Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10567 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
-10567 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ggetto LA CORTE SUPREMA mediazione diritto alla provvigione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.12295/00 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron.28170 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. 2163 Cons. Relatore Dott. Mario FINOCCHIARO Ud. 13/03/02 Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPE Richiesta copia studio SEN T ENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig sul ricorso proposto da: 3,10 per diritti 20 LUG 2002 in persona dell'amministratore Immobiliare Pepe s.a.s., IL CANCELLIERE unico QU Pepe, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazio- difeso dall'avv. Piero Minoliti, giusta delega in ne, atti;
- ricorrente CANCELLERIA contro domiciliata in Roma, via elettivamenteMA GA, 13, presso l'avv. Bruno Torre, che la di- Avezzana n. fende unitamente all'avv. AR Gargione, giusta delega in atti;
controricorrente 633 1 nonché
contro
AR;
EL NU, HI MA 13, elettivamente domiciliati in Roma, via Avezzana n. presso l'avv. Bruno Torre, che la difende unitamente all'avv. AR Gargione, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 384/99 del 27 maggio 1999, deliberata il 20 luglio 1999 e pubblicata il 4 ottobre 1999 (R.G. 23/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2002 dal Relatore Cons. Mario Fi- nocchiaro;
; Udito l'avv. G. Gargione per i controricorrenti MA, HI MA e EL;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 19 dicembre 1992 l'agenzia Immobiliare Pe- pe s.a.s. conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Salerno, MA GA, nonché i coniugi HI GA IO AR e EL NU, chiedendone la condanna, in via solidale, al pagamento delle provvi- gioni, maggiorate di interessi e rivalutazione, per l'attività di mediazione svolta da essa attrice in oc- 2 casione della vendita dalla MA agli altri convenuti di un appartamento di proprietà della prima in Salerno, via E. Caterina n. 80. Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alle avverse deduzioni, deducendone la totale infonda- tezza. La MA, in particolare, faceva presente che non aveva mai dato alcun incarico all'agenzia attrice che neppure conosceva e che l'immobile era stato ceduto per il tramite della agenzia MALANDRINO Domenico, cui era stata corrisposta regolare provvigione. I coniugi HI EL, per loro conto, ammet - tevano di avere visionato l'immobile nel gennaio 1992 per il tramite dell'agenzia PEPE, ma di avere escluso l'acquisto sia per il prezzo elevato sia perché l'appartamento era privo di parcheggio o di garage: a distanza di mesi, proseguivono costoro, essi avevano concluso l'affare tramite il MALANDRINO, in quanto l'appartamento era stato loro offerto a un prezzo infe- riore e con l'inclusione di un garage. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza 12 ottobre - 19 dicembre 1995 rigettava la domanda attrice. Gravata tale pronunzia dalla soccombente Immobilia- PEPE s.a.s. la corte di appello di Salerno con sen- re 3 tenza 27 maggio 1999, deliberata il 20 luglio 1999 e pubblicata il 4 ottobre 1999 rigettava il gravame. Osservavano, infatti, quei giudici che nella specie doveva escludersi che l'attività svolta dalla Immobi- liare PEPE avesse avuto una indubbia efficacia determi- nante, nella conclusione dell'affare, atteso che i co- niugi HI EL dopo avere visionato 1'appartamento interruppero le trattative, non avendo trovato l'immobile di loro gradimento. Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 6 aprile 2000, ha proposto ricorso affidato a tre moti- vi, l'Immobiliare PEPE s.a.s. con atto notificato il 30 maggio 2000. Resistono con distinti controricorsi, il- lustrati da memoria, sia MA GA, che HI GAMAIO AR e EL NU. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno escluso il diritto della ricorrente Immo- biliare PEPE s.a.s. alla provvigione del caso per la attività di mediazione prestata, relativamente alla compravendita, intervenuta tra MA GA (in qualità di alienante) e HI GAMAIO AR e EL An- nunziata (quali acquirenti), di un appartamento in Sa- lerno. 4 I giudici del merito sono pervenuti a una tale con- clusione dopo avere accertato in linea di fatto che nella specie l'opera svolta dalla Agenzia PEPE in qua- lità di mediatore non aveva avuto una indubbia effica- cia determinante nella conclusione dell'affare, atteso che i coniugi HI GAMAIO e EL NU, do- po avere visitato l'appartamento per il tramite della Agenzia PEPE interruppero i rapporti con questa non avendo trovato l'immobile di loro gradimento, giungen- do, dopo qualche mese, alla conclusione dell'affare per il tramite di altra agenzia (cui senza ombra di dubbio è stata corrisposta la provvigione di legge per l'attività di mediazione svolta), tenuto presente che non solo in quest'ultima occasione era stato richiesto un corrispettivo inferiore, rispetto a quello inizial- mente indicato dall'agenzia PEPE, ma era stato offerto anche l'acquisto di un garage.
