Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 442.
(Nota dei depositi)
L'autorita' marittima mercantile o quella consolare che ha ricevuto in deposito somme per il rimpatrio, nonche' per le spese di cura, deve trasmettere al ministero della marina mercantile una nota documentata relativa a ciascun deposito liquidato.
(Nota dei depositi)
L'autorita' marittima mercantile o quella consolare che ha ricevuto in deposito somme per il rimpatrio, nonche' per le spese di cura, deve trasmettere al ministero della marina mercantile una nota documentata relativa a ciascun deposito liquidato.
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- 1. Norme per le controversie in materia di lavorohttps://www.studiocataldi.it/ · 72.98474
[…] Esecutorieta' della sentenza Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza. […] Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, e' competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave. […]
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