CASS
Sentenza 4 luglio 2023
Sentenza 4 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2023, n. 28760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28760 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GO BE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza con cui UM OL avè ST applicarsi la disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle senten‘ emesse dalla Corte di appello di Catanzaro: - 1) in data 27 giugno 2013, condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso dal 2004; - 2) in data 22 febbraio 2019, condanna per i reati di cui agli artt. 56, 81, secondo comma, e 629 cod. pen. commesso da gennaio ad aprile 2010. A ragione osserva che pur ricadendo i reati di cui alla sentenza sub 2) nell'ambito di operatività dell'associazione mafiosa di cui alla sentenza sub 1), non Penale Sent. Sez. 1 Num. 28760 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 28/04/2023 risulta che le condotte estorsive abbiano fatto parte dei programmi della compagine associativa sin dall'adesione del OL, risalente all'anno 2004. 2. Ricorre OL, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denunzia violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione abbia travisato i fatti giudizialmente accertati con riferimento alla data di adesione di OL al clan Muto. Infatti, nonostante la sentenza sub 1), come ampiamente illustrato nelle deduzioni difensive, abbia collocato tale momento, sulla scorta di una serie di intercettazioni ambientali captate all'interno della casa circondariale di Carinola, tra la fine dell'anno 2008 e l'inizio dell'anno 2009, la Corte di appello ha continuato a fare riferimento al capo dell'imputazione, che, per tutti gli imputati, ha indicato come data di inizio della condotta partecipativa l'anno 2004. In tal modo, non solo è stato violato il consolidato precipito in forza del quale il giudice dell'esecuzione deve conformarsi all'accertamento compiuto in sede di cognizione, ma è stata compromessa la tenuta logica dell'apparato argomentativo posto a fondamento della decisione, secondo cui l'arco temporale dal 2004 al 2010 che separa i reati è inconciliabile con la loro programmazione unitaria. Posticipando la data di adesione di OL all'associazione e ravvicinando le condotte estorsive a tale momento non vi sono più ostacoli per ritenere sussistente un'unica deliberazione criminosa;
tanto è vero che, in sede di cognizione, è stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra la violazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed alcuni reati fine commessi nel maggio 2009. Non può, comunque, pretendersi che la programmazione inziale sia riferita a specifici reati essendo sufficiente il riferimento a molteplici condotte finalizzate al raggiungimento di uno scopo illecito comune. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità 2. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la continuazione presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa o diversa specie, sulla base di una determinata scelta di vita o di un programma generico di attività delittuosa dia sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr. Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 2 h-Q1511- 266615). La prova di questa particolare previsione - ritenuta meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite per la minore capacità a delinquere dimostrata da chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate, impone «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se í successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Tale specifico accertamento è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti. 2.1. Quanto alla relazione, assai rilevante ai fini del presente giudizio, tra reato associativo e singoli reati scopo o fine, è ormai prevalso l'orientamento giurisprudenziale che ritiene astrattamente configurabile il vincolo della continuazione, ma senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., si possano rinvenire i concreti elementi fondativi (sul punto, ex pluribus, Sez. 6, n. 15889 del 02/03/2004, Drago, Rv. 228874). D'altra parte, sul piano concettuale, è chiara la distinzione tra il programma associativo di un'associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, e il disegno criminoso unitario richiesto dal reato continuato: mentre il primo ha un contenuto generale e stabile che trascende la previsione e consumazione dei singoli reati, il secondo postula la rappresentazione, fin dall'iniziale costituzione o adesione al sodalizio, dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali, ed è pertanto ravvisabile solo quando risulti che l'autore abbia già previsto e deliberato, in origine, l'iter criminoso da percorrere e i singoli reati attraverso i quali si snoda. Ne segue che per aversi il vincolo della continuazione tra il reato associativo ed i reati scopo e, correlativamente, per considerare tra loro avvinti tutti i diversi reati commessi nell'interesse dell'associazione, o comunque in connessione col programma associativo, è sempre necessario che le linee essenziali di ogni reato fine siano state deliberate, nei termini già chiariti, fin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984). 3 Fin dall'inizio del vincolo associativo devono, dunque, essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, del singolo episodio delittuoso da unificare, e non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o di quella categoria. Non è, quindi, configurabile la continuazione tra reati scopo che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, o pur costituendo il metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni od esterni, o ancora diretti a conseguire il rafforzamento della consorteria, non potevano però essere programmati ab origine in quanto conseguenti a circostanze ed eventi contingenti od occasionali, che non avrebbero potuto essere immaginati al momento iniziale dell'associazione stessa;
