Sentenza 1 dicembre 1999
Massime • 1
Le "prove nuove" idonee a sostenere una richiesta di revisione ex art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non possono consistere nelle dichiarazioni liberatorie di un coimputato, atteso che tali dichiarazioni soggiacciono alle limitazioni valutative dettate dall'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., che attribuisce ad esse la natura di semplici elementi di prova non suscettibili di valutazione autonoma, potendo le stesse essere prese in considerazione solo unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/1999, n. 2943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2943 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO FULGENZI Presidente del 01/12/1999
1. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO " N. 1857
3. Dott. BRUNO OLIVA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO rel. " N. 9675/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposta da AR AL nato a [...] il [...],
avverso la sentenza 20/11/1998 della Corte d'Appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. A. Ruggiero (anche per l'avv. F. Caroleo), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto e diritto
La Corte d'Appello di Catania, con sentenza 20/11/1998, rigettava la richiesta di revisione della decisione 10/07/1991 della stessa Corte territoriale, con la quale AL AR era stato dichiarato colpevole del reato di concessione continuata e condannato alla pena di anni due e mesi undici di reclusione.
Riteneva il Giudice della revisione che la "prova nuova" offerta dal condannato e rappresentata dalle dichiarazioni rese, in sede disciplinare e in epoca successiva alla celebrazione del processo penale, dal coimputato IL IG non consentiva, per la sua ambiguità ne' da sola, ne' unita a quelle già valutate, un proscioglimento del condannato a norma dell'art. 631 C.P.P.; e d'altra parte rimaneva preclusa, di fronte alla irrilevanza della c.d. "prova nuova", una diversa valutazione dell'intera vicenda processuale.
Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione il AR e ha lamentato: 1) inosservanza art. 525/2^ C.P.P. e conseguente nullità della sentenza, ex art. 179 stesso codice, perché deliberata da un collegio diverso da quello che aveva proceduto alla relativa istruttoria (assunzione della nuova prova, mediante l'audizione del IL da parte di un collegio, del quale faceva parte il Dott. Di Marco, già componente della Corte che pronunziò la sentenza di merito 10/07/1991); 2) difetto di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva, in quanto non si era proceduto ad una rivalutazione di tutto il materiale probatorio e non si erano acquisite, nella loro integralità, le dichiarazioni rese dal IL in sede disciplinare.
È stata depositata anche memoria difensiva, con la quale si è insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguenza di legge.
All'odierna Udienza pubblica, le parti hanno concluso coma va epigrafe.
Il ricorso non è favorito e va rigettato.
Non sussiste la denunciata violazione del principio di immutabilità del Giudice.
È vero che il Collegio che procedette all'assunzione della "nuova prova" (audizione del coimputato IL, all'udienza del 23/10/1998) era composto in nuovo parzialmente diverso da quello che, all'udienza del 20/11/1998, deliberò la sentenza, ma non può essere sottaciuto che, in tale ultima udienza, proprio per la mutata composizione del collegio giudicante, si procedette, come chiaramente si evince dal relativo verbale, "sull'accordo delle parti", alla rinnovazione del dibattimento, acquisendo e dando lettura dei verbali delle udienze precedenti, svoltesi dinanzi a diverso Collegio. Nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del Giudice, può accadere, com'è accaduto nella specie, che nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza o addirittura che le parti siano d'accordo a utilizzare tale prova così come già acquisita e cristallizzata in atti. In tali casi, si deve ritenere che legittimamente il Giudice dispone la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali;
tali dichiarazioni, in sostanza, vengono trattate alla stessa stregua delle dichiarazioni rese nell'incidente probatorio e non sussiste alcun obbligo di risentire il dichiarante (cfr. Cass. S.U. 15/01/1999 n. 1, Iannasso ed altro). Conclusivamente, con la integrale rinnovazione del dibattimento, attuatasi, sotto il profilo istruttorio, attraverso lo strumento - voluto concordemente dalle parti - della lettura dei verbali relativi alla prova già in precedenza acquisita, è stato, nel caso specifico, rispettato il principio della immutabilità del Giudice di cui all'art. 525/2^ C.P.P., con l'effetto che nessuna nullità della sentenza si è verificata.
