Sentenza 20 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/06/2002, n. 8992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8992 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2002 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 5 Z 1 / . A 4 N R / 6 T 2 S A I E I . R . G . R L E P . L A R D A T REPUBBLICA089 92 /0 2 . L A U B E D B D A I T I E R A S T 1 I N T 3 E N getto: IVA Accertamento R 1 S E E S . I T E A N A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 697/2000 Cron. 24499 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio Glauco Ebner Presidente Rep. Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno Consigliere Ud. 12.03.2002 Dott. Giuseppe Falcone Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere Dott. Francesco Antonio Genovese Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dalla EUROPICHLER Srl, in persona del legale rappresentante dottor Bru- no TO, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avvocato Arnaldo Loner e dall'avvocato Luigi Lanzi, presso lo studio del quale, in Roma, via Confalonieri 5, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
contro il MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del ministro in carica pro tempore, e l'UFFICIO PROVINCIALE IVA DI BOLZANO, in persona del Direttore pro tempore, entrambi domiciliati ope legis presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12;
- controricorrenti -
M 1 3 2 1 avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bol- zano 20 gennaio 1999, n. 30/03/99, depositata il 9 agosto 1999; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 12 marzo 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'estinzione del giudizio per rinuncia;
Svolgimento del processo e motivi della decisione Considerato: che il 1° aprile 1997 sono stati notificati alla ER srl gli avvisi di rettifica n. 823257/97, n. 823258/97 e n. 823259/97 relativi rispettivamente all'IVA 1992, 1993 e 1994; - che i ricorsi della società contro tali avvisi di rettifica, previamente riuniti, sono stati rigettati dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano con sentenza 6 novembre 1997, n. 149/4/97, depositata l'11 novembre 1997; - che l'appello della società è stato dichiarato inammissibile con la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano 20 gennaio 1999, n. 30/03/99; che contro la sentenza di appello la società ha proposto ricorso per cassa- zione, notificandolo il 10 gennaio 2000 al Ministero delle finanze, in perso- na del Ministro pro tempore, presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12; che il Ministero delle finanze si è costituito in giudizio al solo fine di esse- - re ammesso a partecipare alla discussione orale;
- che 1'8 gennaio 2002 la società ricorrente per cassazione notifica al Mini- stero delle finanze la rinuncia agli atti del giudizio perché l'Ufficio provin- तार 2 ciale IVA di Bolzano ha annullato gli avvisi di rettifica n. 833257/97, n. 823258/97 e n. 823259/97, relativi agli anni di imposta 1992, 1993 e 1994, oggetto di controversia;
che l'annullamento d'ufficio ha determinato la cessazione della materia del contendere e ha privato la società dell'interesse a ricorrere, con la conse- guente inammissibilità del suo ricorso;
che il Ministero delle finanze non ha svolto attività difensiva e non v'è, - quindi, motivo perché ci si pronunci sulle spese processuali relative al giu- dizio di cassazione;
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2002. NE Il Presidente Il relatore ed estensore IL CANCELLIERE C1 Avistels Meloncell Amaldo Casang E T Oggi... 20 GIU. 2002 DEPO T Arild E N ZIO 26/4/1986 RA IST 5 . REG N . - .P.R B A D L. IA D DEL L TE R ے A . A SI ESEN B T A SEN U T IB 1 I 13 IA A R T R . E N T A M 3