in tutti questi casi, infatti, difettano per lo specifico episodio che viene in considerazione i requisiti essenziali dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. e, in particolare, l'iniziale previsione unitaria e specifica, sia pure di massima, delle singole violazioni. 3. Il giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei richiamati principi, ha escluso, con motivazione immune da vizi logici, che il condannato avesse pianificato, sia pure nelle linee essenziali, la vicenda estorsiva ai danni della società ABICAR, oggetto della sentenza sub 2), sin dalla sua adesione al sodalizio, accertato con la sentenza sub 1), ostandovi la circostanza decisiva, positivamente accertata in sede cognitiva, che la decisione di commettere il reato scopo era sorta per un fatto contingente - l'esecuzione di un appalto di forniture di strutture abitative da parte una ditta operante in Campania in favore di un villaggio turistico ubicato nel territorio controllato dalla cosca di appartenenza di OL - e che non risultavano ulteriori collanti rispetto a quello della condivisione da parte del ricorrente, al pari degli altri associati, del programma associativo che prevedeva la consumazione, anche di estorsioni. Tale condivisione, per la sua genericità, è concetto diverso da quello della ideazione e programmazione nelle linee generali del singolo episodio criminoso, rilevante ai fini della continuazione, che, con riferimento al rapporto tra il reato associativo ed i reati scopo, implica necessariamente la presenza nella mente dell'agente, al momento dell'adesione al sodalizio, di una deliberazione di fondo comprensiva non solo della tipologia astratta delle ulteriori violazioni necessarie al perseguimento del fine comune del gruppo, nella specie le estorsioni, ma anche degli elementi più significativi che in concreto ne caratterizzeranno la concreta esecuzione, tra cui può assumere rilievo anche la vittima in assenza di altri elementi di collegamento con la decisione iniziale, specie se molto lontana nel tempo. Tali elementi non sono stati, invero, neanche prospettati ritenendo il ricorrente sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'unitarietà del disegno criminoso, la mera contestualità o comunque contiguità tra la deliberazione criminosa dell'agente di aderire all'associazione mafiosa - peraltro genericamente affermata 4 prospettando un contrasto tra accertamento in sede cognitiva e capo di imputazione escluso dal provvedimento impugnato, e la sua intenzione di violare ripetutamente la norma incriminatrice di cui all'art. 629 cod. pen. per realizzare il programma delinquenziale comune. 3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati alla irritualità dell'impugnazione, di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore F SC LI 4a Il Presidente FI Cast_____
lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza con cui UM OL avè ST applicarsi la disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle senten‘ emesse dalla Corte di appello di Catanzaro: - 1) in data 27 giugno 2013, condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso dal 2004; - 2) in data 22 febbraio 2019, condanna per i reati di cui agli artt. 56, 81, secondo comma, e 629 cod. pen. commesso da gennaio ad aprile 2010. A ragione osserva che pur ricadendo i reati di cui alla sentenza sub 2) nell'ambito di operatività dell'associazione mafiosa di cui alla sentenza sub 1), non Penale Sent. Sez. 1 Num. 28760 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 28/04/2023 risulta che le condotte estorsive abbiano fatto parte dei programmi della compagine associativa sin dall'adesione del OL, risalente all'anno 2004. 2. Ricorre OL, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denunzia violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione abbia travisato i fatti giudizialmente accertati con riferimento alla data di adesione di OL al clan Muto. Infatti, nonostante la sentenza sub 1), come ampiamente illustrato nelle deduzioni difensive, abbia collocato tale momento, sulla scorta di una serie di intercettazioni ambientali captate all'interno della casa circondariale di Carinola, tra la fine dell'anno 2008 e l'inizio dell'anno 2009, la Corte di appello ha continuato a fare riferimento al capo dell'imputazione, che, per tutti gli imputati, ha indicato come data di inizio della condotta partecipativa l'anno 2004. In tal modo, non solo è stato violato il consolidato precipito in forza del quale il giudice dell'esecuzione deve conformarsi all'accertamento compiuto in sede di cognizione, ma è stata compromessa la tenuta logica dell'apparato argomentativo posto a fondamento della decisione, secondo cui l'arco temporale dal 2004 al 2010 che separa i reati è inconciliabile con la loro programmazione unitaria. Posticipando la data di adesione di OL all'associazione e ravvicinando le condotte estorsive a tale momento non vi sono più ostacoli per ritenere sussistente un'unica deliberazione criminosa;
