Sentenza 18 luglio 2001
Massime • 1
In base alle disposizioni dell'art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (nel testo risultante dall'art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e dall'art. 18 del D.Lgs. n. 387 del 1998) e dell'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. n. 80 del 1998, spetta al giudice ordinario - in relazione ad un periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 - la giurisdizione relativa alla controversia promossa da un dipendente di una pubblica amministrazione, iscritto nei ruoli dirigenziali, per far valere il proprio diritto al conferimento delle relative funzioni, attribuite ad altro soggetto.
Commentario • 1
- 1. Il ‘provvedimento‘ di conferimento di un incarico dirigenziale: provvedimento amministrativo o atto gestionale (privatistico) ? La tutela del dirigente e lo spazio…Tomasso Giuseppe · https://www.diritto.it/ · 9 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/07/2001, n. 9771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9771 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN GU, elett.te dom.to in Roma, Via Vittoria Colonna n. 18, presso lo studio dell'Avv. Generoso Benigni, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso.
- Ricorrente -
contro
AR IA IS, elett.te dom.ta in Roma, Via Buccari n. 3, presso IA RE Acone, rappresentata e difesa dall'Avv. Modestino Acone per procura speciale a margine del controricorso.
- Controricorrente -
0
e contro
REGIONE CAMPANIA.
- Intimata -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente davanti al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, iscritto al n. 5250/99 R.G.;
Sentita nella pubblica udienza del 6.4.2001 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Domenico Iannelli, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 5 agosto 1999 il dott. GU AN conveniva davanti al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice unico del lavoro, la Regione Campania, della quale era dipendente con qualifica di dirigente, e la dott. IA IS AR ed esponeva:
- che a quest'ultima, con deliberazione della Giunta della Regione n. 7752 del 29 ottobre 1998, cui era stata data esecuzione con decreto del Presidente della Regione n. 15019 del 10 novembre 1998, era stato conferito- l'incarico di direzione del Settore tecnico amministrativo provinciale cultura lavoro e formazione professionale di Avellino;
- che tale incarico avrebbe dovuto essere assegnato ad esso ricorrente, avente i requisiti previsti per la nomina, soprattutto considerato che i suddetti provvedimenti erano stati emessi in violazione, oltre che del protocollo di intesa con le Organizzazioni sindacali recepito dalla Giunta della Regione con delibera n. 9362 del 27 novembre 1996 e di altre delibere e note emanate dalla medesima Giunta, anche delle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 29 del 1993 e n. 80 del 1998;
- che egli aveva in precedenza proposto ricorso in via d'urgenza al Pretore del lavoro di Avellino, il quale con ordinanza del 10 marzo 1999 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e che tale pronuncia era stata confermata, in sede di reclamo, dal Tribunale di Avellino con ordinanza del 20 aprile 1999. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva che fosse dichiarato il suo diritto a ricoprire la qualifica di dirigente del Settore 7 T.A.P. di Avellino e che gli fossero attribuite le relative funzioni al posto della dott. AR.
Costituitesi in giudizio, entrambe le convenute eccepivano in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestavano, nel merito, la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedevano il rigetto.
Il AN ha proposto istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Ha resistito con controricorso la AR.
La Regione Campania non ha svolto attività difensiva. Il AN ha depositato una memoria.
Motivi della decisione
Sostiene il ricorrente che deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, dato che, non riguardando la controversia la materia delle procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti presso una pubblica amministrazione e trovando applicazione la nuova disciplina dettata dal d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 per la nomina dei dirigenti - inerente all'intera fase che ha inizio con l'attribuzione dell'incarico e che si conclude con la sottoscrizione del contratto - deve essere applicato l'art. 68, primo comma, del suddetto d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dall'art. 29 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e dall'art. 18 d.lgs. 29.ottobre 1998 n. 384.
La tesi del ricorrente deve essere condivisa.
Come bene si rileva nel ricorso, con l'art. 68, primo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, sostituito dall'art. 29 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e modificato dall'art. 18 d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387,
il legislatore, nell'innovare alla precedente disciplina, ha attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie "relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", includendovi, con la norma contenuta nel suddetto art. 18 del d.lgs. n. 387 del 1998 ed emanata ad integrazione e chiarimento della pregressa normativa, anche quelle concernenti "il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale". Inoltre, come va pure precisato, la ripartizione della giurisdizione fra il giudice amministrativo, in base alla precedente disciplina, e il giudice ordinario, secondo le nuove disposizioni di legge, è stata attuata ponendo come spartiacque la data del 30 giugno 1998 (v. l'art. 45, diciassettesimo comma, del d.lgs. n. 80 del 1998, che non è stato toccato dalle successive norme integratrici).
In applicazione di tutte queste disposizioni di legge, interpretate secondo il senso logico-letterale in rapporto alla ratio dell'intera riforma, queste Sezioni Unite hanno già avuto modo più volte di affermare (v., per tutte, la sentenza n. 1267 del 15 dicembre 2000, essendo le altre ancora in corso di pubblicazione) che in relazione ad un periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 spetta al giudice ordinario la giurisdizione relativa alla controversia promossa da un dipendente di una pubblica amministrazione, iscritto nei ruoli. dirigenziali, per far valere il proprio diritto al conferimento delle relative funzioni, attribuite (ingiustamente, a dire dell'attore) ad altro soggetto. Va, al riguardo, considerato, in primo luogo, che il rapporto di lavoro con i dipendenti pubblici, già assunti in pianta organica e iscritti nei suddetti ruoli dirigenziali, non sorge per effetto dei decreti di assegnazione delle relative funzioni, dal momento che tali atti si inseriscono nello svolgimento di un rapporto di lavoro già esistente;
e, in secondo luogo, che il suddetto art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, risultante dalle modifiche apportate allo stesso dall'art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998 e dall'art. 18 del d.lgs. n. 387 del 1998, riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto "le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni": il che dimostra che il legislatore, senza distinguere tra diritti soggettivi e interessi legittimi, ha voluto trasferire al giudice ordinario (con lo spartiacque del 30 giugno 1998) tutto il contenzioso relativo al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, in passato riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - e basta ciò per fugare qualsiasi sospetto di illegittimità della nuova normativa, non potendosi ravvisare alcun contrasto fra la stessa e l'art. 103, primo comma, della Costituzione - con la sola eccezione prevista dal quarto comma del medesimo art. 68 nonché con le eccezioni espressamente previste per alcune categorie di dipendenti. A ritenere il contrario, d'altra parte, non si spiegherebbe la disposizione contenuta nel medesimo primo comma del suddetto art. 68 (risultante dalle successive modifiche), secondo cui la giurisdizione del giudice ordinario permane "ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti", giacché, qualora tali atti siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li deve disapplicare se li ritiene illegittimi. Nè, come aggiunge la stessa disposizione, è causa di sospensione del processo l'eventuale impugnazione, che sia stata già proposta davanti al giudice amministrativo, dell'atto amministrativo presupposto.
Nella specie, come è stato esposto in narrativa fatto riferimento ai provvedimenti emessi dalla Giunta e, poi, dal Presidente della Regione Campania nei mesi di ottobre e novembre 1998, con i quali l'incarico dirigenziale rivendicato dal AN è stato attribuito alla AR. Ne deriva che, essendo stati tali provvedimenti emanati e avendo gli stessi spiegato i loro effetti in un periodo del rapporto di lavoro del AN successivo al 30 giugno 1998 deve essere dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della novità delle questioni trattate e a norma dell'art. 92 secondo comma, c.p.c., per compensare interamente fra tutte le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa fra tutte le parti le spese di questa fase del giudizio. Così deciso in Roma, il 6 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2001