Sentenza 24 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4290 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' '04290/01 PO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 2916/98 Cron.9217 - Rel. Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 30/01/01 ConsigliereDott. Pasquale PICONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato NANNA VITO, rappresentato e difeso dall'avvocato RAIMONDO NICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; intimato avversO la sentenza n. 4414/97 del Tribunale di BARI, depositata il 27/11/97 R.G.N. 2449/96; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 487 udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo -1- SCIARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso previa correzione della sentenza impugnata. -2- 1. Svolgimento del processo. OV LI, con ricorso depositato il 7 dicembre 1993, conveniva in giudizio davanti al Pretore di Bari il Ministero dell'Interno e ne chiedeva la condanna al pagamento in suo favore della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità. Il Pretore condannava il Ministero al pagamento dell'assegno. Il Ministero proponeva appello, demunciando la carenza dei requisiti della incollocabilità, della cittadinanza,nonché del requisito sanitario. Il LI resisteva al gravame. Il Tribunale di Bari, con sentenza depositata il 27 novembre 97, rigettava la domanda. L'istante ha proposto ricorso per cassazione. Il Ministero non si è costituito. Motivi della decisione. Col primo motivo, il Ministero lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2,8/5 e 13 legge 30 3 91 n. 118; art. 1, 5 e 19 legge 2 4 68 n. 482-art. 360 cpc 1° co. n. 3). Va premesso che il Tribunale ha ritenuto non provato il requisito dell'incollocazione, necessario ad integrare il diritto all'assegno non avendo l'attore fornito la prova di essere , iscritto o di avere fatto domanda di iscrizione nelle liste speciali di collocamento, essendo, “comunque, da escludersi che, nella specie, detta prova emerga dagli atti sulla base di una serie di presunzioni gravi, precise e concordanti ", intendendo l'attore far desumere il suo preteso stato di incollocazione al lavoro dall'entità stessa della sua incapacità lavorativa, entità che, tuttavia, non è che quella prevista dalla legge quale requisito sanitario, condizionante l'erogazione dell'assegno “. Col motivo in esame si deduce che l'iscrizione nelle liste speciali presuppone l'accertamento dell'invalidità civile a cura delle apposite commissioni in misura superiore al 45%. Che, di conseguenza, esiste l'assoluta impossibilità della domanda e dell'iscrizione per colui che non ha ancora ottenuto il riconoscimento dello status di invalido in misura superiore al 45%. Stail 2 Che, comunque, per avere diritto all'iscrizione in parola, non bisogna avere superato il 55° anno di età. Il motivo è infondato. Nel caso in esame non vi è questione d'iscrizione o domanda di iscrizione nelle liste speciali di collocamento, perché tale requisito non è richiesto nel caso di invalidi ultracinquantacinquenni (Cass.9604 del 97). Va però rilevato che anche nel caso di ultracinquantacinquenni, deve essere fornita la prova dell'incollocazione, che, non potendo essere fornita con l'iscrizione, o relativa domanda, nelle liste speciali di collocamento, essendo detta iscrizione, nella fattispecie, del tutto interdetta, deve essere fornita in altro modo, eventualmente anche con presunzioni ( cfr sentenza sopra citata). Senonchè, il Tribunale,cui spetta l'accertamento del fatto, ha dato atto, come si è visto, che, nel caso in esame, la prova dell'incollocazione non era stata fornita in alcun modo, tanto meno con presunzioni, non potendo trarsi presunzioni dal requisito sanitario. Trattasi di argomentazione pienamente condivisibile in particolare, va osservato che le patologie riscontrate valgono ad integrare il requisito sanitario. Non possono essere invocate, pertanto, anche a dimostrazione di tutt'altro e differente requisito qual è quello ' dell'incollocazione, che deve essere dunque, provato con circostanze che esulano dalla ' situazione patologica riscontrata. Poiché, dunque, da qualsiasi verso si osservi la questione, resta il fatto che, nella fattispecie, l'incollocazione non è stata dimostrata, ne viene che il motivo in esame va rigettato. Col secondo motivo si assume la violazione e falsa applicazione di legge- insufficiente e contraddittoria motivazione(legge 29 4 49 n. 264- art. 360, 1° comma n. 3 e 5 cpc) . aull H 3 Si lamenta che il Tribunale abbia richiesto, dal momento che non era possibile l'iscrizione nelle liste speciali, quella nelle liste ordinarie, che presuppone la sana e robusta costituzione, attestata da certificato. Che, con atto del 19 10 93, l'attore aveva dichiarato di non avere mai percepito reddito alcuno. Il motivo è infondato. Per quanto riguarda l'iscrizione nelle liste ordinarie il motivo in esame si appunta avverso affermazione del Tribunale del tutto irrilevante. Assodato che nel caso di ultracinquantacinquenni ,l'incollocazione può essere dimostrata dall'invalido con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. sentenza citata sotto il primo motivo), il Tribunale ha dato atto, come si è visto, che, nel caso in esame, detta prova è del tutto mancante. Questo è il dato saliente della sentenza impugnata, che il presente motivo non scalfisce, non indicando quali adeguati mezzi di prova sarebbero stati, invece, offerti: tale, infatti, non è certamente una dichiarazione di parte, che, nel processo, a differenza che nella procedura amministrativa, dove valgono regole speciali, non può in alcun modo giovare al dichiarante. Col terzo motivo si deduce l'omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 13 legge 13 3 71 n. 118 e successive modificazioni- art. 360,1° comma n. 5 cpc). Si afferma che, erroneamente, sarebbe stata ritenuta la carenza del requisito sanitario per mancanza di affezioni gravi, tali da rendere invalido al lavoro nella misura del 74% "essendo stata, così, smentita apoditticamente sia la ctu che il provvedimento della Commissione di prima aull istanza". Il motivo è infondato. H La motivazione del Tribunale, in realtà, così esordisce "osserva il collegio che, al di là della carenza del requisito sanitario per mancanza di affezioni gravi da rendere invalido al lavoro, nella misura del 74%, l'istante, nella specie non è stato provato, da quest'ultimo, l'altro requisito dell'incollocabilità". In altre parole, il Tribunale ha chiaramente inteso dire, dato che il Ministero aveva dedotto,con l'appello, la carenza dell'elemento sanitario e dell'incollocazione, che, indipendentemente dalla (asserita) carenza del requisito sanitario bastava l'omessa dimostrazione - dell'incollocazione a determinare il rigetto della domanda . Infatti il giudice, in assenza di dimostrazione dei requisiti socio-economici, è esonerato dall'esaminare il requisito sanitario in quanto da solo insufficiente alla dimostrazione ' dell'invocato diritto. Concludendo, il ricorso va rigettato. Nulla va disposto per le spese di questa fase, perché l'intimato non si è costituito.
PQM
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questa fase. 30 gennaio 2001 Il Cons. est.: buzlichen Inault Il Presidente: h. I D A , 0 S Phill 1 O S 3 L . 3 A L T T 5 , O R . B A A ' S I N L E IL CANCELLIERE D L P 3 S Depositate in Cancelleria E A 7 I T D - N S I 8 Oggi, 24 MAR. 2001 - G S O 1 O P N 1 E M A S I D E I A E G A IL CANCELLIERE , D G O O E E R T T L H T T N I S I E R A I S G L E E D L R E O D