Articolo 8 della Legge 5 febbraio 1992, n. 169
Articolo 7Articolo 9
Versione
14 marzo 1992
Art. 8. 1. Gli oliveti siti nelle zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata, destinati alla produzione degli oli suddetti, devono essere iscritti in apposito albo pubblico degli oliveti, istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. L'iscrizione all'albo avviene su denuncia dei conduttori interessati, corredata da una dichiarazione dell'ufficio regionale competente per territorio, attestante che l'oliveto da iscrivere risponde ai requisiti prescritti.
3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere presentata sei mesi prima dell'impianto degli olivi. La denuncia degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione dei decreti di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 2.
4. Il conduttore e' tenuto a denunciare, nel termine di sessanta giorni, le variazioni di consistenza dell'oliveto iscritto all'albo, nonche' tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione.
5. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'albo pubblico degli oliveti sono a carico dei conduttori degli oliveti iscritti.
6. Gli incaricati della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari, nonche' i consorzi di cui all'articolo 19, che abbiano notizia della esistenza di variazioni o modificazioni non denunciate, ne informano l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che, compiuti gli accertamenti necessari, dispone d'ufficio le variazioni da apportare all'albo degli oliveti.
Entrata in vigore il 14 marzo 1992