2. Con il primo motivo la società ricorrente censu- ra la sentenza gravata denunziando «violazione e falsa applicazione degli artt. 1754 e 1755 c.c. e, subordina- tamente, dell'art. 1758 c.c.» nonché omessa, insuffi- ciente o contraddittoria motivazione circa un punto de- cisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)>>. Si osserva, in particolare: 5 se le parti sono state messe in contatto dal me- diatore e l'affare è successivamente concluso tra di loro, sia pure dopo un breve intervallo temporale, il mediatore - per giurisprudenza consolidata ha diritto - alla provvigione, salvo non si ipotizzi una interruzio- ne del nesso di causalità, nella specie assente e non dedotta;
- il diritto alla provvigione sorge per il mediato- re anche in assenza di un incarico specifico, purché sussista il rapporto di causalità tra l'operato del me- diatore e la conclusione dell'affare; è falso che in un primo momento i coniugi HI MA e EL in un primo momento hanno rifiuta- to l'appartamento perché troppo piccolo, allorché que- sto venne offerto da essa ricorrente, per acquistarlo dopo che lo stesso è stato loro offerto da altro media- tore e, parimenti è falso che la MA dopo avere con- tatto i predetti HI MA e EL tramite il solo appartamento, l'agenzia PEPE richiedendo, per abbia poi ceduto lo il corrispettivo di 550 milioni, stesso appartamento, unitamente a un garage, per lire 440 milioni.
3. Il motivo è manifestamente infondato. 3. 1. Deve escludersi, in primis, e il via assor- bente, che i giudici del merito siano incorsi in viola- zione о falsa applicazione degli artt. 1754, 1755 O, subordinatamente, dell'art. 1758 c.c. Giusta quanto assolutamente pacifico in sede di esegesi delle disposizioni sopra ricordate, per ottene- re il pagamento della provvigione, il mediatore ha l'onere di provare l'esistenza di un valido nesso cau- sale tra l'attività mediatoria e la conclusione del- l'affare. La prova di tale nesso causale, peraltro, non può tuttavia essere fornita semplicemente dimostrando la successione cronologica tra attività del mediatore e conclusione dell'affare, in base al paralogismo post hoc, ergo propter hoc (cfr., ad esempio, Cass. 11 giu- gno 1999, n. 5760, resa in una fattispecie sotto molti aspetti non diversa dalla presente, nonché sempre nel senso che deve negarsi il diritto alla provvigione qua- lora manchi un nesSO causale tra l'attività svolta dal mediatore e la conclusione dell'affare, Cass. 12 set- tembre 1997, n. 9004). Certo quanto sopra, pacifico che nel caso concreto i giudici del merito sono pervenuti al rigetto della domanda attrice dopo avere accertato, da un lato, che 1' «affare>> come proposto dall'Agenzia PEPE non era ri- sultato di gradimento dei potenziali acquirenti HI MA e EL i quali hanno concluso un «diverso 7 affare» tramite altra agenzia, che, per un prezzo di gran lunga inferiore aveva offerto loro l'acquisto non solo dello stesso appartamento ma anche di un garage [cioè di un bene sostanzialmente diverso da quello pro- posto dall'agenzia PEPE), è palese che la dedotta vio- lazione delle norme di legge indicate nella intestazio- ne del motivo non vi è stata. Deve ribadirsi, infatti, al riguardo, che a norma dell'art. 1755 c.c., l'affare che costituisce il dirit- to alla provvigione del mediatore è quello che dal me- diatore stesso è stato proposto alle parti, sicché, nel caso che queste ultime concludano successivamente un affare diverso da quello originariamente proposto dal mediatore, viene meno ogni nesso di causalità tra l'at- tività da quest'ultimo espletata e l'affare ed il con- seguente obbligo delle parti di pagare la provvigione (Cass. 6 maggio 1996, n. 4196). 