Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 312
CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Accolto
    Invalidità della notifica dell'invito all'esibizione della documentazione contabile

    Il Collegio ha ritenuto che la notifica non fosse valida, poiché la società ha provato che la sig.ra Nominativo_1 era estranea alla società contribuente, essendo dipendente di altra società avente sede nello stesso stabile. L'autocertificazione della sig.ra Nominativo_1, attestante l'errore nella ricezione e la sua estraneità alla società destinataria, prevale sulla presunzione di validità della notifica effettuata a mani di persona presente nella sede sociale. La carica di consigliere delegato della sig.ra Nominativo_2 (amministratrice della Ricorrente_1) nella Società_1 non è rilevante per attribuire alla Nominativo_1 un incarico di ricezione degli atti.

  • Rigettato
    Validità dell'accertamento

    Il Collegio ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contribuente. La motivazione si basa sull'invalidità della notifica dell'invito all'esibizione della documentazione contabile, come descritto nel claim precedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 312
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 312
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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