CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 312/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3548/2025
proposto da
Ricorrente_1 Soc. Soop. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8730/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 38 e pubblicata il 22/04/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M107939 IRES-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M107939 IVA-ALTRO 2007 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M107939 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8730/2015, la CTP di Roma, affermando che le notifiche degli inviti ad esibire la documentazione contabile inviati dall'Ufficio alla Ricorrente_1 Soc. Coop. Edilizia ed alla sua Amministratrice non si erano perfezionate, ha accolto il ricorso proposto da essa società avverso l'avviso di accertamento extracontabile n. TK603M107939/2011, con cui era stato accertato un maggior reddito
IRES – IVA – IRAP per l'anno d'imposta 2007.
Con sentenza n. 4431/2016 la CTR Lazio ha accolto l'appello proposto dall'A.E. DP2 Roma ritenendo valido l'accertamento sul presupposto della dimostrata regolarità della notifica dell'invito ad esibire la documentazione contabile, disatteso dalla società, riconoscendo in suo favore unicamente la fondatezza dell'agevolazione relativa alla tassazione dell'utile ridotta del 30%, in ragione della natura di cooperativa a mutualità prevalente della società Ricorrente_1.
Proposti ricorso principale e controricorso per Cassazione dalla contribuente e dall'Ufficio, la Suprema
Corte ha cassato la sentenza impugnata sulla base della seguente motivazione: “l'accertamento che i giudici di secondo grado dovevano operare, … , doveva essere diretto a verificare se la presenza di
Nominativo_1 (dichiaratasi addetta alla ricezione ndr) presso la sede della società ricorrente fosse o meno occasionale oppure se essa trovasse origine in un particolare rapporto che potesse risultare anche dall'incarico (pure provvisorio e precario), di ricevere le notificazioni per conto della società stessa, alla luce anche del fatto che la Nominativo_1, oltre ad essere persona ben nota alla società, aveva ritenuto in più occasioni di ritirare gli atti destinati alla società (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata)”, dichiarando assorbito ogni altro motivo e rinviando alla CGT di 2° grado in diversa composizione.
Con l'atto di riassunzione la Società contribuente, ha, riassumendo la vicenda e la pronuncia della Corte, sollecitato Questo Collegio a verificare se, alla luce della documentazione agli atti, tra la Ricorrente_1, destinataria della notifica, e la sig.ra Nominativo_1, consegnataria del plico, sussistesse effettivamente una qualche relazione che potesse giustificare la ricezione, da parte della seconda, delle notificazioni indirizzate alla prima, dipendendo dalla sussistenza di un “particolare rapporto che potesse risultare anche dall'incarico (pure provvisorio e precario), di ricevere le notificazioni per conto della società stessa”, la ritualità della notifica presso la sede della società dell'invito all'esibizione dei documenti.
Richiamando la documentazione in atti, attestante il rapporto di lavoro dipendente della consegnataria con altra società avente sede nel medesimo stabile, nonchè l'autocertificazione con cui la Nominativo_1 ha dichiarato di essersi resa consegnataria del plico per errore e di non averne curato la restituzione alla destinataria per incuria, ha concluso per la declaratoria di illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento oggetto della controversia, disponendone, per l'effetto, l'integrale annullamento, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese.
Ha resistito l'A.E. DP2 Roma, che ha chiesto la conferma della sentenza n. 4431/2016 emessa dalla
CTR, all'uopo evidenziando la presunzione di sussistenza di un rapporto tra la Nominativo_1 e la società Ricorrente_1 non solo in quanto entrambe le società (Ricorrente_1 e Società_1) condividevano la medesima sede, ma anche in quanto la sig.ra Nominativo_2, amministratrice della Ricorrente_1 era, all'epoca, anche consigliere delegato della Società_1.
Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata chiamata all'udienza del 3 dicembre 2025 e, dopo ampia discussione, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla validità o meno della notifica, nella sede della società Ricorrente_1, dell'invito all'esibizione della documentazione contabile, alla luce della documentazione in atti e dei comportamenti delle parti.
I fatti ci confermano che una persona, sedicente addetta alla ricezione, ha ritirato l'avviso - origine e causa del successivo avviso di accertamento oggetto di impugnazione - notificato a mezzo posta, e che ciò è accaduto nella sede della società destinataria del plico.
