Sentenza 16 settembre 2003
Massime • 1
In tema di benefici penitenziari, la più rigida disciplina dettata, con riguardo alla loro applicabilità in favore dei "collaboratori di giustizia", dall'art. 16 nonies (introdotto dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001 n. 45), del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modif. in legge 15 marzo 1991 n. 82, trova applicazione anche nei confronti di soggetti la cui collaborazione abbia avuto inizio sotto la vigenza della più favorevole disciplina dettata dall'abrogato art. 13 ter del citato D.L. n. 8/1991, non vertendosi in materia di leggi penali sostanziali e non trovando quindi applicazione il principio di irretroattività stabilito, per quelle più sfavorevoli, dall'art. 2 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2003, n. 41345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41345 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2003 |
Testo completo
4 1 3 45 /03 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 16/09/2003
SENTENZA
N. 3939/03 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. SOSSI MARIO
CONSIGLIERE 1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO REGISTRO GENERALE 11 N. 002549/2003 2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO
3. Dott.CAMPO STEFANO 11
4.Dott. GIORDANO UMBERTO 1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 13/02/1953 1) RT ALDO
avverso ORDINANZA del 29/10/2002
TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
GIORDANO UMBERTO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA oh he clinto it rijeth me nessме
- 1 - Res
con ordinanza in data 29/10/02 il Tribunale di sorveglianza di Torino, non sussistendo le condizioni di cui all'art. 16-nonies della legge 15/3/91 n. 82 sui collaboratori di giustizia,
inserito dalla legge 13/2/01 n. 45, ha dichiarato inammissibili istanze di affidamento in prova al servizio sociale ovvero detenzione domiciliare presentate in regime di sospensione dell'ordine di esecuzione da RT DO in relazione alla pena di 9 anni, 2 mesi e 12
giorni di reclusione, ancora tutta da espiare, inflittagli - per sette omicidi, partecipazione ad associazioni di stampo mafioso e ad un'associazione finalizzata al narcotraffico e per altri gravi reati commessi tra il 1988 e il 1994 - con sentenza 25/7/00 della Corte di assise di appello di Torino, divenuta irrevocabile il 14/2/02, con la quale gli erano state riconosciute le attenuanti premiali di cui agli artt. 8 D.L. 152/1991 e 73 comma 7 e 74 comma 7 D.P.R.
309/1990.
Avverso tale pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con il quale si duole, in sostanza, che non sia stata ritenuta applicabile la precedente normativa sui collaboratori, e in particolare l'art. 13-ter della legge 82/1991 che per chi fosse stato ammesso allo speciale programma di protezione prevedeva più favorevoli deroghe ai limiti di pena stabiliti dalla legge per la concessione dei benefici penitenziari di cui si tratta;
e solleva in subordine questione di illegittimità costituzionale del citato art. 16-nonies, in relazione agli artt. 3 e 25 comma 2 Cost., nella parte in cui non prevede espressamente l'irretroattività delle disposizioni più rigorose in esso contenute rispetto alla normativa in vigore nel momento in cui è intervenuto l'accordo di collaborazione.
La doglianza è priva di fondamento, e il gravame va quindi rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 C.P.P.
L'art. 13-ter della legge 82/1991 è stato invero abrogato dall'art. 7 della legge 45/2001 e secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, le sentenze di questa
Sezione 22/9/94, Colia - rv.199.591 e 18/2/93, Strangio - rv.193.657) il principio di
45 irretroattività della legge penale più sfavorevole di cui all'art. 2 C.P. riguarda solo le leggi penali sostanziali, tra cui non possono farsi rientrare le norme che disciplinano l'esecuzione delle pene e le misure a queste alternative ivi comprese le condizioni per la loro applicazione.
D'altra parte, come evidenziato nelle sue conclusioni dal Procuratore generale, prima del giudicato non può configurarsi un diritto a ottenere misure alternative in forza della collaborazione che può essere a tale fine valutata, insieme agli altri presupposti, solo dopo l'inizio dell'esecuzione, inizio nel caso di specie verificatosi quando già la legge 45/2001 era entrata in vigore.
Né possono a questo riguardo ravvisarsi profili di incostituzionalità, per cui la sollevata questione deve ritenersi manifestamente infondata, avendo la Corte Costituzionale nei suoi interventi in situazioni analoghe a quella di cui si tratta (cfr. le sentenze 8/7/93 n. 306,
14/12/95 n.504, 30/12/97 n. 445 e 22/4/99 n.137) ammesso l'applicabilità della norma più
favorevole, al fine di evitare regressioni nel trattamento rieducativo, solo quando l'esecuzione sia già iniziata e il condannato abbia ottenuto il beneficio penitenziario anteriormente all'entrata in vigore della disciplina restrittiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16/9/2003.
Il Consigliere est. Il Presidente
W indrun
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
30 OTY. 2003 CANCELLIERE CANCELLIFE Hosanna Rani
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