata ne' conseguita attraverso il ricorso al giudice.
3) Corretta è anche la condanna della AB per la violazione della legge sulle armi, poiché la norma di cui all'art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110 richiede l'accertamento dell'idoneità ad offendere dell'arma dell'oggetto incriminati, con esclusione di altre caratteristiche, quali, ad esempio, le dimensioni dello strumento (v. Cass. Sez. 6 sent. 1990/0 2137 rv 183355); ne', dato il contesto sopra illustrato, può invocarsene il possesso giustificato. 4) Quanto al coinvolgimento del OR e del LO nelle attività illecite poste in essere dalla AB in danno dell'TO la Corte di merito ha accertato che costoro hanno ritirato materialmente in varie occasioni le somme richieste dalla AB alla parte offesa (v. dichiarazioni dell'TO e accertamenti svolti dalla D.i.g.o.s.); essi pertanto hanno contribuito con il loro comportamento all'azione delittuosa e hanno agevolato consapevolmente l'esecuzione della stessa ed il conseguimento dell'obiettivo finale. Per il OR, tuttavia, la Corte di appello ha accertato che lo stesso "è un debole di mente medio grave, totalmente incapace di intendere e di volere attualmente ed all'epoca dei fatti".
5) Adeguata e motivata alla luce dei criteri ex art. 133 c.p. risulta, infine, la determinazione del trattamento sanzionatorie, per altro ridotto in appello.
Segue il rigetto dei ricorsi.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2008