Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 385
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa pronuncia del giudice di primo grado sul valore della controversia

    Si prende atto dell'esatto valore della controversia pari a €54.261,00, non contrastato dalla controparte.

  • Accolto
    Motivazione contraddittoria e violazione di legge in riferimento alla qualifica di alloggio sociale

    La sentenza di primo grado non può essere confermata perché l'art.12 co.2 lett.a) del Regolamento IUC-IMU non è dirimente. Gli immobili devono rientrare nella definizione di alloggio sociale fornita dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22.4.2008, previa presentazione di apposita dichiarazione IMU. Non vi è assimilazione giuridica tra immobili ERP e alloggi sociali, in quanto hanno finalità diverse e sono disciplinati da normative distinte. L'onere probatorio spetta al contribuente che non ha presentato dichiarazione di esenzione e non ha provato l'effettiva inclusione degli alloggi tra quelli sociali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 385
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 385
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo