Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 6388 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Chiaramonte Antonino;
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Vitrano Filippo;
–resistente– avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni delle parti: all'udienza del 21.01.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha Parte_1 chiesto la modifica dei provvedimenti del divorzio da Controparte_1 pronunciato con sentenza n. 2057/2018 emessa da questo Tribunale il
30.04.2018, mediante eliminazione dell'obbligo posto a suo carico di
1
Orsi Ferrari n. 114, essendo venuto meno il presupposto della stabile convivenza con il secondogenito, il quale trascorre dei periodi continuativi di convivenza con la fidanzata presso la dimora paterna.
In via gradata, ha chiesto, con riguardo al figlio AB, di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di prestargli assistenza alimentare ai sensi dell'art. 433 c.c.
A sostegno della domanda così proposta il ricorrente ha esposto che la IA
il 24.05.2019 ha contratto matrimonio e il figlio AB, Persona_1 quasi trentenne, ha ormai raggiunto l'indipendenza economica, avendo svolto diverse attività lavorative nel corso degli anni.
Ha, inoltre, soggiunto di aver contratto matrimonio il 4.12.2023 con la signora la quale è priva di occupazione ed è a suo Parte_2 esclusivo carico.
2. Nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente Controparte_1 rappresentato che l'assegno di mantenimento in favore della IA
[...]
era già stato revocato con provvedimento del 26/04/2021 emesso da Per_1 questo Tribunale a definizione di altro procedimento iscritti al n. R.G.
3544/2019- promosso dall'odierno ricorrente- e ha, per il resto, contestato la sussistenza dei presupposti per la sollecitata revisione delle condizioni del divorzio, in considerazione del fatto che AB nel 2023 aveva iniziato un corso di studi in informatica presso l'Università telematica “Pegaso” e che soltanto per un periodo limitato di sei mesi nel 2022 aveva collaborato con un amico in “smart working”.
Con riguardo, poi, all'ulteriore assunto della controparte secondo cui sarebbe venuto meno il presupposto della coabitazione con la madre nell'immobile un tempo adibito ad abitazione coniugale, ha esposto che il figlio aveva dimorato a casa del padre unicamente per un breve periodo continuativo
2 di 10 giorni intercorrenti tra la fine del mese di febbraio 2024 e il 10 marzo
2024 a causa di alcuni lavori di manutenzione eseguiti nell'appartamento ove vivono.
3. All'udienza del 21/01/2025, dopo l'audizione delle parti, il Giudice
Delegato all'esito della discussione orale ha posto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
4. Tanto premesso, giova precisare che il contributo al mantenimento per la primogenita è già stato revocato con provvedimento di Persona_1 questo Tribunale n. 3500/2021 del 26/04/2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 3544/2019 e difatti, con memoria del 30.12.2024 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda originariamente proposta.
5. Nel merito per il resto il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
5.1 Venendo all'esame della domanda di revoca del contributo al mantenimento del figlio AB non pare anzitutto ozioso rammentare, in punto di diritto, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass., 20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio divenuto maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se
3 del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 14.8.2020,
n. 17183, Cass., 13.10.2021 n.27904 conf. da Cass. Ord., 3.12.2021 n.
38366, Cass. Ord., 25.7.2022 n. 23132).
La Suprema Corte ha, dunque, sul punto precisato che il figlio maggiorenne che invoca il perdurante obbligo di mantenimento da parte del genitore deve dimostrare di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875 del
20/09/2023).
Infatti, i principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto"
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (Cass. n. 26875 del 20/09/2023).
5.2 Nella vicenda in disamina, ha offerto in comunicazione Parte_1 sia la documentazione reddituale dalla quale risulta che per gli anni di imposta
2021, 2022 e 2023 ha percepito redditi da lavoro dipendente pari a 33.042,30 euro, 34.139,69 euro e 29.424,08 euro, sia gli estratti conto relativi al rapporto bancario intrattenuto con l'istituto “Intesa San Paolo” negli anni 2021-2023,
4 con un saldo, alla data del 31.12.2023, di euro 62.857,72 (cfr. all.ti 6 e 8 in uno al ricorso introduttivo).
Dalla documentazione depositata risulta, inoltre, che lo stesso è proprietario al 50% con la resistente dell'immobile sito in Controparte_1 via Federico Ferrari Orsi n. 96, nonché di ulteriori due immobili siti in via
Salvatore Sanfilippo n. 30 e via Luigi Galvani n. 52 (cfr. doc. n. 7 visura rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in uno al ricorso introduttivo) e del veicolo
Dacia ER (cfr. carta di circolazione doc. n. 9 in uno al ricorso introduttivo).
