Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 marzo 1987 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 marzo 1987 |
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Giurisprudenza • 33
- 1. TAR Potenza, sez. I, sentenza 07/06/2024, n. 297Provvedimento: Pubblicato il 07/06/2024 N. 00297/2024 REG.PROV.COLL. N. 00101/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 101 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Micocci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, Questura Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.); per …Leggi di più...
- inaffidabilità·
- sicurezza pubblica·
- art. 43 R.D. n. 773/1931·
- art. 75 D.P.R. 309/1990·
- divieto detenzione armi·
- rinnovo licenza porto d'armi·
- art. 1 decreto Ministero della sanità 24 aprile 1998·
- giurisprudenza Consiglio di Stato·
- consumo sostanze stupefacenti·
- giudizio discrezionale
- 2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/04/2025, n. 3091Provvedimento: Pubblicato il 10/04/2025 N. 03091/2025REG.PROV.COLL. N. 01609/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1609 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Macrì e Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, contro Il Ministero dell'Interno e la Questura di CE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei …Leggi di più...
- violazione art. 43 T.U.L.P.S.·
- frequentazione pregiudicati·
- art. 75 D.P.R. 309/1990·
- art. 10 bis L. 241/1990·
- principio di ragionevolezza·
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- giurisdizione amministrativa·
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- assunzione sostanze stupefacenti·
- porto d'armi·
- violazione art. 3 L. 241/1990·
- violazione art. 11 T.U.L.P.S.·
- giudizio prognostico·
- violazione art. 42 T.U.L.P.S.
- 3. TAR Brescia, sez. I, sentenza 25/08/2025, n. 774Provvedimento: Pubblicato il 25/08/2025 N. 00774/2025 REG.PROV.COLL. N. 00721/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 721 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Questura di IA e Ministero dell'Interno, in persona del Questore e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in IA, via S. Caterina, 6; per …Leggi di più...
- revoca licenza porto d'armi·
- competenza medico certificatore·
- D.M. 28.4.1998·
- ricorso collegio medico·
- giudizio di inidoneità psico-fisica·
- art. 35 TULPS·
- accertamento medico·
- art. 1 Legge 89/1987·
- art. 38 TULPS·
- potere amministrativo vincolato
- 4. Trib. Milano, sentenza 11/09/2025, n. 6810Provvedimento: N. R.G. 32102/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO DECIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32102/2019 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOSI PAOLO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. UBERTI ANDREA ( ); elettivamente domiciliato in VIA C.F._2 PALEOCAPA 6 MILANO, presso il difensore avv. TOSI PAOLO Parte attrice contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 VACCARELLA FABRIZIA, elettivamente domiciliato in CORSO XXII MARZO 28 MILANO, presso il difensore Parte convenuta …Leggi di più...
- sicurezza sul lavoro·
- tabelle liquidazione danno·
- giurisdizione ordinaria·
- danno non patrimoniale·
- accertamento idoneità psicofisica·
- perdita rapporto parentale·
- responsabilità ex art. 2049 c.c.·
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- onere della prova
- 5. TAR Catania, sez. I, sentenza breve 04/06/2024, n. 2104Provvedimento: Pubblicato il 04/06/2024 N. 02104/2024 REG.PROV.COLL. N. 00629/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 629 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Stornello, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in NI, Piazza Cavour, n. 14; contro Ministero dell'Interno - Prefettura -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato …Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
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- art. 10-bis legge 241/1990
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi deve essere allegato apposito certificato medico di idoneita'.
2. Il Ministro della sanita' fissa, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere il certificato medico di idoneita' per il porto delle armi. - Art. 2. 1. La disposizione derogatoria di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , trova altresi' applicazione per gli strumenti lanciarazzi, e relative munizioni, utilizzati per il soccorso alpino, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strutturali determinate con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva di cui all' articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e la commissione consultiva di cui agli articoli 83 e 84 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 .
NOTE
Note all'art. 2, comma 1:
- Il testo dell' art. 2, quinto comma, della legge n. 110/1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) e' il seguente:
"Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego e' previsto da disposizioni legislative o regolamentari".
- Il testo dell' art. 6 della legge n. 110/1975 , come modificato dagli articoli 1 e 2 della legge 16 luglio 1982, n. 452 , e' il seguente:
-"Art. 6 (Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi).
- E' istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria piu' rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della Direzione generale delle dogane e l'altro del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica.
Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione generale della pubblica sicurezza.
Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi ne fanno le veci i supplenti.
La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente art. 1, nonche' su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi".
- Il testo degli articoli 83 e 84 del R.D. n. 635/1940 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 , delle leggi di pubblica sicurezza), e' il seguente:
"Art. 83. - I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, agli effetti dell'art. 53 della legge, sono indicati nell'allegato A al presente regolamento.
L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonche' le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino e caricamento proietti e per la lavorazione di materiale da guerra.
L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi per le vie ordinarie e ferrate, per mare, pei laghi, nonche' pei fiumi e i canali navigabili.
L'allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.
Il Ministero dell'interno, sentito il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facolta' di apportare variazioni od aggiunte agli allegati stessi.
Art. 84. - La commissione di cui all'articolo precedente e' nominata dal Ministero dell'interno, e si compone di un presidente e di undici membri.
Di questi, uno deve appartenere al gruppo A dell'Amministrazione dell'interno, di grado non inferiore al 6°; due possono essere scelti fra gli estranei all'amministrazione dello Stato; uno deve rappresentare la Direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; sei sono designati, uno per ciascuno dai Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e per le comunicazioni, e due dal Ministro per la guerra; uno e' designato dal comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea.
Uno dei delegati del Ministro per la guerra e' scelto fra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare; l'altro fra gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o genio in effettivo servizio o in congedo.
I delegati dei Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni sono designati fra il personale tecnico superiore, rispettivamente del reale Corpo delle miniere e della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.
Un funzionario di pubblica sicurezza addetto alla Direzione generale della pubblica sicurezza, adempie alle funzioni di segretario della commissione". - Art. 3. 1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con quelle della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.