Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 27/02/2026, n. 3644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3644 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03644/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14949/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14949 del 2025, proposto da
NE EL SO, rappresentata e difesa dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento dell’illegittimità
del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15;
e per la condanna
della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a.
nonché per la nomina
di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AN IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., notificato in data 5.12.2025 e ritualmente depositato, parte ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna, presentata in data 23.4.2025;
- si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che in data 6.2.2026 ha prodotto in atti il diniego espresso nelle more adottato il 3.2.2026, insistendo pertanto per la definizione in rito del ricorso;
- all’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che appare evidente che da una pronuncia sul silenzio la parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna ulteriore utilità, essendo venuto meno il presupposto dell’inerzia in ragione del predetto diniego espresso adottato nelle more, sicché l’odierno ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
Ritenuto, infatti, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 2018, n. 2660), la condanna dell'amministrazione a provvedere ai sensi dell'art. 117 c.p.a. presuppone che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia e che dunque non sia venuto meno l'interesse del privato istante a ottenere una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del silenzio-inadempimento. Trattandosi di una condizione dell'azione, questa deve persistere fino al momento della decisione; pertanto, l'emanazione di un provvedimento (o l'adozione di un comportamento) esplicito in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire o – come nel caso di specie - improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seconda se il provvedimento (o il comportamento conforme all'interesse del privato) intervenga prima della proposizione del ricorso o nelle more del giudizio conseguentemente instaurato;
Ritenuto che le spese di giudizio possono essere compensate, tenuto conto dell’esito della vicenda oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO ZE, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
AN IC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IC | LO ZE |
IL SEGRETARIO