Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2003, n. 32365
CASS
Sentenza 4 giugno 2003

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L'omessa o tardiva trasmissione al tribunale del riesame del decreto che autorizza la riapertura delle indagini non determina la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo a norma dell'art. 309 commi 5 e 10 cod. proc. pen., in quanto si tratta di un atto di natura meramente processuale, che non costituisce "elemento" su cui si fonda il provvedimento limitativo della libertà (la Corte ha precisato che il decreto di riapertura delle indagini, al pari di qualsiasi atto di natura meramente processuale, può essere prodotto o acquisito, al fine di un'eventuale verifica, indipendentemente dall'osservanza del termine perentorio indicato dall'art. 309 comma 5 cod. proc. pen).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2003, n. 32365
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32365
    Data del deposito : 4 giugno 2003

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