Sentenza 1 ottobre 2015
Massime • 1
A seguito di convalida dell'arresto per il delitto di evasione il giudice può disporre, una volta riscontrate le esigenze cautelari, la misura della custodia in carcere anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 274, comma primo lett. c), oltre che a quelli fissati dall'art. 280, cod. proc. pen., in applicazione dell'art. 391, comma quinto, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2015, n. 40994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40994 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2015 |
Testo completo
409 9 4/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 01/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIOVANNI CONTIDott. Presidente SENTENZA - N. - Rel. Consigliere - 1653 Dott. CARLO CITTERIO REGISTRO GENERALE Dott. STEFANO MOGINI - Consigliere - N. 26108/2015 Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI RI nei confronti di: EL TR LO N. IL 12/06/1980 avverso l'ordinanza n. 247/2015 TRIB. LIBERTA' di RI, del 27/02/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.G. Corasaniti fu l'auvillam ento con viurio Udit i difensor Avv.; 26108/15 RG 1 RITENUTO IN FATTO 1. El TR LO è stato arrestato per reato di evasione. Il Tribunale di Alessandria (14.2.15) ha convalidato l'arresto ed applicato la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione a reato ex art. 385, commi 1 e 3, cod. pen. Decidendo sull'istanza di riesame proposta dal difensore, il Tribunale di Torino (ord. 27-28.2.15) ha annullato l'ordinanza 14.2.15 e disposto la scarcerazione dell'indagato per ragioni diverse da quelle dedottegli: ha d'ufficio giudicato assorbente l'illegittimità dell'applicazione originaria di custodia cautelare in carcere per reato di evasione, adottata nel procedimento che ha ad oggetto tale reato e non quale sostituzione dell'originaria misura degli arresti domiciliari nel procedimento nel quale tale misura era stata adottata e violata (e quindi ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter; cod. proc. pen.). Questo perché, secondo il Tribunale, l'art. 280, comma 3, farebbe appunto riferimento solo al procedimento nel quale era stata applicata la misura poi violata. Nel diverso procedimento per il reato di evasione commesso, dovrebbe invece trovare applicazione la regola generale dell'art. 280, comma 2, con l'efficacia inibente del minimo di pena edittale detentiva dei cinque anni.
2. Ricorre il procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino, enunciando unico motivo di erronea applicazione delle norme processuali: il Tribunale avrebbe sovrapposto i due distinti piani (quello per il reato commesso e quello per la rilevanza nelle valutazioni cautelari della violazione nel procedimento dove la misura era stata applicata) e disapplicato l'art. 391, comma 5, cod. proc. pen., tuttora efficace nella sua formulazione precedente la legge n. 117/2014. Il ricorrente richiama il principio di diritto affermato da questa Sezione nella sentenza n. 1680/14. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso pone la questione di diritto se in sede di convalida dell'arresto per reato di evasione possa essere applicata anche la misura cautelare personale della custodia in carcere. La risposta deve essere positiva (così confermandosi la conforme conclusione di Sez.6, sent. 1680/14) e quindi il ricorso è fondato. 9 Gr 26108/15 RG 2 3.1 Quando un soggetto è sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, adottata nell'ambito di uno specifico procedimento in relazione ad una determinata imputazione (provvisoria 0 meno che sia), il suo allontanamento non autorizzato dal luogo di detenzione domiciliare rileva sotto due distinti profili. Il primo è quello della violazione della misura come fatto che impone al giudice di quel procedimento, nel quale la misura cautelare domiciliare è stata adottata, di valutare la sua permanente adeguatezza a fronteggiare le esigenze cautelari che ne hanno imposto l'applicazione. Il secondo è quello della commissione di un autonomo reato, diverso da quello/i che costituiscono il titolo della misura cautelare domiciliare e rispetto ad esso/i del tutto autonomo. La commissione del reato di evasione comporta l'apertura di un autonomo procedimento. Ai sensi dell'art. 3 della legge 203/91 nei confronti della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 c.p. è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Quindi, l'evasione mediante allontanamento non autorizzato dal luogo dove è in applicazione la misura degli arresti domiciliari comporta l'intervento e la valutazione di due diversi giudici: il giudice del procedimento nel quale è in applicazione la misura cautelare domiciliare, che dovrà valutare il profilo della permanente adeguatezza di tale misura;
il giudice della convalida, che dovrà valutare in particolare il profilo del pericolo di reiterazione del reato di evasione. All'evidenza, i due giudizi hanno un ambito in realtà per molti versi sovrapponibile. Il pericolo di reiterazione di allontanamenti illegittimi, infatti, è quantomeno uno dei parametri di apprezzamento della permanente adeguatezza della misura in atto. Tuttavia, poiché le esigenze cautelari proprie del procedimento dove la misura domiciliare è stata applicata sorgono in relazione a diverso/i reato/i, astrattamente non potrebbe escludersi una conclusione diversa dei giudizi, nei casi in cui concretamente l'allontanamento (addirittura nel caso di pluralità degli stessi) sia stato caratterizzato da modalità per sé non necessariamente conducenti ad un apprezzamento di sopravvenuta inidoneità della misura, sempre in relazione al/i reato/i per cui in quel procedimento originario si procede idoneità messa in pericolo. E per contro l'evasione (singola o reiterata), ancorché consumata con modalità di scarso rilievo, nell'ambito del procedimento per tale reato e nella valutazione delle esigenze cautelari, in particolare quella ex art. 274 lett. C), potrebbe tuttavia essere apprezzata come idonea a determinare l'applicazione di una misura (come rr 26108/15 RG 3 ora è esplicitamente esemplificato dall'ultima parte dell'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.). E' quindi evidente che la pronta segnalazione dell'evasione dalla polizia giudiziaria anche al giudice del procedimento dove la misura è originariamente applicata, e la pronta e formale valutazione da parte di questi, costituiscono evenienze utili ad evitare, o contenere, possibili contraddizioni negli apprezzamenti. Ma ciò attiene a prassi virtuose e intelligenti, dal punto di vista sistematico, lasciando inalterata la rilevanza della questione di diritto posta dal ricorso.
