Articolo 6 della Legge 12 marzo 1968, n. 259
Articolo 5Articolo 7
Versione
17 aprile 1968
Art. 6.
Il secondo comma dell'articolo 54 della legge 2 marzo 1963, n. 307 , e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di classificazione di un'agenzia di un ufficio locale di gruppo D o di gruppo B al gruppo superiore, il titolare od il direttore puo' rimanere nello stesso ufficio in attesa che questo venga messo a concorso, purche' il direttore od il titolare abbia titolo a parteciparvi".
Entrata in vigore il 17 aprile 1968