Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00316/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00617/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 617 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Rossini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bergamo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS- di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. I14360379 notificato in data 14 maggio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. AO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. I14360379, in data 28 febbraio 2020, è stato condannato alla pena di un anno di reclusione (sospesa condizionalmente) con la sentenza n. 278/2020 (R.G.N.R. 9453/19 – R.G.I.P. 7645/19) emessa dal Tribunale di Bergamo, in quanto riconosciuto colpevole del reato ex art. 572 c.p. nei confronti della moglie, dalla quale si è successivamente separato nel settembre 2021.
In ragione della condanna di cui sopra, in data 13 aprile 2022 la Questura di Bergamo ha notificato al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del permesso di soggiorno.
Il difensore dello straniero, quindi, ha inviato all’Amministrazione una memoria difensiva.
La Questura di Bergamo, d’altronde, in data 14 maggio 2022, ha notificato allo straniero il provvedimento con il quale ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. I14360379 in ragione della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo sopra richiamata, disponendo, al contempo, l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ordinario previa produzione di idonea istanza e in caso di soddisfacimento dei requisiti richiesti.
A fondamento della revoca del titolo di soggiorno la Questura esclusivamente «rilevato che il nominato, con sentenza emessa in data 28 febbraio 2020 da Tribunale di Bergamo, irrevocabile il 18 giugno 2020, è stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione perché riconosciuto colpevole del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi continuato».
Avverso il provvedimento di revoca che precede il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 12 luglio 2022, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. la Questura di Bergamo avrebbe operato un automatismo sulla scorta della sentenza di condanna subita dal ricorrente senza fare una valutazione in concreto della pericolosità sociale di quest’ultimo, e senza tener conto “della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”, nonché dell’assenza di precedenti penali in capo allo stesso, in violazione dell’art. 9, TUI;
2. l’automatismo operato dalla Questura determina anche il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno – Questura di Bergamo per resistere al ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 6 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, « Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ».
Il comma 7 del medesimo art. 9 dispone che il permesso sia revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio.
In materia di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo) ( ex plurimis , Cons. Stato sez. III, 19 luglio 2024, n. 6479).
Ciò premesso sul piano normativo e giurisprudenziale, deve osservarsi che l'impugnato provvedimento di revoca fa leva esclusivamente sulla condanna riportata dallo straniero per il reato sopra ricordato, omettendo quindi di operare qualsivoglia valutazione sia in ordine alla concreta gravità del reato medesimo - anche alla luce delle modalità di commissione della condotta, dell'entità della pena inflitta e degli ulteriori elementi valorizzati dallo straniero nel ricorso introduttivo -, sia in ordine al grado di complessivo inserimento sociale del ricorrente, misurabile anche alla stregua della durata del suo soggiorno in Italia.
Sussiste, quindi, il lamentato difetto di motivazione del provvedimento impugnato, dal quale consegue, in accoglimento del ricorso, l’annullamento del decreto di revoca, salvo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione resistente.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
GE IC, Presidente
AO NA, Primo Referendario, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NA | GE IC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.