Normalmente, in casi siffatti, la notifica si considera perfezionata, anche se quella persona non è formalmente il legale rappresentante o un dipendente. La legge (art. 145 c.p.c.) parla di “persona incaricata di ricevere le notificazioni” o, in mancanza, “persona addetta alla sede”. Ciò è stato interpretato estensivamente: ad esempio, se l'ufficiale giudiziario va in sede e trova un soggetto che dichiara di essere autorizzato a ricevere la posta, la notifica nelle sue mani è valida. La Cassazione con l'ordinanza
13494/2025 ha precisato che: “In base all'art. 145 c.p.c., “la consegna dell'atto può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto legato alla società da un rapporto che, non necessariamente lavorativo, può consistere anche in un incarico provvisorio o precario di ricevere la corrispondenza”. La presenza di una persona nei locali della sede sociale fa, dunque, presumere che essa sia addetta alla ricezione degli atti. Quindi la notifica fatta a mani di costei è valida, a meno che la società provi che quella persona era del tutto estranea. Ovvero spetta alla società contestare l'eventuale estraneità, e non sarà sufficiente l'assenza di un rapporto di lavoro dipendente, dovendosi, invece, provare che non aveva alcun legame né incarico. Ed è quanto si è premurata di fare la Ricorrente_1, producendo in giudizio l'autocertificazione della sig.ra Nominativo_1 contenente, tra l'altro, l'affermazione della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società Società_1 srl, avente sede nello stesso stabile e nello stesso numero di interno, come confermato in sede di discussione. La condivisione della medesima unità immobiliare da parte delle due società giustifica, pertanto, la presenza della Nominativo_1 in quegli spazi, in parte destinati all'attività produttiva della Società_1, in ragione del suo status di dipendente della stessa.
L'obiezione dell'Ufficio a riguardo della inammissibilità della prova contenente dichiarazioni dei terzi nel processo tributario è stata oggetto di ampi contributi giurisprudenziali, tra cui si ricorda Cass., Sez. VI-T,
Ord. 27 ottobre 2021, n. 30209, secondo cui: «in tema di processo tributario, al contribuente, oltre che all'Amministrazione finanziaria, è riconosciuta - in attuazione del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, a garanzia della parità delle armi e dell'attuazione del diritto di difesa - la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale aventi, anche per il contribuente, il valore probatorio proprio degli elementi indiziari (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n.
9903 del 27/05/2020; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6616 del 16/03/2018, ex plurimis)». Ciò posto se è vero, come è vero, che un atto redatto da un pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso, è altrettanto vero che la sua efficacia riguarda la provenienza del documento, i fatti avvenuti in sua presenza, e quelli da lui compiuti, non anche la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese da terzi, che, infatti, possono smentirli, assumendosi la responsabilità delle proprie dichiarazioni (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, 25 luglio 2019, n. 20214; conf. Cass. civ., Sez. trib., 20 dicembre 2019, n. 34170). Ne deriva, quale logico corollario, che la notifica non è valida e l'autocertificazione prevale sulla firma dell'addetto alla ricezione, perché la firma sulla cartolina non identifica il destinatario dell'atto, ma solo una persona che l'ha ricevuto.
Il fatto che la persona che ha ricevuto l'atto dichiari l'errore e invii l'autocertificazione per la notifica dimostra che l'atto non è arrivato al destinatario corretto, invalidando così la notifica, non potendo, peraltro, revocarsi in dubbio che, trattandosi di due società aventi propria personalità giuridica distinta e separata, la carica di consigliere delegato della Società_1 in capo alla sig.ra Nominativo_2, amministratrice della Ricorrente_1 non assume alcuna rilevanza ai fini della meramente supposta attribuzione di un incarico
“promiscuo” di ricezione di atti indirizzati alla Ricorrente_1 di cui si sarebbe dovuta far carico la Nominativo_1 e dalla stessa smentito formalmente e sotto propria responsabilità penale.
Dal che il rigetto dell'appello dell'A.E. DP2 e la conferma della sentenza di primo grado impugnata.
La correttezza, seppur solo formale, dell'operato dell'Ufficio induce all'equa integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello dell'Ufficio. Spese interamente compensate.
