Sentenza 4 giugno 2003
Massime • 1
L'omessa o tardiva trasmissione al tribunale del riesame del decreto che autorizza la riapertura delle indagini non determina la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo a norma dell'art. 309 commi 5 e 10 cod. proc. pen., in quanto si tratta di un atto di natura meramente processuale, che non costituisce "elemento" su cui si fonda il provvedimento limitativo della libertà (la Corte ha precisato che il decreto di riapertura delle indagini, al pari di qualsiasi atto di natura meramente processuale, può essere prodotto o acquisito, al fine di un'eventuale verifica, indipendentemente dall'osservanza del termine perentorio indicato dall'art. 309 comma 5 cod. proc. pen).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2003, n. 32365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32365 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Pasquale TROJANO Presidente
dott. Giangiulio AMBROSINI Componente
dott. Giovanni DE ROBERTO "
dott. Adolfo DI VIRGINIO "
dott. Nicola MILO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PI DO;
avverso l'ordinanza 5 novembre 2002 del Tribunale di Catania. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giuseppe Veneziano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'avvocato Carlo Benini.
FATTO E DIRITTO
1. PI DO ricorre per cassazione contro 1'ordinanza 5 novembre 2202 con la quale il Tribunale di Catania confermava il provvedimento 23 ottobre 2002 del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva disposto la custodia cautelare in carcere del ricorrente quale persona gravemente indiziata dei reati di omicidio in danno di EL Di GR e di GE Di AS.
Il ricorrente ha articolato due ordini di motivi.
Con il primo deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata dichiarazione di inefficacia della misura coercitiva a seguito della omessa trasmissione al giudice del riesame del decreto di riapertura delle indagini quale atto posto a base della misura stessa. La motivazione adottata in proposito dal Tribunale sull'eccezione della difesa, quella cioè, secondo cui, ai fini della dichiarazione di inefficacia della misura, 1'omissione deve riguardare esclusivamente gli atti sostanziali decisivi ai fini della configurazione del quadro indiziario e che, comunque, il decreto di riapertura delle indagini sarebbe stato - sia pur tardivamente - depositato dal Pubblico ministero, si contrassegnerebbe per essere manifestamente errata: sia perché tanto la difesa tanto il giudice del riesame sono stati privati della conoscenza del fondamentale atto posto a base della misura, sia per essersi addebitato alla difesa stessa di non aver fornito la prova della conoscenza del provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 414 c.p.p. Con il secondo denuncia manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per 1'assenza sia di una sufficiente disamina della attendibilità di ciascuno dei collaboratori che ha chiamato in causa il ricorrente, sia per la mancanza di riscontri, avendo il giudice a quo argomentato solo con riguardo al fatto e non alla commissione di esso da parte dell'indagato.
2. Il ricorso è infondato.
Proprio di recente le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto occasione di statuire che al giudice del riesame non deve garantirsi in via generale e astratta qualsiasi controllo sulla legittimità del provvedimento impugnato perché l'eventuale necessità di verifica resta assicurata dalla produzione o acquisizione successiva (prevalentemente) di atti di contenuto processuale, sganciata da termini perentori;
compendiandosi ed esaurendosi la funzione del tribunale nel controllo del ragionamento adottato dal giudice della cautela, con la concreta previsione dell'esame di atti presentati dal pubblico ministero al giudice ed effettivamente utilizzati nell'economia del provvedimento impositivo (Sez. un., 27 marzo 2002, Mohamed Ashraf).
A ciò aggiungasi che il petitum perseguito dal ricorrente non potrebbe comunque essere realizzato, potendo astrattamente profilarsi solo un vizio comportante la nullità e mai 1'inefficacia della misura. Tanto più che il provvedimento di riapertura delle indagini non risulta allegato neppure alla richiesta del provvedimento coercitivo.
La produzione del decreto di riapertura delle indagini da parte del Pubblico ministero avvenuta dopo 1'udienza in camera di consiglio, se deve considerarsi tamquam non esset, comprova, però, sia pure a posteriori, 1'esistenza del provvedimento di cui si contesta 1'adozione, sindacandosi 1'emissione del provvedimento coercitivo nonostante il decreto di archiviazione adottato per gli stessi fatti.
3. Il secondo motivo risulta inammissibile perché, in presenza del grave contesto indiziario indicato dal giudice del riesame sia quanto all'attendibilità dei collaboranti sia quanto ai "riscontri" (dichiarazioni pressoché coincidenti del Romeo, del Troina, accertamenti della polizia giudiziaria, per. 1'omicidio Di GR;
dichiarazioni del Romeo, del Testa, del Troina, e, de relato, del IE e del MI, oltre, anche accertamenti della polizia giudiziaria;
il tutto in un quadro coincidente quanto alla causale, alla fase ideativa ed alla fase esecutiva) e rilevante ai sensi dell'art. 273, comma 1-bis c.p.p., il ricorrente limita le sue censure a contestazioni, di norma sprovviste del necessario requisito della specificità o comunque direttamente incidenti nel meritum causae che, come tali, non possono trovare accesso davanti a questa Corte.
4. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle norme di attuazione si dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 31 LUGLIO 2003.