3.2 L'art. 391, comma 5, cod. proc. pen. dispone che in sede di convalida dell'arresto, quando ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'art. 291. Se l'arresto è stato eseguito per delitto per cui è consentito l'arresto fuori dei casi di flagranza (e quindi pure nel caso di procedimento per reato di evasione), l'applicazione della misura è disposta anche fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lettera C), e 280. Tale norma non è stata modificata dagli interventi legislativi, anche recenti, in materia cautelare. Risulta pertanto, come correttamente osservato dal procuratore generale ricorrente, tuttora efficace la deroga ai limiti posti dall'art. 280 nella sua interezza, e in particolare al secondo comma (che riserva la custodia cautelare in carcere ai delitti, consumati o tentati, per i quali è prevista pena non inferiore nel massimo a cinque anni, oltre che per il reato di finanziamento illecito dei partiti ex lege 195/1974). Il Tribunale pare sovrapporre i due aspetti su cui ci si è soffermati, quando legge il terzo comma dell'art. 280 (la disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare) insieme all'art. 276, nuovo comma 1-ter, giungendo alla conclusione che, a fronte di una evasione ex art. 385 c.p., la custodia carceraria è applicabile solo nel procedimento originario (quello dove la misura cautelare domiciliare è stata applicata) e dal giudice per quello competente, mai invece nel diverso procedimento per il reato di evasione. Il mancato riferimento del Tribunale all'art. 391 comma 5 (nonostante il ricordato precedente conforme della Corte, sent. 1680/13) non permette di comprendere quale ne sia la collocazione sistematica che il Giudice dell'ordinanza impugnata ha dato a tale norma. F 1 rr 26108/15 RG 4 Deve allora invece osservarsi che gli artt. 391, comma 5, e 280, comma 3, affermano il medesimo principio ma con riferimento alle due distinte fattispecie di procedimento possibili, e che si sono prima evidenziate. La prima norma riguarda solo il caso della convalida di arresto per il reato di evasione;
la seconda riguarda solo il caso della valutazione da operare nell'ambito del procedimento dove la misura è stata applicata. Nessuna sovrapposizione e nessuna contraddizione: viene affermato dalle due norme il medesimo principio (l'applicabilità della custodia carceraria nel caso di evasione) in due situazioni diverse, la singola norma svolgendo il ruolo di 'titolo' di tale più grave misura, altrimenti non applicabile in ragione del principio generale, ma appunto suscettibile di specifiche eccezioni, posto dall'art. 280, comma 2. In tale contesto sistematico, il nuovo comma 1-ter dell'art. 276 ha introdotto una specifica 'sottodisciplina' per il caso della misura cautelare degli arresti domiciliari. Mentre infatti l'art. 280, comma 3, attribuisce al giudice che proceda per delitti per i quali sia prevista pena inferiore ai cinque anni (o di finanziamento illecito) la facoltà di applicare la custodia cautelare carceraria nel caso di trasgressione delle prescrizioni di qualsiasi misura cautelare, l'art. 276, comma 1- ter esprime la sopravvenuta volontà del legislatore che se la misura violata è quella degli arresti domiciliari il giudice debba procedere all'applicazione della custodia domiciliare con quella carceraria, salvo appunto che il fatto sia di lieve entità. L'art. 276, comma 1-ter si colloca quindi all'interno della fattispecie cui si riferisce la disciplina dell'art. 280, comma 3, introducendo un obbligo di aggravamento specifico (salva l'ipotesi lieve) dove prima vi era una facoltà, prescindendo dall'entità della pena prevista dall'art. 280, comma 2. Ma tale norma non ha alcuna pertinenza alla diversa fattispecie della convalida dell'arresto per l'evasione, che rimane integralmente disciplinata dal solo art. 391, comma 5. 3.3 Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame.
P.Q.M.
: Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino. Così deciso in Roma, il 1.10.2015 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Giovanni Conti Carlo Citterio сний Suiti Depositato in Cancelleria 12 OTT. 2015 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera ESPOS