Così deciso in Roma il 3.12.2025
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3548/2025
proposto da
Ricorrente_1 Soc. Soop. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8730/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 38 e pubblicata il 22/04/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M107939 IRES-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M107939 IVA-ALTRO 2007 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M107939 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8730/2015, la CTP di Roma, affermando che le notifiche degli inviti ad esibire la documentazione contabile inviati dall'Ufficio alla Ricorrente_1 Soc. Coop. Edilizia ed alla sua Amministratrice non si erano perfezionate, ha accolto il ricorso proposto da essa società avverso l'avviso di accertamento extracontabile n. TK603M107939/2011, con cui era stato accertato un maggior reddito
IRES – IVA – IRAP per l'anno d'imposta 2007.
Con sentenza n. 4431/2016 la CTR Lazio ha accolto l'appello proposto dall'A.E. DP2 Roma ritenendo valido l'accertamento sul presupposto della dimostrata regolarità della notifica dell'invito ad esibire la documentazione contabile, disatteso dalla società, riconoscendo in suo favore unicamente la fondatezza dell'agevolazione relativa alla tassazione dell'utile ridotta del 30%, in ragione della natura di cooperativa a mutualità prevalente della società Ricorrente_1.
Proposti ricorso principale e controricorso per Cassazione dalla contribuente e dall'Ufficio, la Suprema
Corte ha cassato la sentenza impugnata sulla base della seguente motivazione: “l'accertamento che i giudici di secondo grado dovevano operare, … , doveva essere diretto a verificare se la presenza di
Nominativo_1 (dichiaratasi addetta alla ricezione ndr) presso la sede della società ricorrente fosse o meno occasionale oppure se essa trovasse origine in un particolare rapporto che potesse risultare anche dall'incarico (pure provvisorio e precario), di ricevere le notificazioni per conto della società stessa, alla luce anche del fatto che la Nominativo_1, oltre ad essere persona ben nota alla società, aveva ritenuto in più occasioni di ritirare gli atti destinati alla società (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata)”, dichiarando assorbito ogni altro motivo e rinviando alla CGT di 2° grado in diversa composizione.
Con l'atto di riassunzione la Società contribuente, ha, riassumendo la vicenda e la pronuncia della Corte, sollecitato Questo Collegio a verificare se, alla luce della documentazione agli atti, tra la Ricorrente_1, destinataria della notifica, e la sig.ra Nominativo_1, consegnataria del plico, sussistesse effettivamente una qualche relazione che potesse giustificare la ricezione, da parte della seconda, delle notificazioni indirizzate alla prima, dipendendo dalla sussistenza di un “particolare rapporto che potesse risultare anche dall'incarico (pure provvisorio e precario), di ricevere le notificazioni per conto della società stessa”, la ritualità della notifica presso la sede della società dell'invito all'esibizione dei documenti.
Richiamando la documentazione in atti, attestante il rapporto di lavoro dipendente della consegnataria con altra società avente sede nel medesimo stabile, nonchè l'autocertificazione con cui la Nominativo_1 ha dichiarato di essersi resa consegnataria del plico per errore e di non averne curato la restituzione alla destinataria per incuria, ha concluso per la declaratoria di illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento oggetto della controversia, disponendone, per l'effetto, l'integrale annullamento, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese.
Ha resistito l'A.E. DP2 Roma, che ha chiesto la conferma della sentenza n. 4431/2016 emessa dalla
CTR, all'uopo evidenziando la presunzione di sussistenza di un rapporto tra la Nominativo_1 e la società Ricorrente_1 non solo in quanto entrambe le società (Ricorrente_1 e Società_1) condividevano la medesima sede, ma anche in quanto la sig.ra Nominativo_2, amministratrice della Ricorrente_1 era, all'epoca, anche consigliere delegato della Società_1.
Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata chiamata all'udienza del 3 dicembre 2025 e, dopo ampia discussione, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla validità o meno della notifica, nella sede della società Ricorrente_1, dell'invito all'esibizione della documentazione contabile, alla luce della documentazione in atti e dei comportamenti delle parti.
I fatti ci confermano che una persona, sedicente addetta alla ricezione, ha ritirato l'avviso - origine e causa del successivo avviso di accertamento oggetto di impugnazione - notificato a mezzo posta, e che ciò è accaduto nella sede della società destinataria del plico.