Tale rinnovazione, utilizzando la disciplina delle letture consentite (art. 511 C.P.P.) per la ricorrenza dei presupposti di operatività ai quali si è sopra accennato, è da ritenersi, quindi, rituale e nessun pregio può allegarsi al contrario assunto del ricorrente;
ne' l'ipotesi avanzata dal medesimo, secondo cui una effettiva rinnovazione della istruttoria avrebbe indotto il IL a un atteggiamento di maggiore collaborazione rispetto a quello tenuto, in precedenza, dinanzi al Collegio del quale faceva parte il Dott. Di Marco (componente pure del Collegio che pronunciò la sentenza oggetto di revisione), può assumere un qualche significato giuridicamente rilevante ai fini della prospettata violazione dell'art. 525, 2^ co., C.P.P.
Anche il secondo motivo di ricorso è privo di pregio, e ciò non tanto perché il Giudice a quo ha apprezzato, con valutazione di merito adeguata e logica, come "ambigua" e, quindi, come assolutamente ininfluente la c.d. "prova nuova" dedotta a fondamento della richiesta di revisione, quanto piuttosto perché difettano gli stessi presupposti del caso di revisione tipizzato dall'art. 630 lett.c) C.P.P.. Ed invero, la richiesta di revisione della sentenza di condanna 10/07/1991 emessa dalla Corte d'Appello di Catania contro il AR è basata unicamente sulle dichiarazioni rese coimputato IG IL, in sede disciplinare, il 15/10/1993, cioè in epoca successiva alla sentenza di condanna, dichiarazioni che integrerebbero il "novum" liberatorio per il AR. Al riguardo, va osservato, in linea di principio, che le dichiarazioni liberatorie di un coimputato non assumono il rango di "prova" nuova in senso tecnico, idonea a sostenere una richiesta di revisione ex art. 630 lett. c) C.P.P., atteso che le dichiarazioni liberatorie dei soggetti menzionati nei commi 3^ e 4^ dell'art. 192 stesso codice soggiacciono alle limitazioni valutative poste dalla stessa norma che, senza distinguere tra dichiarazioni di accusa e dichiarazioni a difesa, ha dato luogo alla creazione di gerarchie predeterminate di prove ed ha posto le surricordate dichiarazioni nel novero dei semplici elementi di prova, non suscettibili di valutazione autonoma, bensì unitamente agli altri che ne confermino l'art. 630 lett.c) C.P.P. deve avere una sua autonomia antologica e ciò a prescindere va ogni considerazione circa la sua idoneità a dimostrare, di per sè o unità ad altre prove già valutate e anch'esse autonome, "che il condannato deve essere prosciolto a norma degli art. 529, 530 o 531".
Ma a parte ciò, va rilevato che, anche a volere, in tesi, qualificare le dichiarazioni liberatorie del coimputato del medesimo reato come "prova nuova", è necessario che questa, per avere rilievo ai fini della revisione, si collochi al di fuori del quadro probatorio già valutato nel giudizio definitivo, giacché, altrimenti, ponendosi all'interno di tale quadro, costituirebbe un mezzo per invalidare - contro ogni regola - il giudizio di attendibilità già formulato sulle prove acquisite e, conseguentemente, si risolverebbe in un espediente diretto a violare il divieto di cui all'art. 637/3^ C.P.P. (Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio"). In sostanza, deve comunque escludersi che possa integrare il concetto di "prova nuova" la mera modifica o ritrattazione postuma, in sede per altro diversa da quella penale, di dichiarazioni già rese dal coimputato nel giudizio di cui si sollecita la revisione e già valutate in tale sede (cfr. pag. 17 18 sentenza C.A. Catania 10/07/1991).
Quanto esposto evidenzia l'assoluta inconsistenza della doglianza circa il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e circa la mancata assunzione di prova decisiva e esime dall'analizzare qualunque altro aspetto della vicenda. Di diritto, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2000