Lo , dal canto suo, ha prodotto le dichiarazioni fiscali dalle Controparte_1 quali emerge che per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 ha prodotto un reddito imponibile pari a 31.263,00 euro, 30.752,00 euro e a 29.287,00 euro
(cfr. all.ti 6, 7, e 8 alla comparsa di costituzione del 9.12.2024).
All'udienza di comparizione ha raccontato: “Io vivo con mio figlio AB che è disoccupato e non lavora, ha 29 anni e ha quale titolo di studio il diploma di perito industriale conseguito all'età di 18/19 anni.
Voglio precisare che AB effettivamente ha rinunciato al contributo al mantenimento di suo padre, ma ha lavorato in nero nel mese di novembre e non
è stato neppure retribuito”. ha versato in atti un documento denominato “Atto Parte_1 unilaterale di rinunzia e dichiarazione di autosufficienza economica” del seguente tenore: “Il sottoscritto sig. nato a [...] il CP_2
21.03.1995, C.F. con la presente scrittura C.F._1 espressamente dichiara di essere economicamente autonomo ed autosufficiente in quanto alle dipendenze di (C.F./P. IVA Persona_2 CP_3
) con sede legale in via San Pasquale, 5, Benevento, a far data P.IVA_1 dal 05/2022 e con una remunerazione pari ad € 500,00 nette mensili.
Pertanto, per quanto lo riguarda, non necessita più del supporto economico da parte del padre, al quale espressamente rinuncia.
Pertanto, con la presente il sottoscritto rinuncia al contributo al mantenimento posto a carico del proprio padre, sig. e disposto nel proprio Parte_1
5 interesse in sede divorzile con sentenza n. 2057 del 2018 dal Tribunale di
Palermo, anche con riferimento alle mensilità pregresse non corrisposte dalla data della precitata sentenza ad oggi.
Sottoscrive la presente dichiarazione il sig. il quale dichiara Parte_1
a sua volta di accettare la superiore rinunzia e di prendere atto della sostanziale autonomia economica del figlio AB.
Palermo, Il 03.03.2023” (cfr. doc. depositato il 30.12.2024).
All'udienza suindicata del 21.01.2025 è comparso anche il figlio delle parti
AB che ha dichiarato: “riconosco la mia firma e la dichiarazione.
Attualmente non lavoro, mio padre non versa più il contributo per il mio mantenimento” (si veda verbale dell'udienza cit.).
Al riguardo, occorre osservare che i giudici di legittimità hanno avuto occasione di precisare che il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Pertanto, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710
c.p.c., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico - soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno (in questi termini si veda Cass. n. 32529/2018).
Nel caso specifico, dunque, ferma restando l'inopponibilità della rinuncia al mantenimento manifestata dal figlio, non può nondimeno revocarsi in dubbio che, alla luce delle condizioni reddituali precedentemente indicate, tenuto conto dell'età raggiunta di AB (che il prossimo mese di marzo compirà 30 anni), della sua capacità lavorativa dimostrata dal fatto che lo stesso in epoca
6 recente ha lavorato, va senz'altro revocato, a far data dal deposito del ricorso,
l'obbligo di contribuire al suo mantenimento posto a carico di Parte_1 con la sentenza di divorzio n. 2057/2018 del 30.04.2018.
5.3 Va, del pari, revocato il provvedimento di assegnazione a CP_1
della casa coniugale sita in Palermo nella via Orsi Ferrari n. 114,
[...] che seguirà il regime dominicale (cfr. doc. n. 7 visura rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in uno al ricorso introduttivo), essendo venuti meno, per le ragioni dianzi evidenziate, i presupposti contemplati dall'art. 337 sexies c.c.
6. In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio, tenuto conto che della rinuncia alla domanda inizialmente formulata da parte del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento per la IA , già Persona_3 disposta con provvedimento di questo Tribunale del 26/04/2021, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. dichiara rinunciata la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la IA , già disposta con provvedimento di questo Persona_3
Tribunale del 26/04/2021;
2. a parziale modifica delle condizioni del divorzio tra le parti pronunciato con sentenza n. 2057/2018 del 30.04.2018 di questo Tribunale, revoca, a far data dal deposito del ricorso, l'obbligo previsto a carico di di Parte_1 versare a il contributo per il mantenimento indiretto del Controparte_1 figlio CP_2
3. dispone la revoca l'assegnazione della casa coniugale, sita in Palermo nella via Orsi Ferrari n. 114 in favore di;
Controparte_1
3. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
7 Tribunale di Palermo, il 6/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice Relatore.
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