Sentenza 20 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di impugnazioni, qualora il giudice per le indagini preliminari, investito di un'istanza di restituzione di cosa sottoposta a sequestro probatorio, invece di trasmetterla al pubblico ministero per quanto di sua competenza, ex art. 263, comma quarto, cod. proc. pen., la rigetti con provvedimento "de plano", in conformità ad un irrituale parere espresso dal P.M., l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso detto provvedimento deve essere qualificato come opposizione, secondo la previsione dell'art. 265, comma quinto, cod. proc. pen., al suddetto parere negativo (a sua volta assimilabile al decreto di rigetto contemplato dall'art. 263, comma quarto, cod. proc. pen.). Ne consegue che, in tal caso, gli atti devono essere trasmessi per la decisione allo stesso giudice per le indagini preliminari, in virtù dei principi di conservazione degli atti e del "favor impugnationis", alla luce dei quali occorre interpretare la previsione di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2010, n. 8151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8151 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 20/01/2010
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 75
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 39435/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US VA nato il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 14-10-09 dal Tribunale di Verona. Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 14-10-05 il Tribunale di Verona dichiarava inammissibile l'appello proposto da IU VA contro il provvedimento del Gip di Verona con il quale era stata rigettata l'istanza di restituzione del passaporto oggetto di sequestro probatorio in precedenza disposto a carico del medesimo, nell'ambito di un procedimento per falsità del permesso di soggiorno: all'uopo rilevava il giudicante che il mezzo de quo è previsto dall'art. 322 c.p.p. unicamente per il sequestro preventivo.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il predetto, deducendo: 1) violazione dell'art. 568 c.p.p., comma 5, per omessa conversione dell'appello in opposizione;
2) motivazione apparente con riguardo al diniego di restituzione.
Il primo motivo - decisivo ed assorbente - è fondato, osservandosi quanto segue. Qualora un'istanza di restituzione di cosa sottoposta a sequestro probatorio venga proposta al giudice per le indagini preliminari e quest'ultimo, anziché trasmetterla al pubblico ministero per quanto di sua competenza ai sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 4, provveda negativamente con pronuncia "de plano", in conformità ad un irrituale parere espresso dal pubblico ministero, l'eventuale appello avanzato ex art. 310 c.p.p. avverso detto provvedimento va qualificato come opposizione, secondo la previsione dell'art. 263 c.p.p., comma 5, al menzionato parere negativo (a sua volta assimilabile al decreto di rigetto contemplato dal precedente comma 4, cit. art.), con conseguente trasmissione degli atti per la decisione allo stesso giudice per le indagini preliminari: ciò in virtù dei principi di conservazione degli atti e del favor impugnationis, alla luce dei quali occorre interpretare il dettato dell'art. 568 c.p.p., comma 5 (Cass. 22-10-97 n. 5926 Rv. 209467). Orbene, poiché nel caso in esame si è verificata una situazione quale quella sopra enunciata, deve riconoscersi che l'appello proposto dal IU è stato illegittimamente dichiarato inammissibile: pertanto, s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio e, qualificato l'appello come opposizione al rigetto della richiesta di restituzione, viene disposta la trasmissione degli atti al Gip presso il Tribunale di Verona per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza 14-9-05 del Tribunale di Verona e, qualificato l'appello proposto avverso il provvedimento 19- 9-09 del Gip come opposizione ex art. 263 c.p.p., comma 5 dispone trasmettersi gli atti a detto giudice per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010