Articolo 442 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 441Articolo 443
Versione
6 maggio 1952
Art. 442.
(Nota dei depositi)


L'autorita' marittima mercantile o quella consolare che ha ricevuto in deposito somme per il rimpatrio, nonche' per le spese di cura, deve trasmettere al ministero della marina mercantile una nota documentata relativa a ciascun deposito liquidato.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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