3. 2. Anche a prescindere da quanto precede, comun- que, si Osserva che in tema di mediazione, l'accerta- mento della esistenza, o meno, di un nesso di causalità tra l'affare concluso dopo un iniziale intervento del mediatore e l'attività svolta dal mediatore stesso CO- stituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass. 23 aprile 1999, n. 4043). 8 Certo che nella specie i giudici del merito hanno dimostrato, sulla base di obiettive e non controverse -risultanze di fatto, che la compravendita MA HI MA EL venne perfezionata non grazie all'attività svolta dall'agenzia PEPE, ma per effetto dell'intervento di altra agenzia immobiliare, la quale aveva convinto l'alienante non solo a ridurre il prezzo del 20 per cento (ossia a cedere l'immobile per 440 mi- lioni, anziché per 550 milioni), ma anche a cedere (sen- za alcuna maggiorazione del corrispettivo preteso) un garage è palese l'inammissibilità della censura in esa- me. 3. 3. Come riferito sopra i giudici del merito sono pervenuti al rigetto della domanda attrice dopo avere accertato, in linea di fatto, che originariamente la MA (allorché l'appartamento era stato fatto visitare dalla agenzia PEPE) chiedeva, per il solo appartamento, la somma di lire 550 milioni, mentre, a seguito dell'intervento di altro mediatore, lo stesso apparta- mento venne venduto, dalla MA, unitamente ad un ga- rage per il prezzo di lire 440 milioni. Pacifico quanto sopra, è palese che al fine di vede- re accolta la propria domanda era onere dell'attuale ricorrente dimostrare che l'intervento del nuovo media- tore non aveva interrotto il nesso causalità, tra l'attività da essa svolta e l'affare come in concreto concluso. Parte ricorrente, in particolare, doveva dimostra- o che già aveva prospettato ai coniugi HI GAMAC- re, IO la possibilità di «spuntare» un prezzo notevolmen- te più basso, rispetto a quella che era la prima ri- chiesta della venditrice, nonché di ottenere, sempre compresa in un prezzo notevolmente inferiore, anche la - in cessione di un garage, 0, alternativamente, che realtà il prezzo in effetti pagato dagli acquirenti, per il solo appartamento, era proprio di 550 milioni (o somma similare) e che, ancora, il garage era stato ce- duto autonomamente e per altro corrispettivo ulteriore. Certo, per contro, che la ricorrente non ha dato, né offerto, alcuna prova delle circostanze sopra indi- cate, risolvendosi le affermazioni contenute in ricorso circa la «falsità» [secondo la soggettiva e assoluta- mente personale interpretazione datane dalla stessa ri- corrente delle obiettive, risultanze di causa privile- giate dai giudici del merito, in mere apodittiche af- fermazioni difensive, è palese anche sotto il profilo in esame della manifesta infondatezza della censura.
4. Con il secondo motivo, parte ricorrente denun- zia, ancora, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 10 e 5 c.p.c.>>, nonché «erronea interpretazione e valuta- zione delle prove».