Normalmente, in casi siffatti, la notifica si considera perfezionata, anche se quella persona non è formalmente il legale rappresentante o un dipendente. La legge (art. 145 c.p.c.) parla di “persona incaricata di ricevere le notificazioni” o, in mancanza, “persona addetta alla sede”. Ciò è stato interpretato estensivamente: ad esempio, se l'ufficiale giudiziario va in sede e trova un soggetto che dichiara di essere autorizzato a ricevere la posta, la notifica nelle sue mani è valida. La Cassazione con l'ordinanza
13494/2025 ha precisato che: “In base all'art. 145 c.p.c., “la consegna dell'atto può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto legato alla società da un rapporto che, non necessariamente lavorativo, può consistere anche in un incarico provvisorio o precario di ricevere la corrispondenza”. La presenza di una persona nei locali della sede sociale fa, dunque, presumere che essa sia addetta alla ricezione degli atti. Quindi la notifica fatta a mani di costei è valida, a meno che la società provi che quella persona era del tutto estranea. Ovvero spetta alla società contestare l'eventuale estraneità, e non sarà sufficiente l'assenza di un rapporto di lavoro dipendente, dovendosi, invece, provare che non aveva alcun legame né incarico. Ed è quanto si è premurata di fare la Ricorrente_1, producendo in giudizio l'autocertificazione della sig.ra Nominativo_1 contenente, tra l'altro, l'affermazione della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società Società_1 srl, avente sede nello stesso stabile e nello stesso numero di interno, come confermato in sede di discussione. La condivisione della medesima unità immobiliare da parte delle due società giustifica, pertanto, la presenza della Nominativo_1 in quegli spazi, in parte destinati all'attività produttiva della Società_1, in ragione del suo status di dipendente della stessa.
L'obiezione dell'Ufficio a riguardo della inammissibilità della prova contenente dichiarazioni dei terzi nel processo tributario è stata oggetto di ampi contributi giurisprudenziali, tra cui si ricorda Cass., Sez. VI-T,
Ord. 27 ottobre 2021, n. 30209, secondo cui: «in tema di processo tributario, al contribuente, oltre che all'Amministrazione finanziaria, è riconosciuta - in attuazione del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, a garanzia della parità delle armi e dell'attuazione del diritto di difesa - la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale aventi, anche per il contribuente, il valore probatorio proprio degli elementi indiziari (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n.
9903 del 27/05/2020; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6616 del 16/03/2018, ex plurimis)». Ciò posto se è vero, come è vero, che un atto redatto da un pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso, è altrettanto vero che la sua efficacia riguarda la provenienza del documento, i fatti avvenuti in sua presenza, e quelli da lui compiuti, non anche la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese da terzi, che, infatti, possono smentirli, assumendosi la responsabilità delle proprie dichiarazioni (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, 25 luglio 2019, n. 20214; conf. Cass. civ., Sez. trib., 20 dicembre 2019, n. 34170). Ne deriva, quale logico corollario, che la notifica non è valida e l'autocertificazione prevale sulla firma dell'addetto alla ricezione, perché la firma sulla cartolina non identifica il destinatario dell'atto, ma solo una persona che l'ha ricevuto.
Il fatto che la persona che ha ricevuto l'atto dichiari l'errore e invii l'autocertificazione per la notifica dimostra che l'atto non è arrivato al destinatario corretto, invalidando così la notifica, non potendo, peraltro, revocarsi in dubbio che, trattandosi di due società aventi propria personalità giuridica distinta e separata, la carica di consigliere delegato della Società_1 in capo alla sig.ra Nominativo_2, amministratrice della Ricorrente_1 non assume alcuna rilevanza ai fini della meramente supposta attribuzione di un incarico
“promiscuo” di ricezione di atti indirizzati alla Ricorrente_1 di cui si sarebbe dovuta far carico la Nominativo_1 e dalla stessa smentito formalmente e sotto propria responsabilità penale.
Dal che il rigetto dell'appello dell'A.E. DP2 e la conferma della sentenza di primo grado impugnata.
La correttezza, seppur solo formale, dell'operato dell'Ufficio induce all'equa integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello dell'Ufficio. Spese interamente compensate.
Così deciso in Roma il 3.12.2025