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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Sezione Lavoro
N. R.G. 3117/2025
Il GOT dott. Giuseppe Gentile,
letti gli atti di causa,
considerato che, con ricorso depositato il 9.5.2025, e ritualmente notificato, il ricorrente adiva questa Giustizia chiedendo che il resistente fosse CP_1
condannato al pagamento delle indennità previste dalla legge n. 18/80 e che l'istante fosse riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ex art.3 comma 3 L.104/92, previo riconoscimento della prestazione richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria con vittoria di spese.
Considerato che nelle more veniva affidato incarico peritale al CTU dott.
; Persona_1
Che nel presente giudizio si costituiva l' opponendosi alla domanda e CP_1
dichiarando che, nelle more, il ricorrente era stato sottoposto a visita medica il 10.07.2025 con riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda dal 10.9.2024.
Nel corso del giudizio veniva richiesta dalle parti la cessata materia del contendere, stante l'avvenuto riconoscimento della prestazione da parte dell . Controparte_2 Il ricorrente chiedeva espressamente la condanna della resistente al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale non può che prendere atto della documentazione allegata da cui si evidenzia l'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario della prestazione richiesta nonché dall'assenza di qualsiasi contestazione da parte dell' regolarmente invocato in giudizio. CP_1
Considerato che, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato, e che su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito di detta domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia,
e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. 8448/12).
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Essendo la prestazione richiesta dalla parte ricorrente riconosciuta alla data del 10.07.2025, con decorrenza dal 10.9.2024 – giorno della proposizione della domanda amministrativa - (come si evince dalla documentazione depositata in atti), e, quindi, precedentemente al deposito del ricorso sussistono equi motivi per attribuire per intero le spese di lite.
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Pag. 2 di 3 a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite per euro CP_1
1.200,00 oltre oneri e accessori, con attribuzione al procuratore antistatario;
c) Si revoca il conferimento dell'incarico al CTU nominato.
Nola, lì 19.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Gentile
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Sezione Lavoro
N. R.G. 3117/2025
Il GOT dott. Giuseppe Gentile,
letti gli atti di causa,
considerato che, con ricorso depositato il 9.5.2025, e ritualmente notificato, il ricorrente adiva questa Giustizia chiedendo che il resistente fosse CP_1
condannato al pagamento delle indennità previste dalla legge n. 18/80 e che l'istante fosse riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ex art.3 comma 3 L.104/92, previo riconoscimento della prestazione richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria con vittoria di spese.
Considerato che nelle more veniva affidato incarico peritale al CTU dott.
; Persona_1
Che nel presente giudizio si costituiva l' opponendosi alla domanda e CP_1
dichiarando che, nelle more, il ricorrente era stato sottoposto a visita medica il 10.07.2025 con riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda dal 10.9.2024.
Nel corso del giudizio veniva richiesta dalle parti la cessata materia del contendere, stante l'avvenuto riconoscimento della prestazione da parte dell . Controparte_2 Il ricorrente chiedeva espressamente la condanna della resistente al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale non può che prendere atto della documentazione allegata da cui si evidenzia l'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario della prestazione richiesta nonché dall'assenza di qualsiasi contestazione da parte dell' regolarmente invocato in giudizio. CP_1
Considerato che, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato, e che su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito di detta domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia,
e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. 8448/12).
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Essendo la prestazione richiesta dalla parte ricorrente riconosciuta alla data del 10.07.2025, con decorrenza dal 10.9.2024 – giorno della proposizione della domanda amministrativa - (come si evince dalla documentazione depositata in atti), e, quindi, precedentemente al deposito del ricorso sussistono equi motivi per attribuire per intero le spese di lite.
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Pag. 2 di 3 a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite per euro CP_1
1.200,00 oltre oneri e accessori, con attribuzione al procuratore antistatario;
c) Si revoca il conferimento dell'incarico al CTU nominato.
Nola, lì 19.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Gentile
Pag. 3 di 3