tanto è vero che, in sede di cognizione, è stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra la violazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed alcuni reati fine commessi nel maggio 2009. Non può, comunque, pretendersi che la programmazione inziale sia riferita a specifici reati essendo sufficiente il riferimento a molteplici condotte finalizzate al raggiungimento di uno scopo illecito comune. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità 2. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la continuazione presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa o diversa specie, sulla base di una determinata scelta di vita o di un programma generico di attività delittuosa dia sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr. Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 2 h-Q1511- 266615). La prova di questa particolare previsione - ritenuta meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite per la minore capacità a delinquere dimostrata da chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate, impone «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se í successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Tale specifico accertamento è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti. 2.1. Quanto alla relazione, assai rilevante ai fini del presente giudizio, tra reato associativo e singoli reati scopo o fine, è ormai prevalso l'orientamento giurisprudenziale che ritiene astrattamente configurabile il vincolo della continuazione, ma senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., si possano rinvenire i concreti elementi fondativi (sul punto, ex pluribus, Sez. 6, n. 15889 del 02/03/2004, Drago, Rv. 228874). D'altra parte, sul piano concettuale, è chiara la distinzione tra il programma associativo di un'associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, e il disegno criminoso unitario richiesto dal reato continuato: mentre il primo ha un contenuto generale e stabile che trascende la previsione e consumazione dei singoli reati, il secondo postula la rappresentazione, fin dall'iniziale costituzione o adesione al sodalizio, dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali, ed è pertanto ravvisabile solo quando risulti che l'autore abbia già previsto e deliberato, in origine, l'iter criminoso da percorrere e i singoli reati attraverso i quali si snoda. Ne segue che per aversi il vincolo della continuazione tra il reato associativo ed i reati scopo e, correlativamente, per considerare tra loro avvinti tutti i diversi reati commessi nell'interesse dell'associazione, o comunque in connessione col programma associativo, è sempre necessario che le linee essenziali di ogni reato fine siano state deliberate, nei termini già chiariti, fin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984). 3 Fin dall'inizio del vincolo associativo devono, dunque, essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, del singolo episodio delittuoso da unificare, e non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o di quella categoria. Non è, quindi, configurabile la continuazione tra reati scopo che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, o pur costituendo il metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni od esterni, o ancora diretti a conseguire il rafforzamento della consorteria, non potevano però essere programmati ab origine in quanto conseguenti a circostanze ed eventi contingenti od occasionali, che non avrebbero potuto essere immaginati al momento iniziale dell'associazione stessa;
in tutti questi casi, infatti, difettano per lo specifico episodio che viene in considerazione i requisiti essenziali dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. e, in particolare, l'iniziale previsione unitaria e specifica, sia pure di massima, delle singole violazioni. 3. Il giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei richiamati principi, ha escluso, con motivazione immune da vizi logici, che il condannato avesse pianificato, sia pure nelle linee essenziali, la vicenda estorsiva ai danni della società ABICAR, oggetto della sentenza sub 2), sin dalla sua adesione al sodalizio, accertato con la sentenza sub 1), ostandovi la circostanza decisiva, positivamente accertata in sede cognitiva, che la decisione di commettere il reato scopo era sorta per un fatto contingente - l'esecuzione di un appalto di forniture di strutture abitative da parte una ditta operante in Campania in favore di un villaggio turistico ubicato nel territorio controllato dalla cosca di appartenenza di OL - e che non risultavano ulteriori collanti rispetto a quello della condivisione da parte del ricorrente, al pari degli altri associati, del programma associativo che prevedeva la consumazione, anche di estorsioni. Tale condivisione, per la sua genericità, è concetto diverso da quello della ideazione e programmazione nelle linee generali del singolo episodio criminoso, rilevante ai fini della continuazione, che, con riferimento al rapporto tra il reato associativo ed i reati scopo, implica necessariamente la presenza nella mente dell'agente, al momento dell'adesione al sodalizio, di una deliberazione di fondo comprensiva non solo della tipologia astratta delle ulteriori violazioni necessarie al perseguimento del fine comune del gruppo, nella specie le estorsioni, ma anche degli elementi più significativi che in concreto ne caratterizzeranno la concreta esecuzione, tra cui può assumere rilievo anche la vittima in assenza di altri elementi di collegamento con la decisione iniziale, specie se molto lontana nel tempo. Tali elementi non sono stati, invero, neanche prospettati ritenendo il ricorrente sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'unitarietà del disegno criminoso, la mera contestualità o comunque contiguità tra la deliberazione criminosa dell'agente di aderire all'associazione mafiosa - peraltro genericamente affermata 4 prospettando un contrasto tra accertamento in sede cognitiva e capo di imputazione escluso dal provvedimento impugnato, e la sua intenzione di violare ripetutamente la norma incriminatrice di cui all'art. 629 cod. pen. per realizzare il programma delinquenziale comune. 3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati alla irritualità dell'impugnazione, di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore F SC LI 4a Il Presidente FI Cast_____