Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/04/2003, n. 5628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5628 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
. E N O ee 77634 I p Z A R T S I 3 G 1 E REPUBBLICA ITALIANA R l A l P D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S I a E M T N n E e A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e S Oggetto s E Composte dagli0 5 6 2 8 / 0 3 A Tributaria gg. Ni Maistrali. Dott. Enrico PAPA - Presidente R.G.N. 15277/0 Dott. Enrico ALTIER Consigliere Cron. 12557 Dot Stefano MONACI Rel. Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud.03/10/02 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tanpore, domiciliato in ROMA VIA DEL PORTOCHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da AGENZIA CELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domic iato ir. ECMA VIA DEI PORTOGHESI 17, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta difende ope legis;
2002 ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3489
contro
CAMPIONE CIVILE ET NO ANNUNZIATA;
intimata avversO la sentenza II, 101/00 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSC, depusilata il 17/04/00; udita la relazione della causa svolta ne ia pubblica udienza cel 03/10/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La signora ET SA UN residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo aver beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art.13 quinquies del D.L. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, detraeva, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenuto che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava alla contribuente una cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt.28 della legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2° bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.971; 13, comma 1°, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10 della legge 28 febbraio 1986, n.46 e 2 del D.P.R. n.597 del 1973. La parte intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non è fondato, e non può trovare accoglimento. Secondo, infatti, il consolidato orientamento di questa Corte “in tema di agevolazioni tributarie, l'art.3, comma secondo bis, del D.L. n.791 del 1985, introdotto con la legge di conversione n.46 del 1986 il quale prevede che le somme relativi a sh pagamenti delle imposte dirette, sospese, ex art.13 quinquies del D.L. n.159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985, per i residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1981 sospensione, poi, estesa dall'art.13, primo comma, della legge n.449 del 1997, a tutte le somme dovute a titolo di tributi il cui pagamento sia stato sospeso o differito da norme adottate a seguito di calamità pubbliche " non COTICOTTOno alla formazione dell'imponibile απ fini IRPEF ed ILOR, in virtu dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge n.133 del 1999, posto in relazione all'art. 11 della legge n.28 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Ne consegue che, conducendo l'esclusione di un determinato importo dalla base imponibile, dal punto di vista del prelievo fiscale, al medesimo risultato che si avrebbe qualificando To stesso come onere deducibile, l'errata deduzione, nella dichiarazione dei redditi, della relativa somma dal reddito imponibile, in luogo della sua esclusione dallo stesso, dà luogo ad una dichiarazione formalmente sbagliata, ma sostanzialmente esatta, e, pertanto, inidonea a giustificare una rettifica da parte dell'Ufficio." (Cass., n.14780 del 22/11/2001; nello stesso senso, tra le altre, Cass. n.11248/2001, n. 10237/2001, 8659/2001, 4945/2001). Non essendo state addotte nuove e valide argomentazione che possano indurre il Collegio a discostarsi da questo indirizzo giurisprudenziale, il ricorso non può che essere respinto, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, in quanto la parte vittoriosa non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso -- Così deciso in Roma il 3 ottobre 2002. IlConsiglieretre estensore Il Presidente (dr. Enrico Papa) (dr. Stefano Monaci) Jalen DEN NA IL CANCELLIERE Oggi 10.APR. 2008 Osvaldo Ascani IL CANCEL ERE 01 DA CA