5. La deduzione è inammissibile. Sotto entrambi i profili in cui si articola. 5. 1. Quanto alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere i giudici del merito escluso l'esistenza di una fraudolenta collusione tra i convenuti e il teste MALANDRINO, deve ribadirsi che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa appli- cazione della legge, con richiamo di specifiche dispo- sizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si as- sumono in contrasto con le disposizioni indicate 0 con la interpretazione delle stesse fornita dalla giu- е т е risprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzio- nale di verificare il fondamento della denunziata vio- lazione (Cass. 12 maggio 1998, n. 4777). In altri termini ё inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- са non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- 11 corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997, n. 7851). Pacifico quanto precede, si Osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (artt. 115 e 116 c.p.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la «corretta» interpretazione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi non censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, inter- pretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente pertanto che la denuncia esula totalmente dalla pre- visione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 5. 2. Sempre con il secondo motivo, la ricorrente, sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., cen- sura la sentenza gravata: sia per avere affermato, a pag. 6, che il mancato acquisto dell'appartamento tramite l'agenzia PEPE era 12 ascrivibile al «mancato godimento dell'immobile da par- te dell'acquirente», circostanza, questa che non risul- ta negli atti processuali;
8sia per quanto esposto nelle pagine 4 dell'atto di appello, nonché nelle pagine 4 e 5 della comparsa conclusione di secondo grado;
sia, infine, per avere escluso l'esistenza di una fraudolenta collusione tra i convenuti e il teste MA- LANDRINO, riscontrabile dalla scrittura di incarico al MALANDRINO nonché dalla fatture da quest'ultimo emesse. 5. 3. Come anticipato anche per la parte de qua il motivo è inammissibile. Sotto tutti i profili sopra riassunti. 5. 3. 1. Quanto, in primis alla circostanza che non risulterebbe in alcun modo, dagli atti di causa, che 1'immobiliare SEPE non era riuscita «a far superare alle parti l'ostacolo costituito dal mancato godimento dell'immobile da parte dell'acquirente» la deduzione è inammissibile. Il ricorso per cassazione proposto sulla base di una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita dalla sentenza impugnata ovvero fondato sull'afferma- zione che il giudice del merito abbia erroneamente pre- supposto fatti inesistenti 0 comunque contrastanti con le risultanze testimoniali oppure abbia erroneamente 13 ritenuto non contestata una circostanza di causa inammissibile, configurando ipotesi di travisamento dei fatti, contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c (Cass. 3 febbraio 2000, n. 1195; Cass. 2 agosto 2000, n. 10122). Deve ribadirsi, in particolare, al riguardo, che la denuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (Cass. 27 marzo 1999, n. 2932, nonché Cass. 28 novembre 1998, n. 12089). 5. 3. 2. In merito, ancora, al rilievo che i giudi- ci del merito non avrebbero data alcuna risposta alle considerazioni svolte in più punti del giudizio di se- condo grado, la deduzione è parimenti inammissibile, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, da cui prescinde totalmente la difesa della ricorrente. Deve, in particolare, al riguardo, ribadirsi che il requisito della specificità, completezza e riferibilità 14 dei motivi del ricorso alla decisione impugnata non rispettato quando il ricorso per cassazione è basato sul richiamo di motivi di appello, procedimento che non risponde al concetto stesso di motivo di impugnazione, particolarmente con riferimento ad un'impugnazione di ambito limitato, e che comporta la non chiara indica- zione della critica che si intende muovere ad una parte del giudizio espresso in sentenzaben identificabile (Cass., 20 aprile 1998, n. 4013). In altri termini, l'onere della indicazione speci- fica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, n. 4, c.p.c., qualunque sia il tipo di errore per cui è proposto (in procedendo o in judicando), non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto (Cass., 13 gennaio 1996, n. 252). È palese, pertanto, che sono irrilevanti, al fine del decidere, tutti i riferimenti contenuti nel ricorso agli scritti difensivi dei precedenti gradi di giudizio non trascritti né ribaditi nel ricorso stesso, ma solo richiamati per relationem. 5. 3. 3. Quanto, da ultimo, alla circostanza che giudici del merito hanno ritenuto attendibile la depo- sizione del teste MALANDRINO, in contrasto con le ri- 15 chieste dell'attuale ricorrente, si Osserva che alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di que- sta Corte regolatrice, non può non ribadirsi, sul punto specifico, che il giudizio sulla capacità a testimonia- re, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è rimesso al giudice del merito, come quello sull'attendibilità dei testi e sulla rilevanza delle deposizioni, ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. 4 dicembre 1999, n. 13567). Infatti, la valutazione delle risultanze della pro- va testimoniale ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri - come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione non sono deducibili in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insufficienza o contraddit- torietà di motivazione, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, peral- tro, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, è tenuto ad in- dicare le ragioni del proprio convincimento, ma non a discutere ogni singolo elemento, né a confutare tutte le deduzioni avverse (Cass. 29 aprile 1999, n. 4347; Cass. 12 marzo 1996, n. 2008; Cass. 5 novembre 1994, n. 9173). 16 Pacifico quanto precede è palese la inammissibilità della deduzione in esame, considerato, altresì, che le circostanze analiticamente evidenziate in ricorso (in- dicazione, nella scrittura di incarico rilasciata alla agenzia MALANDRINO del nome del marito della MA, previsione di una percentuale di provvigione, inferiore rispetto a quella praticata per affari in quella zona di Salerno, pagamento di una delle due fatture da parte degli acquirenti e non dall'incaricante) non appaiono in alcun modo sufficienti, né considerate separatamen- né valutate nel loro insieme, a dimostrare, da unte, lato, che la deposizione MALANDRINO è inattendibile, dall'altro che in realtà l'appartamento e il garage non life furono venduti per il prezzo complessivo di lire 440 milioni e, che, quindi, come osservato in sede di esame del primo motivo, l'affare in concreto concluso dalle parti era «diverso» da quello prospettato dall'attuale ricorrente.
6. Con il terzo, e ultimo, motivo la ricorrente de- nunzia, infine violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 5, n.4 tarif- fa professionale forense approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585». I giudici del merito, si osserva, non potevano li- quidare in favore dell'unico procuratore costituitosi 17 per le due parti convenute con un onorario per ciascuna parte, oltre spese e diritti, atteso che a norma della sopra richiamata norma della tariffa professionale ove lo stesso avvocato difenda più persone aventi la mede- sima posizione processuale l'onorario unico, cioè pre- visto per una sola parte, può essere aumentato del 20 % per ciascuna parte.
7. La censura non può trovare accoglimento. Come accennato in parte espositiva la Corte di ap- pello di Salerno ha ritenuto la inapplicabilità nella specie quanto alle spese liquidate a carico del SOC- combente per il giudizio di primo e di secondo grado dell'art. 5, comma 4, della tariffa forense approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, rilevando che la posi- zione delle parti difese dall'avvocato Gargione non era identica e che la liquidazione delle spese e degli ono- rari -pertanto correttamente era stata effettuata in relazione ai due rapporti processuali instauratisi tra la parte attrice e le predette parti costituitesi in giudizio. Non controverso quanto precede, è palese la infonda- tezza della denuncia in questione atteso che con la stessa il ricorrente, travalicando quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, sollecita, da parte di questa Corte, una pronuncia di merito (una sorta di 18 giudizio di terzo grado) estranea all'attuale quadro normativo. In particolare deve ribadirsi al riguardo che in tema di determinazione del compenso spettante al di- fensore che abbia assistito una pluralità di parti, co- stituisce questione di merito, la cui risoluzione è in- censurabile in sede di legittimità, lo stabilire se 1' opera defensionale sia stata unica, nel senso di trat- tazione di identiche questioni in un medesimo disegno difensionale a vantaggio di più parti, O se la stessa comportato la trattazione di questioniabbia, invece, differenti, in relazione alla tutela di non identiche posizioni giuridiche (In termini, Cass. 10 giugno 1997, n. 5174. Sempre nello stesso senso, altresì, Cass. Cass. 14 maggio 1997, n. 4235 nonché Cass. 14 dicembre 1981, n. 6607).
8. Risultato totalmente infondato il proposto ri- corso, in conclusione, deve rigettarsi. Sussistono, pe- raltro, giusti motivi onde disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di questo giudizio di legit- timità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
19 compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 13 marzo 2002. il Consigliere relatore est. мусь fee il Presidente Capocitata la C anfiers 03. 19.00.02 IL GANCELLERE C Dott.ssa Asana Aleti 10эт 129, м CORTE SUPREMA CASSAZIONE 456T 51,65 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia .
1.2012delle Entrate di Roma 2 il Serie 4 al n. 1835 versate € 204,76 TOT≤180,76 apposta in calce alla copia autentica ROOT 2400 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 204, 76 2 020